Cassazione, sez. III, 17 maggio 2011, n. 10811 Il limite del massimale è eccezione o deduzione?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione dei ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 14 aprile 1997 C.N.F. e R..M. convennero in giudizio innanzi ai Tribunale di Nocera Inferiore la ASL Salerno X chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte della figlia C..M., caduta dal balcone dell’Ospedale civile di XXXXXX ove si trovava ricoverata.

Costituitosi in giudizio, l’Ente convenute contestò l’avversa pretesa, chiedendo e, ottenendo, di chiamare in causa la compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico s.p.a.

Con sentenza del 15 giugno 2004 il giudice adito condannò i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di Euro 50.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Proposto gravame principale da N.F..C. e da R..M. e incidentale dall’Azienda, la Corte d’appello di Salerno, in data 13 dicembre 2008, in parziale riforma della. decisione impugnata, ha rideterminato l’importo dovuto a ciascuno degli appellanti a titolo di danno non patrimoniale in Euro 250.000,00, oltre accessori con le modalità di calcolo indicate nella sentenza di prime cure, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassa2ions, illustrato anche da memoria, Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a., conferitaria di Lloyd Adriatico s.p.a.), formulando sei motivi, con pedissequi quesiti, e notificando l’atto a N.F..C., a M.B., in proprio e nella qualità di eredi di M.R., deceduto nelle more, nonché alla ASL Salerno X.

Resistono con controricorso N.F..C. e M.B., che propongono altresì ricorso incidentale condizionato affidato a un solo mezzo, mentre nessun attività difensiva ha svolto l’altra intimata.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’ari:. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da Allianz s.p.a., nonché da N.F..C. e da B..M., avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo Allianz s.p.a. lamenta violazione degli artt. 100, 343 e 346 cod. proc. civ., ex art, 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione alla sua condanna ai pagamento di una somma superiore al massimale di polizza, contrattualmente fissato in un. miliardo di lire.

Deduce che nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, dopo aver precisato di costituirsi qua Le Istituto assicuratore della chiamante, aveva espressamente dedotto, in via estremamente subordinata, che era in ogni caso tenuta a rispondere solo entro i limiti del massimale.

Sostiene quindi che essa, condannata in prime cure a pagare un importo decisamente inferiore a quella soglia, non aveva l’onere di riproporre espressamente l’eccezione in appello.

1.2 Col secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 345 cod. proc. civ., e 1917 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Evidenzia che, in ogni caso, il mancato contenimento della condanna entro il massimale di polizza era illegittimo perché la domanda di pagamento oltre tale limite non era mai stata proposta dalla ASL Salerno 1 nel corso del giudizio di merito, laddove la richiesta dell’assicurato di essere tenuto integralmente indenne per mala gestio dell’assicuratore deve essere espressamente formulata, non potendosi ritenere implicita nella chiamata in causa dello stesso con la generica richiesta di manleva.

1.3 Con il terzo motivo l’impugnante deduce violazione dell’art. 1917 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. perché, anche a voler ritenere implicitamente proposta la domanda di condanna al pagamento oltre il massimale, la chiamante non ne aveva indicato i presupposti, quali la colpevole inerzia dell’assicuratore nel risarcimento del danno. Del resto questi. neppure erano stati individuati dal giudice di merito.

1.4 Con il quarto mezzo la società denuncia omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La critica ha ad oggetto il mancato esame da parte della Corte d’appello della polizza in data 3.3. giugno 1979, n. 96066 e relativi allegati e proroghe, regolarmente depositati a dalla chiamante e dalla chiamata, al momento della sua costituzione in giudizio.

1.5 Con il quinto motivo si deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ricorda l’impugnante che la liquidazione del danno morale sia fatto illecito, ancorché rimessa alla valutazione equitativa del giudice, deve essere compiuta mediante l’indicazione dei criteri seguiti per la determinazione dell’entità del pregiudizio subito e che tale dovere è particolarmente pregnante laddove, come nella fattispecie, il risultato finale si discosti in misura notevole da quello raggiunto dai primo giudice. La Corte d’appello aveva invece proceduto alla elevazione del danno da Euro 50.000 a Euro 250.OOC indicando gli stessi criteri che erano già stati considerati dal Tribunale, quali la gravità del fatto, la giovane età della terrazzo e il turbamento del rapporti familiari.

1.6 Con il sesto motivo la ricorrente lamenta, in relazione alla medesima questione, violazione degli artt. 1226, 2043, 2054 e 2059 cod. civ.

2. Con un unico motivo N.F..C. e M.B. denunciano violazione degli artt. 2043, 2056 e 1226 cod. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio. Le critiche si appuntano contro il mancato riconoscimento del danno patrimoniale subito dagli attori, per asserita carenza di prova del contributo che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente dato alla famiglia e del possibile stato di bisogno in cui i genitori potrebbero trovarsi in futuro. Secondo i ricorrenti il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del materiale istruttorio acquisito, dal quale emergevano indizi gravi precisi e concordanti in ordine a tali elementi, quali lo stato di impossidenza della famiglia e l’attività di infermiera che la figlia deceduta avrebbe verosimilmente svolto in futuro.

3 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, i primi quattro motivi del ricorso di Allianz s.p.a.

Le censure con essi formulate – che ruotano intorno al problema della legittimità della condanna della società assicuratrice al pagamento di una somma superiore al massimale di polizza e alla completezza delle allegazioni difensive dalla stessa formulate al riguardo nei giudizio di merito, ove non furono espressamente riproposte in appello – sono fondate per le ragioni che seguono.

Mette conto in proposito evidenziare che, ragionando intorno – alla contigua e specifica questione della natura e della disciplina dell’eccezione concernente il massimale di polizza in materia di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore – ove la materia risulta maggiormente arata, per l’Impatto statistico dei casi giudizialmente scrutinati – la giurisprudenza di legittimità ha opportunamente distinto tra l’ipotesi in cui l’importo del massimale sia fissato nel contratto di assicurazione e quella in cui, intervenuta l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, vigano i limiti sanciti dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969 e dalle fonti secondarie cui gli stessi – rinviano (confr. Cass. civ. 26 marzo 2003, n. 4485; Cass. civ. 17 settembre 2005, n. 18440; Cass. civ. 29 marzo 2006, n. 7247).

Ribadito che in entrambi i casi la deduzione sull’esistenza della soglia massima (di polizza o di legge) entro cui opera la garanzia, ha per oggetto il contenuto del diritto fatto valere dai danneggiato medesimo, ha ritenuto questa Corte, salvo sporadiche pronunce in senso contrario (vedi, ad es. Cass. civ. 14 giugno 2006, n. 13754), che essa, non ancorata da alcuna disposizione a una specifica istanza dell’assicuratore, non ha natura di eccezione in senso stretto (Cass. civ. n. 4485/2003 cit.), – ha poi affermato, in ordine alla prova, che, mentre il massimale di polizza, fissato nei contratto di assicurazione, deve essere dimostrato dall’assicuratore, quello normativamente stabilito, ex artt. 19 e 21 legge 24 dicembre 1969 n. 990, rientra nell’ambito della conoscenza dei giudice, in base al principio iura novit curia (confr. Cass. civ., 1 marzo 2001, n. 2991; Cass. civ. 26 marzo 2003, n. 4485).

4 Questi principi, la cui enunciazione è strettamente connessa alle particolari connotazioni della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella quale, da un lato, il danneggiato ha azione diretta nei confronti della impresa assicuratrice ma, essendo estraneo ai contratto di assicurazione, neppure ne conosce, in via di principio, i limiti di operatività; e, dall’altro, per l’ipotesi di insussistenza o inoperatività della garanzia, è previsto l’intervento solidaristico di un ente pubblico, aiutano tuttavia a ricostruire il regime giuridico dell’eccezione volta a far valere il limite del massimale fuori di tale peculiare ambito, con riferimento quindi a un contratto di assicurazione come quello dedotto in giudizio. E invero, ad onta delle suggestioni prospettiche indotte dalla circostanza che, nella fattispecie, v’è stata condanna diretta del garante al pagamento della somma dovuta dall’assicurato, la praticabilità degli approdi giurisprudenziale testé enunciati va saggiata tenendo conto che la presente controversia attiene a un’ipotesi di assicurazione che non abilita il danneggiato ad agire tour court contro l’assicuratore.

5 In tale prospettiva va allora precisato che il garantito, nel momento in cui chiama in causa il garante, aziona un contratto dei quale il massimale è elemento essenziale, ad esso conformandosi anche l’entità dei premi che, ai momento della sottoscrizione, egli si è impegnato a pagare.

Ne deriva che, trattandosi del contenuto stesso del diritto fatto valere dal chiamante, o quanto meno di un profilo dirimente di questo – atteso che non esiste un generico diritto ad essere manlevato, ma un diritto a essere garantito in base a un certo contratto di assicurazione, e quindi entro i limiti dallo stesso previsti – il massimale ha natura di fatto costitutivo della pretesa azionata.

Conseguentemente non solo sarebbe contrario alle regole in materia di onere della prova rovesciare sull’assicuratore l’onere di provarlo, ma la evidenziazione del limite del massimale neppure soggiace alle preclusioni deduttive connesse alla precisazione del thema decidendum, preclusioni che maturano con l’esaurimento della fase della trattazione. Il carattere di mera difesa della relativa allegazione – con la quale il chiamato non fa che richiamare l’attenzione del decidente sui connotati propri del contratto assicurativo attivato dal chiamante – la sottrae anche al regime dell’art. 346 cod. proc. civ., in base al quale le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

6 Chiarita l’insussistenza di ostacoli di carattere processuale alla circoscrizione entro i limiti del massimale dell’area della manleva alla quale è tenuta la ricorrente Allianz, deve ritenersi che erroneamente il giudice di merito di tali limiti non ha tenuto conto nella sua sentenza di condanna. Né il superamento della soglia della garanzia contrattualmente convenuta si presta a essere salvato come forma di responsabilità contrattuale dell’assicuratore (comunemente definita, mais gestio c.d. propria), per effetto della violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. Non par dubbio infatti che sarebbe stata a tal fine necessaria, secondo gli schemi elaborati, ancora una volta, nell’ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la formulazione di un’espressa domanda, introdotta dal danneggiante assicurato, o dal danneggiato in via surrogatoria, ex art. 2900 cod. civ., domanda che nella fattispecie manca del tutto.

Consegue da tanto che la condanna di Allianz s.p.a. al pagamento in favore di N.F..C. e di B..M. del risarcimento dei danni agli stessi, derivati dalla morte di M.C. deve essere contenuta entro i limiti del massimale di polizza, in applicazione dei seguente principio di diritto: la deduzione sull’esistenza del limite del massimale entro cui opera la garanzia assicurativa ha per oggetto il contenuto del diritto a essere manlevato fatto valere dall’assicurato. Essa, in quanto mera allegazione difensiva, con la quale l’assicuratore precisa la portata del rischio assunto, è sottratta al regime preclusivo dettato dall’art. 346 cod. proc. civ.

7 Sull’importo del massimale decorreranno, dai momento della pronuncia della sentenza di appello, gli interessi legali, atteso che, fuori dell’ambito della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore, l’assicuratore è tenuto al loro pagamento solo dalla data della liquidazione dell’indennità, senza che rilevi che la richiesta di manleva sia stata effettuata anteriormente, non equivalendo la chiamata in causa a norma dell’ultimo comma dell’art. 1917 cod. civ. a un atto di messa in mora (Cass. civ., 22 maggio 1998, n. 5137; Cass. Civ. 25 maggio 2004, n. 10036).

8 Sono invece infondati il quinto e il sesto motivo dei ricorso principale che, per la loro attinenza all’entità della somma liquidata dalla Corte d’appello a titolo di danno non patrimoniale, possono essere esaminati insieme.

Va al riguardo evidenziato che il decidente, ravvisata la ricorrenza nella fattispecie dell’ipotesi astratta di omicidio colposo a carico della struttura, sanitaria e la conseguente necessità di tener conto non solo del danno morale vero e proprio, inteso come sofferenza per La perdita subita, ma anche della lesione dei rapporto parentale, ha ritenuto insufficiente la somma di Euro 50.000 attribuita dal giudice di prime cure a ciascuno dei due genitori. Ha quindi considerato equo e conforme al caso concreto, in ragione anche dei criteri di liquidazione normalmente adottati nel distretto, elevare la misura dei ristoro a Euro 250.000.00.

Ritiene il collegio che tale motivazione resista alle critiche formulate in ricorso, e ciò tanto più che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o se essa macroscopicamente 31 discosti dai dati di comune esperienza (Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 15295. Né è superfluo ricordare che quel di cui qui si discute è pur sempre il ristoro pecuniario, con funzione consolatoria, di un danno in realtà irrisarcibile, stante l’irreversibilità dell’evento morte e la non misurabilità del dolore conseguente alla perdita di un prossimo congiunto.

9 Infine infondato è anche l’unico motivo del ricorso incidentale.

Il giudice di merito non ha ignorato né disatteso il principio di diritto per cui, a norma dell’art. 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggetti vi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale (confr. Cass. civ. 1 marzo 2007, n. 4791).

Ha tuttavia valutato negativamente la prova, prognostica offerta dagli attori in ordine allo stato di bisogno e all’aiuto che essi avrebbero ricevuto dalla figlia.

A giudizio della Corte l’apprezzamento del decidente, lungi dall’essere affetto da contrasti disarticolanti cori il contesto fattuale di riferimento, è a questo congruente, di talché le critiche formulate ai riguardo dagli impugnanti mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e del materiale istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

9 In definitiva, accolti i primi quattro motivi del ricorso principale, rigettati gli altri, nonché il ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Ritiene peraltro il collegio che sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. In base a tale norma, invero, la Corte può – e, per quanto di qui a poco si dirà, deve – non rinviare la causa ad altro giudice tutte le volte in cui essa si presti ad essere definita, stante il difetto di ulteriori fatti da accertare e l’univoca valenza di quelli accertati (Cass. civ. 10 settembre 2010, n. 19301; Cass. civ. 2 3 marzo 2010, n. 63 51; Cass. civ. 15 febbraio 2005 n. 2005). E di ciò, nel caso di specie, non si ravvisa necessità, tenuto conto che si tratta di limitare la condanna di Allianz all’importo del massimale maggiorato degli interessi decorrenti dal momento della liquidazione.

La soluzione adottata, appare, del resto, coerente con il disposto dell’art. 111 Cost., comma 2, che, demandando alla legge di assicurare la ragionevole durata dei processo, detta una regola per una interpretazione delle singole norme di rito funzionalizzata alla celerità del giudizio (Cass. civ. 7 gennaio 2009, n. 55; Cass. civ. 28 ottobre 2010, n. 22873). Ed è a dir poco ovvio che tale celerità, risulterebbe, nella specie, inutilmente sacrificata, se si seguisse la diversa soluzione della cassazione con rinvio. Non par dubbio, infatti, che il principio di cui all’art. 111 cit., impone di fare un uso il più lato possibile del potere di decisione in merito (art. 384, comma 2, cod. proc. civ.), evitando di rinviare la causa in appello, tutte le volte in cui non vi siano poteri istruttori da esercitare.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente le spese di questo giudizio tra le parti, mantenendo ferma la statuizione delle spese per il giorno di appello.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, limita la condanna di Allianz s.p.a. all’importo del massimale, oltre interessi dalla data della pronuncia della sentenza di appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione fermando la statuizione delle spese per il giorno di appello.

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