Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-07-2012, n. 11185 Vendita di immobili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.I., agendo in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore S.E., nonchè S.C. e L. citarono innanzi al Tribunale di Velletri i coniugi I. S. e P.J.R., promissori acquirenti da essi attori di un immobile in (OMISSIS), giusta scrittura privata del 9 ottobre 1989, nonchè i coniugi M.M. e D. P., precedenti proprietari del medesimo immobile – dai quali essi esponenti assumevano di averlo acquistato con atto privato dell’8 novembre 1984, ancora intestatari dello stesso e sottoscrittori anch’essi della ricordata pattuizione del 1989, perchè venisse risolto il preliminare del 1989 per grave inadempimento dei coniugi I., che non avevano fatto fronte all’impegno di versare il residuo prezzo pattuito, pari a L. 100.642.500, e perchè venisse pronunziata sentenza ex art. 2932 cod. civ., direttamente nei confronti dei coniugi M., in quanto M.M., con scrittura del 16 dicembre 1991, aveva confermato l’impegno a trasferire agli I. l’immobile non appena terminata la procedura di riduzione di pignoramento sull’immobile, come in effetti avvenuto.

Tutti i convenuti si costituirono con unico difensore chiedendo il rigetto delle domande, deducendo in particolare che il residuo importo dovuto dagli I. per l’acquisto dell’immobile – che assumevano pari a L. 26.759.000 – sarebbe stato consegnato il 7 aprile 1993, alla stipula del rogito di vendita del ricordato immobile ad una società della moglie dello I., la srl Calypso, dallo stesso I. al M. per esser messa a disposizione dell’ A.; in prosieguo di causa venne accertato nella suddetta data la proprietà dell’immobile effettivamente era stata trasferita dai M. alla srl Calypso Immobiliare di cui era socia di maggioranza la P.; il M. dichiarò altresì di non poter provvedere a consegnare alle parti attrici quanto ricevuto dallo I., in quanto sottoposto a pignoramento mobiliare da parte di un creditore degli A.. Intervenuto il fallimento di A.I., si costituì la Curatela, concludendo in modo conforme alle domande in precedenza proposte; nel giugno 1998 i coniugi I., costituiti per mezzo di altro procuratore, chiesero in via riconvenzionale la condanna delle parti attrici alla restituzione delle somme percepite indebitamente.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 830/2002, condannò i coniugi I. a corrispondere alle parti attrici il saldo del dovuto – stante la loro esplicita ammissione di esser debitori della somma di L. 26.759.000- e respinse tutte le altre domande.

La Corte di Appello di Roma respinse a sua volta l’impugnazione degli I., regolando le spese.

Per la cassazione di tale decisione i coniugi I. hanno proposto ricorso, articolandolo sulla base di otto motivi; la Curatela del fallimento di A.I. ha resistito con controricorso; le altre parti non hanno svolto difese. E’ stata depositata memoria difensiva datata 12 aprile 2012 con la quale il procuratore di I.S., avv. Carlo Usai, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad insistere nel ricorso, essendo pervenuto ad un accordo transattivo con le altre parti, unendo altresì comunicazioni intervenute con i patroni delle predette, che asseveravano la circostanza dell’avvenuta sistemazione sostanziale della materia controversa. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; stante l’esito del giudizio e le dichiarazioni delle altre parti di ritenere definita ogni altra questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara l’inammissibilità dei ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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