Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-10-2011) 13-12-2011, n. 46252 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha assolto M.G. dal reato di cui all’art. 334 c.p., ritenendo che la condotta contestatagli – consistita nell’aver circolato a bordo di un’autovettura sottoposta sequestro amministrativo ed affidata alla sua custodia – non integrasse reato.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli, che ha dedotto, con un unico motivo, l’erronea applicazione degli artt. 15 e 334 c.p., della L. n. 689 del 1981, art. 9, e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 231, richiamando la giurisprudenza di questa Sezione e sostenendo che, nel caso in esame, il giudice avrebbe dovuto ritenere il concorso formale del delitto di cui all’art. 334 c.p. con l’illecito amministrativo previsto dal citato art. 213 c.p..

Secondo l’Ufficio ricorrente, tra le due disposizioni non vi sarebbe alcun rapporto di specialità, dal momento che la violazione amministrativa è rivolta contro "chiunque" ed è diretta a sanzionare la mera circolazione abusiva del veicolo in sequestro, laddove l’illecito penale contiene invece un espresso riferimento alle condotte di sottrazione, di soppressione, di distruzione, di dispersione e di deterioramento del bene sequestrato da parte di soggetti specificamente indicati, sicchè anche i beni tutelati sarebbero diversi, dovendosi individuare nell’interesse cautelativo tipico del vincolo imposto con il sequestro a protezione del buon andamento della pubblica amministrazione il bene protetto dalla norma penale, leso ogni qual volta siano violati gli obblighi di custodia connessi alla misura applicata e l’uso del veicolo determini il suo deterioramento.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Questo Collegio ritiene di doversi adeguare a quanto stabilito, nelle more del ricorso, dalle Sezioni unite in una fattispecie pressochè identica a quella oggetto del presente processo, ovvero che "non è configurabile il reato di cui all’art. 334 c.p. nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, che circoli abusivamente con lo stesso, essendo applicabile, in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, la sola sanzione amministrativa di cui al citato art. 213, comma 4" (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, Di Lorenzo, Rv.

248721).

2. Conseguentemente, il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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