Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 13-12-2011, n. 46210 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 18 gennaio 2010, il Tribunale di Modena ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro probatorio che grava su documentazione contabile varia in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 8 e 10.

Per giungere a tale conclusione, i Giudici – disattendendo varie censure difensive – hanno rilevato che correttamente il sequestro era stato eseguito presso la società cooperativa Ducale perchè il Pubblico Ministero aveva consentito il vincolo reale in ogni luogo ove erano reperibili documenti di pertinenza dei reati per i quali procedeva.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente la funzione probatoria delle res vincolate che erano necessarie per accertare operazioni finanziarie illecite volte alla creazione di società che aveva lo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti da inserire nelle dichiarazioni dei redditi.

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagato C.A. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che la perquisizione ed il sequestro sono state utilizzate per acquisire una notizia di reato;

– che il decreto di sequestro presenta una totale indeterminatezza circa i reati, le cose oggetto di ricerca e la ragione del loro vincolo: in particolare non sono esplicitate le finalità probatorie perseguite con la misura.

Questa ultima censura è meritevole di accoglimento e tale conclusione,per il suo carattere assorbente, esonera la Corte dallo esaminare le residue deduzioni dell’atto di ricorso.

Le Sezioni Unite, con sentenza 5876/2004, hanno chiarito che il sequestro probatorio, anche del corpo del reato, deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti; necessita, pertanto, che il Pubblico Ministero nel suo decreto segnali, sia pure in modo sintetico, quali siano le esigenze investigative che giustificano il vincolo reale del bene. Nel caso di omessa indicazione nel provvedimento di sequestro della strumentalità probatoria delle res e di persistente inerzia dell’organo della accusa anche nel corso della udienza del riesame, il Tribunale non è facoltizzato a delineare di propria iniziativa le finalità del sequestro; ciò in quanto è di pertinenza esclusiva del Pubblico Ministero enucleare il presupposto essenziale del sequestro a scopo di prova.

Nel caso in esame, il decreto del Pubblico Ministero risulta effettivamente, come rilevato dallo indagato, sprovvisto di alcun riferimento allo scopo perseguito mediante il vincolo reale ed è, proprio in senso grafico, immotivato sul punto; alla udienza camerale per la discussione del riesame, il Pubblico Ministero non ha esplicitato quali fossero le ragioni probatorie, che non possono essere presunte, alla base del vincolo.

La lacuna non è superabile dalla argomentazione sul tema riscontrabile nel provvedimento del Tribunale del riesame che può solo integrare una motivazione insufficiente contenuta nel decreto di sequestro, ma non sostituirsi in toto al Pubblico Ministero nello individuare le finalità del vincolo reale.

Per tali considerazioni, la Corte annulla l’ordinanza impugnata nonchè il decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata nonchè il decreto di sequestro 17 dicembre 2010 del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Modena ordinando la restituzione delle cose sequestrate all’avente diritto.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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