Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-07-2012, n. 11189 Reintegrazione o spoglio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 28-11-1995 F.E. esponeva che con ricorso ex art. 703 c.p.c. aveva adito il Pretore di Napoli per sentirsi reintegrare e/o mantenere nel possesso dell’area pertinenziale antistante il Villino (OMISSIS), di proprietà di essa istante, area dove A. N. aveva illegittimamente parcheggiato la propria autovettura;

aggiungeva che nel contraddittorio tra le parti il Pretore con ordinanza del 28-10-1995 aveva accolto il ricorso, ordinando all’ A. la cessazione delle molestie mediante lo spostamento della propria autovettura e di altri veicoli o motoveicoli dall’area in questione, con la fissazione del termine di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito.

La F., quindi, premesso altresì che l’area oggetto di lite era di sua esclusiva proprietà, conveniva dinanzi al Pretore di Napoli l’ A. chiedendo, previa eventuale convalida della suindicata ordinanza, dichiararsi che l’esponente aveva il diritto di proprietà sull’area circostante il predetto Villino (OMISSIS) in modo pieno ed esclusivo, che altri soggetti non potevano vantare diritti su detta zona, e che, in particolare, l’ A. non aveva il diritto di parcheggiarvi, sostarvi o transitare con veicoli, e condannarsi la convenuta a lasciare libera nella piena disponibilità dell’attrice l’area per cui è causa.

Si costituiva in giudizio l’ A. chiedendo il rigetto delle domande attrici.

Il Tribunale di Napoli con sentenza del 3-8-2001 accoglieva dette domande.

Proposta impugnazione da parte dell’ A. cui resisteva la F. la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 27-1-2006 ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza l’ A. ha proposto un ricorso articolato in due motivi seguito successivamente da una memoria cui la F. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2909 – 948 – 1140 -1141 c.c. e art. 100 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione dell’esponente di improponibilità della domanda di rivendicazione per avere l’ A. cessato la detenzione del bene oggetto della domanda stessa a seguito del provvedimento reso nella fase sommaria del procedimento possessorio; invero l’avvenuta esecuzione del provvedimento interdittale e la sopravvenuta mancanza di possesso o detenzione da parte dell’ A. impedivano la proposizione della domanda petitoria.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha affermato in proposito che, se è vero che l’azione di rivendicazione ha effetti recuperatori della "res", era altrettanto vero che nella fattispecie l’interesse al definitivo conseguimento dell’immobile non era certo venuto meno per il solo fatto che tale possesso era stato riottenuto in forza di un provvedimento cautelare.

Il convincimento è corretto, posto che il rilascio del bene in questione era avvenuto solo a seguito dell’emissione di un provvedimento interdittale, e dunque sussisteva l’interesse della F. ad ottenere una pronuncia di merito in ordine all’accertamento del suo diritto di proprietà sull’area rivendicata onde precludere in termini definitivi qualsiasi pretesa dell’ A. al possesso dell’area stessa.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 2909 c.c. – art. 125 disp. att. c.p.c. – artt. 91 – 703 c.p.c., art. 669 c.p.c., e segg. e art. 112 c.p.c., assume che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la F. con il giudizio di merito avesse sostanzialmente riassunto anche il giudizio possessorio, ed ha quindi regolamentato anche le spese di tale giudizio; invero nelle conclusioni rassegnate dall’attrice nel giudizio di primo grado erano state formulate soltanto domande di revindica, senza alcuna domanda di natura possessoria.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha rilevato che la F., nell’introdurre il giudizio di merito per proporre la domanda di rivendicazione, aveva inteso anche riassumere il giudizio possessorio, avendo chiesto la convalida (ancorchè eventuale, ossia se ritenuta necessaria dal giudice adito) e la pronuncia sulle spese della fase possessoria, ovvero della fase conclusasi con la sopra menzionata ordinanza.

Pertanto, sulla base di tali domande, correttamente il giudice di appello ha ritenuto che il Tribunale di Napoli, investito anche della richiesta di ottenere delle provvidenze definitive in ordine alla situazione possessoria, aveva condannato l’ A. soccombente anche al pagamento delle spese relative al giudizio possessorio; in altri termini l’avvenuta introduzione nel giudizio di merito anche di una domanda su tale ultimo giudizio ha comportato logicamente sia la pronuncia sul rapporto possessorio, sia quella accessoria in ordine alle spese del giudizio stesso.

Il ricorso deve dunque essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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