Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-10-2011) 13-12-2011, n. 46230 INGIURIA E DIFFAMAZIONE LESIONE PERSONALE E PERCOSSE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Lovere, con la sentenza del 7 maggio 2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di " A. E." benchè l’imputato effettivo fosse L.M. per il reato di ingiurie e lesioni personali in danno di C.L. S. per intervenuta remissione di querela.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, il quale lamenta, quale unico motivo, la violazione di legge non potendo condividersi, per contrasto con la prevalente giurisprudenza di legittimità, l’assunto del giudicante di merito circa l’applicabilità della suddetta formula assolutoria sulla base della mera assenza al dibattimento della parte querelante.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve osservarsi come sia nella parte finale della motivazione che nel dispositivo dell’impugnata decisione vi sia l’errore materiale dell’indicazione quale imputato di A. E. invece che dell’effettivo imputato L.M..
2. Il ricorso è, poi, fondato nel merito Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sul contrasto di giurisprudenza evidenziatosi a seguito di alcune decisioni in senso contrario alla prevalente giurisprudenza, hanno infatti statuito, con la sentenza n. 46088 del 30 ottobre 2008, che: "all’infuori dell’ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di querela", in ciò confermando l’indirizzo prevalente secondo cui non si ha remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione dell’offeso dal reato nel processo penale, trattandosi di comportamento omissivo, improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell’azione penale; nè alla omessa comparizione può attribuirsi l’anzidetto valore, previamente notificando alla persona offesa l’avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come remissione tacita della querela, posto che questa, che è solo extraprocessuale, non può essere integrata da un comportamento processuale (v. Cass. Sez. 5, n. 6771 del 12 dicembre 2005).
3. Di conseguenza, l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Lovere per nuovo giudizio che provvederà, altresì, alla indicata correzione dell’errore materiale del nome dell’imputato.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Lovere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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