Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-07-2012, n. 11193

Svolgimento del processo

M.C., proprietaria di un immobile, comprensivo di tre solai, nello stabile del condominio di (OMISSIS), con atto notificato in data 21.6.99 citò quest’ultimo al giudizio del locale tribunale; al fine di sentir dichiarare legittima l’avvenuta trasformazione, poi oggetto di condono edilizio, dei solai in abitazione, previa pronuncia di prescrizione di eventuali limiti ostativi a tale utilizzo, risalente al 1961.

Si costituì il condominio e chiese il rigetto della domanda, opponendo una clausola del regolamento contrattuale, l’art. 13, che vietava siffatto uso e, comunque, contestando che lo stesso, nella fattispecie, risalisse all’epoca assunta dall’attrice.

A sostegno della domanda di quest’ultima intervenne in giudizio S.M.G., dante causa dell’attrice per averle venduto l’immobile con atto pubblico del 27.6.96.

Con sentenza n. 12346/03 l’adito tribunale accolse la domanda, condannando il condominio alle spese nei confronti delle controparti.

Tale decisione, impugnata dal condominio, nella resistenza di ambo le appellate, venne confermata, con condanna del condominio alle ulteriori spese, con sentenza del 3/11.11.05, dalla Corte di Milano, che, ribadendo sostanzialmente le ragioni esposte dal primo giudice, ritenne che, non risultando la clausola limitativa de qua specificamente riportata nella nota di trascrizione in data 21.5.56 dell’atto di assegnazione delle unità abitative ai soci della cooperativa edificatrice, che aveva predisposto il regolamento, nè in quelle dei successivi atti, a seguito dei quali l’immobile era pervenuto alla M., risultando menzionato soltanto il regolamento nel suo complesso, nè essendo stata espressamente accettata o riportata negli atti in questionerà stessa fosse inopponibile all’attrice, non posta in grado di conoscere la limitazione dall’incompleto adempimento pubblicitario.

Avverso tale sentenza il condominio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con rispettivi controricorsi la M. e la S..

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile, non avendo il ricorrente prodotto la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, pur avendo, nell’epigrafe del ricorso, dedotto essere quest’ultima avvenuta in data 21.2.2006.

Al riguardo costituiscono principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, dai quali il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, quelli della rilevabilità di ufficio dell’omissione di siffatta produzione, al più tardi eseguibile, nel rispetto delle forme di cui all’art. 372 c.p.c., entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, in quanto funzionale al riscontro della tempestività del ricorso, nonchè dell’irrilevanza sia di ogni contestazione, da parte del controricorrente, sull’osservanza del termine breve, sia della eventuale possibilità (peraltro nella specie non sussistente) di acquisire aliunde la prova della tempestività dell’impugnazione (v.in part., Cass. nn. 25070/10, 11376/10, 15232/08, 9654/04, S.U. n. 9005/09). Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione sia dell’avvenuto rilievo di ufficio dell’improcedibilità, sia dell’obiettiva controvertibilità della principale questione dibattuta in sede di merito, riproposta nell’unico motivo di ricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile ed interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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