Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 13-12-2011, n. 46198 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Violazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Trento, con sentenza 17 marzo 2010, ha ritenuto C.B. responsabile del reato previsto dall’art. 517 c.p., e lo ha condannato alla pena di giustizia. A sostegno della conclusione, i Giudici hanno rilevato come l’imputato, nel suo negozio di abbigliamento, vendesse dei capi con segni grafici brevettati dalla ditta BROS spa che dovevano considerarsi mendaci in quanto non sovrapponibili agli originalità che ad essi si richiamavano in maniera incisiva.

Per quanto concerne l’elemento psicologico del delitto, la Corte ha evidenziato come l’appellante, che ben conosceva il mondo della moda, fosse edotto che i menzionati capo erano richiesti per cui ne aveva fatto un massiccio ordinativo con maggiore convenienza economica trattandosi di imitazioni ben fatte. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, in particolare,rilevando:

– che l’acquisto era stato effettuato in modo regolare e documentato da una ditta sua abituale fornitrice;

– che il dolo è stato ritenuto sussistente per una presunzione assoluta derivante dalla sua professione senza indagare in merito al dedotto errore sulla attitudine ingannatrice del segno distintivo:

legando la colpevolezza alla sua qualificata Corte ha concluso per una mera responsabilità da posizione;

– che circa la consapevolezza e volontarietà della condotta, la motivazione è apparente e priva dei necessari passaggi logici.

Le deduzioni sono meritevoli di accoglimento.

E’ appena il caso di osservare come, anche dopo la novazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, il compito della Cassazione abbia un orizzonte circoscritto in quanto non può estendersi ad una rinnovata ponderazione del coacervo probatorio se la conclusione dei Giudici di merito sia sorretta da motivazione congrua e logica; tale non è il caso in esame.

E’ circostanza pacifica agli atti (neppure contestata dal ricorrente) che sussista l’elemento materiale del reato e che vi sia stata non una contraffazione, ma una ottima imitazione del marchio originale del prodotto.

La problematica che il caso pone concerne solo l’elemento psicologico del delitto che è punito a titolo di dolo generico, ma richiede in quanto presupposto del reato la consapevolezza della natura mendace ed ingannevole del segno utilizzato.

Sul punto, le censure ora al vaglio di legittimità erano già state sottoposte all’esame dei Giudici di merito e confutate sotto il profilo che l’imputato, esperto nel settore, aveva assecondato la tendenza dei potenziali clienti con convenienza economica vendendo capi ben imitati.

In tale modo, la Corte territoriale ha valorizzato un elemento neutro al fine che rileva dal momento che la aspirazione a venire incontro ai gusti della clientela è di ogni venditore e non è sintomatica del dolo di detenere e vendere mercè illecita.

Di conseguenza, i Giudici non hanno risposto puntualmente alle censure dell’appellante per il superamento delle quali necessitava sondare il seguente tema: se la fattura del mendacio era idonea a trarre in inganno non solo il consumatore medio (che, nelle ordinarie contrattazioni commerciali, pone scarsa ponderazione ai marchi o segni sui prodotti), ma anche l’imputato che era un soggetto con competenza specifica nel settore dello abbigliamento. Per rispondere al quesito occorreva verificare il grado di perfezione del segno imitato e la possibilità di essere confuso con quello autentico anche da un esperto che non abbia la simultanea visione del segno originale. Pure le modalità di acquisto della merce (dallo abituale fornitore dell’imputato come dimostrato dalle fatture agli atti) e di vendita (ai clienti del negozio) sono elementi significativi per verificare l’elemento soggettivo del reato.

Per le esposte considerazioni, la sentenza in esame deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento per un nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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