Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-07-2012, n. 11184 Distanze legali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato nel marzo 1992 i coniugi F. A. e T.M. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, i coniugi G.M. e C. F. per sentirli condannare alla rimozione di una canna fumaria costruita a distanza non legale e non regolamentare dal confine e, in via gradata, alla cessazione delle immissioni moleste di fumo, oltre al risarcimento dei danni. Nella costituzione dei convenuti (che proponevano, a loro volta, domanda riconvenzionale per l’ottenimento della condanna degli attori all’abbattimento di alcuni manufatti illegittimamente edificati nella loro proprietà e di determinate piante illegittimamente poste a distanza illegale), la Sezione stralcio del Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 3259 del 2001, dichiarava che la canna fumaria non violava le distanze legali e che le costruzioni edificate dagli attori erano invece illegittime;

con altra successiva sentenza non definitiva n. 437 del 2003, il medesimo Tribunale rigettava l’eccezione di improponibilità della domanda riconvenzionale dei convenuti e l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in ordine alla richiesta di abbattimento delle piante, con rimessione della causa sul ruolo per l’ulteriore prosieguo istruttorio.

Interposto appello da parte degli attori in primo grado avverso entrambe le suddette sentenze non definitive, nella resistenza degli appellati, la Corte di appello di Salerno ravvisava la fondatezza della doglianza relativa alla richiesta di accoglimento della domanda relativa alla declaratoria di illegittimità della costruzione della canna fumaria, ordinandone la rimozione, rigettando o dichiarando assorbite le altre censure e compensando per intero le spese processuali del grado. A sostegno dell’adottata decisione la Corte territoriale premetteva che l’esame dell’appello, non essendo stato possibile acquisire il fascicolo d’ufficio di primo grado, era stato svolto sulla base della copia degli atti (ivi compresa la relazione di c.t.u.) prodotti dagli appellanti, rilevando, altresì, che non era stato nemmeno prodotto il fascicolo di parte degli appellati relativo al giudizio di prima istanza. Nel merito del gravame riteneva fondato il motivo riguardante l’illegittimità dell’edificazione della canna fumaria in quanto realizzata – sulla base delle emergenze della c.t.u. – a distanza illegale ed in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salubrità. Il giudice di secondo grado respingeva le altre formulate doglianze.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione G.M. e C.F. basato su due motivi, in relazione al quale si sono costituiti in questa sede entrambi gli intimati con apposito controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la nullità della sentenza e del procedimento presupposto (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per la ritenuta valutazione della relazione di c.t.u. prodotta in copia dagli appellanti in assenza dell’acquisizione del fascicolo di primo grado e per la disposta condanna, in accoglimento del primo motivo di appello, anche alla rimozione della canna fumaria, mentre la Corte territoriale si sarebbe dovuta limitare a dichiarare l’illegittimità di tale manufatto perchè realizzato a distanza illegale, nel mentre le ulteriori disposizioni costituivano oggetto della materia del contendere ancora pendente in primo grado.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 115-116 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c., congiuntamente al vizio di motivazione (in ordine alla valutazione delle prove e delle risultanze della c.t.u. con riferimento alla ravvisata illegittimità della canna fumaria), sul presupposto che il giudice di appello aveva completamente omesso, ai fini della esclusione della nocività e della pericolosità della canna fumaria, di prendere in considerazione le risultanze della seconda relazione di c.t.u., dalla quale era desumibile la circostanza della sopravvenuta messa in sicurezza del predetto manufatto.

3. Il primo motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

La mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado (per sua materiale impossibilità) non determina, per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 18006 del 2004 e Cass. n. 3181 del 2006), in virtù della funzione meramente sussidiaria di tale adempimento, la nullità del giudizio di secondo grado nè della relativa sentenza, avendo, peraltro, la Corte territoriale legittimamente valutato il gravame proposto sugli atti ritualmente prodotti in copia dagli appellanti (senza che, peraltro, nella presente sede di legittimità, i ricorrenti abbiano adeguatamente riscontrato che, in virtù del mancato esame del fascicolo d’ufficio, erano risultati trascurati elementi decisivi per il giudizio, non ricavabili "aliunde").

Quanto all’altro profilo riguardante la deduzione dell’illegittimità dell’ordine di rimozione della canna fumaria contenuto nella sentenza impugnata si osserva che esso era conseguente alla domanda di accertamento della illegittimità della canna fumaria sulla quale il giudice di primo grado si era pronunciato, rigettandola, mentre la prosecuzione del giudizio in primo grado ineriva altri aspetti, osservandosi che, in ogni caso, con il proposto atto di appello, gli appellanti avevano testualmente invocato l’emissione dell’ordine di demolizione del predetto manufatto proprio in dipendenza dell’accertamento della sua abusiva installazione.

4. E’ fondato, invece, il secondo motivo.

Infatti, per quanto è dato evincere dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello non ha operato alcuna valutazione con riferimento alla seconda relazione di c.t.u. (espletata a chiarimenti della prima), ancorchè ritualmente acquisita agli atti del giudizio di secondo grado (ed allegata al ricorso), dalla quale – per come risultante dai passaggi compiutamente trascritti in ricorso (in virtù del rispetto del principio di autosufficienza) -poteva evincersi l’emergenza di una circostanza decisiva per la risoluzione della controversia in ordine alla valutazione sulla fondatezza o meno della doglianza degli appellanti relativa alla prospetta illegittimità della canna fumaria. Invero, dagli esiti del secondo accertamento peritale si sarebbe potuta evincere l’intervenuta messa in sicurezza della canna fumaria e, quindi, la possibile esclusione degli elementi di pericolosità e di nocività prospettati con il formulato gravame (sui quali, invero, la Corte salernitana aveva fondato la sua decisione di accoglimento "in parte qua" del gravame proposto nell’interesse di F.A. e T.M.).

Pertanto, nella fattispecie, risulta configuratosi il dedotto vizio motivazionale riconducibile al mancato esame e alla valutazione di fatti potenzialmente decisivi per la risoluzione nel merito della controversia (ed, invero, di tale circostanza ne sono consapevoli anche gli stessi controricorrenti: v. pag. 10 del controricorso) con riferimento alle circostanze obiettivamente riscontrabili dalla seconda relazione del c.t.u., che, se fossero state prese in considerazione, avrebbero potuto condurre anche ad una decisione diversa da quella adottata all’esito del giudizio di seconde cure.

5. In definitiva, alla stregua delle ragioni esposte, deve essere respinto il primo motivo del ricorso ed accolto il secondo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà alla rinnovazione del percorso motivazionale sulla scorta della rivalutazione di tutte le complessive prove legittimamente acquisite ai fini della decisione del merito del proposto gravame. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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