Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-07-2012, n. 11192 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 8.4.1991 la Fondazione Istituto Rainerum di Bolzano conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Balzano, il Condominio (OMISSIS) nonchè, in proprio, i condomini P.E. e K.J. esponendo: la Fondazione era proprietaria della P.T. 513/11 CC Bolzano contenente la p.f. 151/1 e, con contratto del 3.8.1956 aveva, fra l’altro, concesso in favore della p.f. 151/6, ora p.ed. 869 in P.T. 748/11 CC Bolzano la servitù di passaggio a piedi e con veicoli, lungo il confine con la dominante particella 869; nel 1969 la Fondazione aveva provveduto, con il concorso nella spesa del Condominio (OMISSIS), a realizzare una prima recinzione, nella parte relativa all’accesso dei veicoli, verso la via (OMISSIS), con paletti e catenelle; nel 1976, su richiesta del Condominio, l’attrice aveva dato il consenso per la sostituzione della catenella, con una sbarra oscillante, alla duplice condizione che l’opera fosse realizzata a spese del Condominio e che dell’impianto fosse consegnata una chiave alla Fondazione;

la stessa, successivamente, avendo intenzione di regolare diversamente l’accesso, aveva invitato il Condominio a rimuovere la sbarra oscillante ed a cessare l’occupazione del terreno con veicoli in sosta, fatto salvo il diritto di passo, ma il Condominio non aveva adempiuto a tale invito.

Tanto esposto, l’attrice chiedeva la condanna dei convenuti alla rimozione della sbarra oscillante sul confine della predetta p.f.

151/1 o, in difetto, agl’autorizzazione dell’attrice a procedervi a loro spese, nonchè ad astenersi dall’occupare con veicoli in sosta la stessa p.f. 151/1 con condanna, inoltre, dei convenuti al risarcimento del danno. Si costituiva il Condominio eccependo l’intervenuta usucapione, in suo favore, del diritto di proprietà sulla p.f. 151/1 CC. Bolzano nonchè, in subordine, della servitù di parcheggio e di sosta con veicoli in via di ulteriore subordine eccepiva che la servitù di passaggio, costituita con detto contratto del 3.8.1956, doveva ritenersi comprensiva della facoltà di parcheggio e di sosta con veicoli.

Chiamati in causa tutti gli altri condomini, il Tribunale, con sentenza 15.4.2003, escludeva che il Condominio (OMISSIS) avesse acquistato per usucapione alcun diritto sulla p.f. 151/1 CC Bolzano, condannando il medesimo Condominio a rimuovere la sbarra oscillante eretta sul confine di detta p.f. nonchè ad astenersi dall’occupare con veicoli in sosta la medesima p.f.; condannava il Condominio nonchè i condomini P.E. e D.R.M., in proprio, in solido fra loro, a pagare alla Fondazione istituto Rainerum, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 4.338,23 all’anno, a decorrere dall’anno 1990, oltre interessi e rivalutazione; condannava il Condominio nonchè i condomini costituiti in giudizio a rifondere alla fondazione le spese di lite.

Avverso tale sentenza il Condominio (OMISSIS) e n. 15 condomini proponevano appello cui resisteva la Fondazione. Con sentenza depositata il 4.4.2005 la Corte di Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano,rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte di merito che il contratto del 3.8.1956 escludeva chiaramente la costituzione di una servitù di parcheggio in quanto prevedeva solo il "passaggio a piedi e con veicoli sulla p.f. 151/1 servente lungo il confine della p.f. 151/6 dominante"; era evidente poi che il Condominio (OMISSIS) avesse fatto un uso scorretto di detta servitù di passaggio per mera tolleranza da parte della Fondazione, in difetto di un possesso valido ai fini di usucapione.

Tale decisione è impugnata con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, dal Condominio (OMISSIS), in persona dell’amministratore e da altri condomini indicati in ricorso. Resiste con controricorso la Fondazione Istituto Rainerum. Le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione

I ricorrenti deducono:

1) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1130, 1131, 1141, 1142, 1144, 1165 e 2944 c.c.;

la Corte di appello aveva escluso l’acquisto per usucapione del fondo o della servitù di parcheggio a carico di esso sulla base della corrispondenza intercorsa tra il Condominio e la Fondazione ed, in particolare, delle missive del Condominio in data 5.4.1968 e 10.6.1976, nonostante che dal tenore delle stesse non emergesse alcun atto interruttivo della usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., con riferimento al riconoscimento dei diritti della Fondazione per la servitù in questione;

peraltro dette lettere provenivano solo dall’amministratore del condominio e non anche da tutti i condomini, in una controversia di natura reale per la quale l’amministratore non aveva la rappresentanza di tutti i condomini;

2) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione degli artt. 1126-2056 e 2697 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c., laddove la Corte di Appello aveva liquidato il danno , in favore della Fondazione, in via equitativa solo sulla base della C.T.U., in assenza di ogni prova del danno; nè lo stesso poteva essere liquidato facendo ricorso al notorio costituito dal prezzo dei parcheggi in Bolzano; peraltro, contraddittoriamente, la sentenza impugnata, pur avendo dato atto che il tasso degli interessi compensativi era piuttosto alto, ne aveva negato la riduzione, ritenendo congrua la complessiva liquidazione del danno;

3) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, inerente la doglianza sul carattere eccessivo delle spese vive liquidate in favore dell’Istituto Rainerum, potendosi escludere le spese superflue concernenti la notifica di più atti di riassunzione e la formazione di molteplici copie, pur essendo sufficiente la notifica di una sola copia.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo viene, sostanzialmente, sollecitata una rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, a fronte di una corretta ed adeguata motivazione sui punti investiti dalla censura.

La sentenza impugnata, in particolare, ha escluso che gli elementi probatori acquisiti fossero idonei a provare l’animus possidendi, evidenziando che il condominio, rispondendo alle numerose sollecitazioni della Fondazione Istituto Rainerum, dirette alla cessazione degli abusi, aveva riconosciuto le ragioni della Fondazione in ordine alla concessione al Condominio di un permesso precario al parcheggio sul fondo de quo.

Incombeva, peraltro, sul condominio convenuto l’onere di provare l’animus possidenti ed il corpus possessionis, necessari ad usucapire la proprietà o la servitù di passaggio in questione.

Priva di fondamento è la seconda censura, posto che la Corte di merito ha fatto riferimento al notorio, quanto al prezzo dei parcheggio, solo per evidenziare la esiguità della liquidazione del danno effettuata dal giudice di prime cure; il ricorrente, con l’atto di appello, non aveva contestato l’importo della liquidazione, essendosi limitato a censurare la sentenza di primo grado solo per aver liquidato il danno in via equitativa, senza che fosse stato provato.

Va osservato che, a tal fine, non era richiesta la dimostrazione della perdita di occasioni per la locazione dei posti macchina, posto che in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è da ritenersi "in re ipsa", in quanto collegato al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del "dominus" ed all’impossibilità per costui di conseguire l’utilità normalmente connessa al bene stesso in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13630/2001; n. 649/2000; n. 1373/99) il giudice ben può determinare il risarcimento del danno facendo riferimento al cosiddetto danno "figurativo" e, quindi, al valore locativo del cespite usurpatole quanto lamentato in ordine alla contraddittorietà della motivazione circa l’entità della liquidazione degli interessi e l’autonomia del danno, integra, di per sè, una censura idonea ad investire l’apprezzamento sulla congruità del danno.

Infondato è,infine, il terzo motivo in quanto si risolve in una generica contestazione sulla valutazione di merito riguardante l’importo per spese processuali che risulta liquidato, complessivamente, per tutte le parti, senza che possa individuarsi sul punto alcuna violazione di legge.

Il ricorso, sulla base delle considerazioni svolte, va rigettato.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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