Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-10-2011) 13-12-2011, n. 45997 STRANIERI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 23.12.2010 il Tribunale di Perugia condannava G.L. alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui al T.U. imm., art. 14, comma 5 ter accertato il 24.10.2006. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla decisione di condanna.
3. Come è noto, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, ed, inoltre, è sopravvenuta la decisone della Corte di giustizia della Unione europea, Sez. 1^, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro … che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".
La decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005, secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata abolitrice della norma incriminatrice.
Conseguentemente, a norma dell’art. 2 c.p., comma 2 e dell’art. 129 c.p.p. e art. 609 c.p.p., comma 2, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al reato previsto dal T.U. imm., art. 14, comma 5 ter perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Sciogliendo la riserva dell’udienza del 20 ottobre 2011, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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