Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 13-12-2011, n. 46201 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza 28 ottobre 2010, ha ritenuto F. M.G. responsabile del reato previsto dall’art. 40 c.p., comma 2 e art. 609 bis cod. pen. perchè, nella qualità di madre della minore C., venuta a conoscenza degli atti sessuali compiuti dal padre sulla figlia, ometteva di intervenire pur avendone l’obbligo giuridico; l’imputata, con la concessione delle attenuanti generiche, è stata condannata alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione.

A sostegno della conclusione, la Corte di Appello (dopo avere disatteso la eccezione di nullità della prima sentenza perchè redatta con grafia illeggibile) ha precisato come non si ponesse la questione della commissione dei reati, per i quali il padre era stato condannato in separato giudizio.

Indi, i Giudici hanno evidenziato gli elementi dai quali hanno tratto la conclusione che l’imputata fosse edotta del comportamento antigiuridico ai danni della figlia. La donna aveva avvertito una zia dello anormale atteggiamento del marito, ne aveva parlato con una assistente sociale ed aveva constatato personalmente alcuni episodi di abuso; pur in tale contesto, si era arroccata su posizioni di strenua difesa del coniuge venendo meno al suo dovere di tutelare la figlia. Infine, i Giudici hanno escluso che i residuati di un lontano incidente stradale patito dall’imputata influissero sulle sue capacità percettive dei comportamenti del coniuge e che vi fossero gli estremi per applicate la speciale attenuante del fatto di minore gravità.

Per l’annullamento della sentenza, la F. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che la sentenza di primo grado è nulla per la grafia non intelligibile dello estensore;

– che la conoscenza degli abusi è stata successiva alla loro perpetrazione e, quindi, la sua omissione non ha determinato l’evento: antecedentemente, nutriva solo un sospetto ed aveva tenuto un doveroso atteggiamento di cautela;

– che, comunque, non è stata inerte perchè si è confidata con una parente ed ha segnalato i fatti ad una assistente sociale: poi, si è allontanata dal marito e si è costituita parte civile nel processo a suo carico;

– che vi erano gli estremi per applicare l’art. 609 bis c.p., u.c. anche in considerazione della circostanza l’attenuante è stata concessa all’imputato;

– che la motivazione sulla esclusione della seminfermità mentale non tiene conto del danno cognitivo causatole dall’incidente stradale;

– che necessitava un supplemento istnittorio per espletare una perizia psichiatrica dell’imputata e sentire l’assistente sociale depositaria della sua confidenza;

– che le attenuanti generiche potevano essere valutate nella massima espansione e pena ridotta.

La censura sulla nullità della sentenza del Tribunale per l’infelice grafia dello estensore è pretestuosa dal momento che l’imputata ed il suo difensore hanno perfettamente compreso il contenuto della prima decisione come si evince dal puntuale atto di appello proposto.

Nel merito la Corte osserva quanto segue.

Perchè la omissione non impeditiva sia equiparata alla azione causale necessita che il soggetto abbia una posizione di garanzia in base ad una fonte formale di rilevanza giuridica; l’imputata aveva tale posizione, sancita dall’art. 30 Cost., art. 147 cod. civ., che le imponeva di agire a tutela della figlia per adempire al suo obbligo genitoriale. E’ certo nel caso concreto che la minore C. avesse subito attenzioni sessuali da parte del padre e che l’imputata fosse notiziata della situazione in cui versava la figlia;

in tale senso, depongono varie testimonianze agli atti, ben messe in luce nella impugnata sentenza, e la censura della ricorrente su questo tema è priva di ogni consistenza.

La imputata non era attinta da un vago sospetto che consigliava cautela, come sostiene nell’atto di ricorso, ma era consapevole della condotta antigiuridica del marito per avere assistito personalmente ad episodi di abuso; questa circostanza è motivatamente accertata nella decisione in esame.

Per rendere compatibile la responsabilità penale ex art. 40 c.p., comma 2 con i principi costituzionali, necessita che il garante, oltre alla conoscenza delle situazione di pericolo, abbia la capacità ed i mezzi per neutralizzarla.

Ora nessuna emergenza processuale è in sintonia con la prospettazione che la F. avesse un deficit intellettivo che le inibisse di agire. Sul punto, la tesi difensiva sulla incapacità di intendere della donna e conseguente seminfermità mentale (sostenuta con documenti medici del (OMISSIS) inerenti ad un lontano incidente stradale) è già stata sottoposta all’esame dei Giudici di merito e disattesa con argomentazione congrua, completa, corretta che sfugge al sindacato di legittimità; nei motivi di ricorso non vengono enucleati altri argomenti oltre quelli puntualmente confutati dalla Corte di Appello.

Di conseguenza, nessun impedimento è reperibile per giustificare l’inerzia della donna che era in grado di capire quali fossero le iniziative da prendere per fronteggiare la situazione ed impedire gli abusi sessuali sulla figlia (denunciare il marito, separarsi oppure inibire che l’uomo venisse in contatto con C.).

Nulla di tutto ciò ha fatto la F. che con la sua inattività ha contribuito al protrarsi delle azioni delittuose e ad esporre la bambina ad ulteriori violenze.

La imputata non ha usato mezzi idonei per inibire i reati (che conosceva fin dai primi mesi del 2000), ma si è limitata – come già rilevato dalla Corte territoriale – a confidarsi con una parente (non seguendo il suo consiglio di allontanare da casa il marito) ed una assistente sociale.

Solo nel 2002, dopo avere in giudizio difeso l’abusante, si è decisa – e tardivamente – a chiedere la separazione personale.

In merito al regime sanzionatorio, si rileva che le attenuanti generiche sono state applicate in misura molto prossima al massimo legale e che l’incremento a titolo di continuazione è particolarmente mite.

La residua censura sulla applicabilità dell’art. 609 bis c.p., u.c. è meritevole di accoglimento.

E’ appena il caso di osservare come la speciale attenuante del fatto di minore gravità sia concedibile in tutti i casi nei quali – avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione – la libertà sessuale della vittima sia stata compromessa in modo non particolarmente lesivo; a tale fine, rilevante è l’indagine sulla qualità dell’atto sessuale compiuto e sulla entità del danno causato alla vittima, anche in termini psichici.

Su questo argomento, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che la bambina, nello incidente probatorio, aveva fissato nella memoria le violenze patite "per cui basterà il loro ricordo per segnarne pesantemente lo sviluppo psicologico"; la Corte ha ritenuto che i reati lasceranno tracce profonde ed irreversibili nella vittima anche perchè l’abusante era il padre, persona di cui aveva fiducia. Ora queste considerazioni sono in astratto puntuali e plausibili, ma nessuna motivazione è stata fornita sulla loro attualità nel caso concreto. La conclusione avrebbe dovuto essere ancorata a dei dati fattuali inerente allo sviluppo psicofisico di C. (ad esempio alla perizia psicologica effettuata per sondare la sua capacità a testimoniare o al parere di esperti che hanno seguito la bambina). Solo in esito a tale analisi, parametrata alla peculiare situazione in esame, si poteva motivatamente valutare l’incidenza della conseguenze e dei danni psicologici, eventualmente permanenti e non emendabili, causati alla piccola dagli abusi sessuali. Per questa lacuna motivazionale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c. e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia sul punto. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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