Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 13-12-2011, n. 46200

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Catania, con sentenza 29 aprile 2008, ha ritenuto C. L., B.T., Co.To. e S.G. responsabili del reato di agevolazione e sfruttamento della prostituzione di più donne e li ha condannati alla pena di giustizia.

Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. Tutti lamentano che la Corte non abbia dichiarato il reato (commesso nel (OMISSIS)) estinto per prescrizione. Sul punto rilevano che occorre fare riferimento non alla pregressa normativa, ma ai termini introdotti con la L. n. 251 del 2005 perchè alla data di entrata in vigore di detta legge (8 dicembre 2005), era stato letto solo il dispositivo della sentenza la cui motivazione è stata depositata il 20 marzo 2006; pertanto, al 8 dicembre 2005 il processo non era pendente in grado di appello.

La B. lamenta che i Giudici non abbiano tenuto conto della esistenza di una precedente sentenza che ha deciso sui fatti dell’odierno processo; osserva che non è configurabile nei suoi confronti il reato di favoreggiamento della prostituzione perchè ha prestato dei servizi alla donna e non alla prostituta. Ad analoga conclusione perviene l’imputato S. evidenziando come in tre occasioni ha prelevato una prostituta nella sua qualità di tassista abusivo.

Le deduzioni sono manifestamente infondate per cui i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa congruo quantificare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.

Per quanto concerne la prima censura, si rileva come sia consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la pendenza del processo in grado di appello (quale momento per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli ai fini della prescrizione) coincida con la pronuncia della decisione di condanna in primo grado (Sezioni Unite sentenza 47008/ 2009).

Nel caso in esame, tale decisione è del 26 ottobre 2005 e, quindi, anteriore alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 che ha modificato i termini prescrizionali; la sentenza si intende pronunciata nel momento di lettura del dispositivo a nulla rilevando che la motivazione venga redatta in epoca successiva.

Pertanto, i termini prescrizionali erano quelli dello originario testo dell’art. 157 cod. pen. con la conseguenza che i reati (commessi nell’anno (OMISSIS)) non sono ancora estinti per prescrizione.

Tanto premesso, si osserva come la prima censura della B. contrasti con il principio della necessaria autosufficienza del ricorso (che, enucleato per il processo civile, è valido anche per il penale) dal momento che l’imputata non produce – e nemmeno menziona nei suoi dati essenziali – la eventuale, pregressa sentenza di condanna.

La residua deduzione della imputata e quelle dello S., oltre ad essere prive della necessaria concretezza, sono tendenti ad una rinnovata ponderazione del compendio probatorio – alternativa a quella correttamente operata dai Giudici di merito – ed introducono problematiche che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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