Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-10-2011) 13-12-2011, n. 45993 Applicazione della pena; Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 9.4.2010 la Corte di appello di Bari, riformando la sentenza emessa il 16.9.2009 dal Tribunale della stessa città, assolveva C.F. dal reato di ricettazione aggravata contestato al capo b) dell’imputazione nonchè dal reato di detenzione di arma clandestina di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23 e rideterminava la pena allo stesso inflitta per i residuo reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 con la recidiva contestata e la diminuente del rito abbreviato, nella misura di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro mille di multa, per avere detenuto illegalmente presso la sua abitazione una pistola cal. 7,65, di fabbricazione slava con relativo munizionamento, in Bitonto il 27.5.2009. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di norma processuale ed il vizio di motivazione avuto riguardo alla omessa valutazione da parte della Corte di appello in ordine: alla concessione delle circostante attenuanti generiche; alla esclusione della recidiva contestata; al riconoscimento della diminuente ex art. 444 c.p.p. in ragione dell’ingiustificato rigetto da parte del giudice della richiesta ai applicazione di pena sulla quale il pubblico ministero aveva prestato il consenso.

In particolare, si rileva che benchè il ricorrente avesse esplicitamente formulato le proprie doglianze nell’atto di appello su- tutti i predetti punti, la Corte di merito non li aveva esaminati neppure implicitamente.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito indicati.

Invero, il C. aveva proposto appello con due distinti atti con i quali aveva formulato specifiche censure, oltre che sulla responsabilità, altresì, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla applicazione della recidiva contestata, all’entità dell’aumento di pena per la continuazione, al riconoscimento della diminuente per il rito ex art. 444 c.p.p. in relazione alla richiesta formulata sulla quale vi era stato anche il consenso del pubblico ministero.

Dalle conclusioni delle parti indicate in sentenza e dal verbale di udienza in atti si rileva che i difensori avevano rinunciato "ai motivi di appello nel merito chiedendo la rideterminazione della pena".

Nella sentenza impugnata, nonostante la espressa rinuncia ai motivi di appello in ordine alla responsabilità dell’imputato, la Corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo l’imputato per due dei reati contestati; quindi, ha rideterminato la pena in relazione al residuo reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 per la detenzione dell’arma comune da sparo.

Pertanto, venuto meno il fondamento del motivo di appello relativo alla continuazione, residuavano, comunque, le censure in ordine alla recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al riconoscimento della diminuente per il rito ex art. 444 c.p.p..

Invero, la Corte di appello non ha motivato, neppure implicitamente, quanto alla recidiva che ha applicato, nè in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Su detti punti, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

E’, invece all’evidenza, infondata la doglianza relativa al riconoscimento della diminuente per il rito ex art. 444 c.p.p. in relazione alla richiesta formulata sulla quale vi era stato anche il consenso del pubblico ministero, atteso che con la sentenza impugnata l’imputato è stato assolto in relazione a due reati rispetto alla originaria contestazione sulla quale era stata formulata la richiesta di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
P.Q.M.

Sciogliendo la riserva dell’udienza del 20 ottobre 2011, annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze ed alla pena e rinvia per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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