Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-10-2011) 13-12-2011, n. 46208 Aggravanti comuni danno rilevante; Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 16 aprile 2011 il GIP del tribunale di Forlì applicò la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di G.B.P. e di B.C. in relazione ai seguenti reati (essendo al B. ascritto il solo reato di cui capo B)):

A) artt. 609 bis, 582, 585 e 576 cod. pen., per avere il G. con violenza, minaccia ed abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica costretto N.L., di anni 14, a subire atti sessuali e quindi un rapporto sessuale completo;

B) artt. 610, 582, 585 e 576 cod. pen. per avere il G. quale mandante ed il B. quale esecutore aggredito e graffiato il viso della N., minacciandola e dicendole che non avrebbe dovuto denunciare il G.;

C) artt. 605, 582, 585 e 576 c.p., art. 612 c.p., comma 2, per avere privato della libertà personale V.V. costringendola a rimanere in casa per tutta la notte, per averle provocato lesioni ed averla minacciata.

Il tribunale del riesame di Bologna, con l’ordinanza in epigrafe, ritenne innanzitutto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo B) in quanto era inattendibile ed incerta l’identificazione fotografica del B. fatta dalla N., che lo aveva indicato come il soggetto che l’aveva aggredita. Di conseguenza, ritenne venuti meno i gravi indizi di colpevolezza per il reato in esame anche nei confronti del G..

Quindi il tribunale ritenne sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il G. in ordine al reato di cui al capo C), in danno della V..

Ritenne invece che allo stato non sussistevano gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo A) in danno della N. e ciò perchè il racconto della ragazza, già poco chiaro ed inattendibile nella sua prima versione (per una serie di incongruenze e di particolari inverosimili) era poi divenuto ancor più contraddittorio e colmo di scollature quando, dopo l’esame dei tabulati telefonici e delle dichiarazioni di altri testi, la ragazza aveva reso alcuni chiarimenti e precisazioni, rendendo una nuova versione di fatti gravemente contrad-dittoria con la precedente e del tutto illogica, tanto da inficiare completamente la credibilità di un racconto già minato da consistenti ombre.

Il tribunale, pertanto, annullò l’ordinanza impugnata in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) e confermò invece la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del G. per il solo reato di cui al capo C).

Il pubblico ministero presso il tribunale di Forlì propone ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento ai reati di cui ai capi A) e B), per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della N. ed alla valutazione dei riscontri esterni. Il pubblico ministero ricorrente, con un lunghissimo ricorso che trascrive integralmente ampi brani delle dichiarazioni della ragazza e degli altri testi, sostiene, in sostanza, che tali dichiarazioni dovevano essere valutate nel senso che il riconoscimento fotografico del B. sarebbe stato attendibile, così come sarebbe stato logico ed attendibile anche il racconto della ragazza sulla violenza sessuale subita.
Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile nonostante la sua modalità di redazione che, riportando integralmente e pedissequamente ampli brani delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi, sembrerebbe sottoporre a questa Corte di legittimità non un giudizio sulla adeguatezza e congruità della motivazione adottata da giudice del merito, bensì un diretto esame ed una diretta valutazione degli elementi probatori, il che non le è consentito.

Ciò premesso, nel merito il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Ed invero, quanto al reato di cui al capo B), il Collegio osserva che la motivazione è effettivamente carente, perchè non spiega le ragioni per le quali il tribunale ha ritenuto inattendibile il riconoscimento fotografico del B. effettuato dalla ragazza, soltanto perchè questa, nel descrivere l’aggressore, aveva parlato di un solo tatuaggio sul lato sinistro del collo (nella foto mostratale il B. era privo di evidenti tatuaggi) e riferito che lo sconosciuto indossava una maglia a maniche corte, mentre il B. attualmente ha un vistoso tatuaggio che avvolge tutto il suo collo, e non solo un lato, e numerosi tatuaggi che gli ricoprono tutte le braccia. Il tribunale del riesame ha invero omesso di motivare sugli elementi evidenziati dall’accusa e consistenti nel fatto che gli aggressori avevano minacciato la ragazza dicendole che non avrebbe dovuto fare la denuncia a Bo. (ossia al G.); nel fatto che l’aggressione era stata fulminea e repentina cogliendo la ragazza di sorpresa; nel fatto che la ragazza aggredita era minorenne e quindi probabilmente Impaurita, circostanze queste ultime che avrebbero potuto anche giustificare un incompleto ricordo di tutte i dettagli fisici dell’aggressore e che comunque avrebbero dovuto essere prese in considerazione dal tribunale.

Quanto al coinvolgimento del G., il tribunale del riesame ha omesso di motivare sugli elementi rappresentati dall’accusa e consistenti nella minaccia degli aggressori esplicitamente riferita alla denuncia contro il G.; nella improbabilità di una iniziativa autonoma di altri soggetti all’insaputa del G.; nel fatto che costui era il beneficiario della condotta.

Quanto al reato di cui al capo A), ritiene il Collegio che anche in ordine ad esso la motivazione sia carente sulle ragioni per le quali ha ritenuto che la successiva versione della ragazza era contraddittoria rispetto alla precedente, nonchè sugli elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa evidenziati dall’accusa e sugli altri assunti sempre prospettati dall’accusa, ed in particolare su quelli secondo cui non sarebbe certo che la ragazza aveva detto che per tre ore il G. aveva tentato di abbassarle i pantaloni; che era irrilevante il fatto che il G. si sarebbe deciso a perpetrare la violenza sessuale solo dopo che nell’appartamento erano entrati tre potenziali testimoni, essendo questi suoi amici dei quali si poteva fidare; che era irrilevante il fatto che la ragazza non avesse urlato e chiesto aiuto ai soggetti presenti a poca distanza, trattandosi di ragazza inesperta ed ingenua; che doveva essere considerata la mancanza di interesse ad accusare.

In conclusione, attese le evidenziate carenze nell’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata, occorre annullare l’ordinanza stessa con rinvio al tribunale del riesame perchè, con assoluta libertà di valutazione, compia un nuovo giudizio tenendo conto di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, sorreggendo la sua decisione con motivazione adeguata che investa tutte le considerazioni svolte da entrambe le parte.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l’ordinanza impugnata in accoglimento del ricorso del pubblico ministero e rinvia al tribunale di Bologna per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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