Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-07-2012, n. 11197 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 5.2.2003 il Tribunale di Nola, davanti al quale la causa era stata riassunta a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale da parte di quello di Napoli,in accoglimento della domanda proposta il 5.5.97 da M.A., disattese la riconvenzionale di usucapione ed altre e reciproche richieste relative all’uso di un cortile comune, in (OMISSIS), condannò i convenuti coniugi P.L. ed E.A. a rimuovere il cancello chiuso posto all’ingresso del viottolo di servizio del fabbricato degli attori, o in alternativa a consegnarne la chiave, ad eliminare a tettoia sul cortile interno suddetto ed a risarcire il danno in misura di Euro 750,00, oltre interessi.
A seguito dell’appello dei soccombenti,cui aveva resistito l’appellato, la Corte di Napoli con sentenza del 18.11.05-28.1.06, rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado, essenzialmente considerando: a) che condivisibilmente il primo giudice avesse attribuito, nell’escludere la risalenza del possesso utile all’usucapione (in particolare al 1988 del cancello impeditivo del passaggio degli attori), maggiore attendibilità alle testimonianze addotte dalla parte attrice, in quanto rese da persone non legate da interessi diretti o indiretti alla causa o da vincoli di parentela con le parti, a differenza dei testi dei convenuti, uno figlio del loro dante causa e l’altro genero dei medesimi; b) irrilevante la circostanza che uno degli stessi testi non fosse stato in grado di indicare con esattezza la località della controversia;
c) che correttamente, di conseguenza, attesa la sufficienza degli acquisiti elementi istruttori, fosse stata revocata l’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio, in subordine deferito dall’attore, ancorchè già prestato; d) che altrettanto correttamente, infine, fosse stato liquidato in misura equitativa il danno, ravvisabile in re ipsa.
Ricorrono i soccombenti con tre motivi:
Resiste il M. con controricorso e successiva memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con i tre motivi di ricorso,congiuntamente illustrati,vengono dedotte "violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 2697 c.c.", "violazione dell’art. 360 c.p.c., in relazione all’art. 2725 c.c.", "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5)", lamentandosi l’accoglimento della domanda attrice in violazione dei principi sull’onere probatorio, poichè la pretesa "comunione del diritto di passaggio attraverso il vialetto "ed il "cortiletto interno comune", di per sè inverosimile ed incompatibile con l’assunta destinazione a stalla dell’immobile dell’attore, non sarebbe stata evincibile dai documenti prodotti dalla controparte, nè provabile con testimonianze, peraltro lacunose ed imprecise, senza tener conto che, per converso, dall’atto di acquisto prodotto dai convenuti e dalle più precise testimonianze dai medesimi addotte,indebitamente disattese, sarebbero rimasti provati l’acquisto della esclusiva proprietà del suddetto cortiletto interno ed il relativo possesso ultraventennale. I giudici di merito avrebbero inoltre errato nel non tener conto del giuramento decisorio già prestato e della "complessità del caso", che "avrebbe richiesto ulteriore istruttoria, non esclusa la chiesta C.T.U. stante la inadeguatezza della documentazione prodotta".
Il ricorso deve essere respinto, per l’inammissibilità, sotto vari profili, dei mezzi d’impugnazione, che risultano,anzitutto, promiscuamente illustrati, così devolvendo a questa Corte il compito, spettante invece alla parte ricorrente, di individuare, nella congerie delle doglianze, la riferibilità degli argomenti esposti ai moduli legali di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 o 5.
Per converso, l’apparato argomentativo della decisione impugnata, così come riferito in narrativa, risulta esente da lacune o vizi logici testuali, così resistendo alle generiche critiche, palesemente in fatto, con le quali si propone una rivisitazione delle risultanze istruttorie,sulla base peraltro di censure del tutto prive del requisito dell’autosufficienza, nei riferimenti alle prove hinc et inde addotte, sia orali, sia documentali, il cui assunto malgoverno non risulta concretamente riscontrabile, non essendone riportati i rispettivi contenuti, neppure nelle parti salienti e ritenute decisive.
Altrettanto dicasi anche della censura relativa alla mancata considerazione del giuramento decisorio, che neppure si precisa su quali circostanze sia stato deferito, ammesso e prestato.
Non miglior sorte, infine, merita la doglianza relativa alla mancata ammissione della c.t.u., attenendo ad un potere discrezionale riservato al giudice di merito,il cui esercizio, peraltro, neppure si precisa con riferimento a quali questioni, implicanti valutazioni di natura tecnica, sia stato sollecitato, in primo o secondo grado.
Il ricorso va pertanto respinto, con conseguente condanna dei soccombenti alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio in favore del controricorrente, in misura di Euro 2.700,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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