Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-07-2012, n. 11182 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3/3/2005 il Giudice di Pace di Albano Laziale respingeva l’opposizione proposta da T.F. avverso il verbale di contestazione di infrazione all’art. 158 C.d.S. per sosta del suo veicolo sull’attraversamento pedonale.

L’opposizione era stata proposta per far valere l’estinzione dell’obbligo di pagamento in conseguenza di notifica dell’accertamento effettuata oltre il termine di 150 giorni dall’accertamento e per nullità della notifica per violazione della L. n 890 del 1982, art. 8, oltre che per errore di fatto nell’individuazione del veicolo (censura che esula dall’oggetto dell’odierno ricorso); all’udienza era inoltre eccepita la nullità del verbale per mancanza della firma del dirigente responsabile del procedimento.

Il Giudice di Pace con sentenza del 3/3/2005 rigettava l’opposizione rilevando:

– che la prima notifica (tentata nei termini di legge) non era andata a buon per irreperibilità del destinatario all’indirizzo, ma che la seconda notifica era avvenuta tempestivamente in quanto nei 150 giorni dal momento in cui l’Amministrazione ha potuto apprendere che il destinatario era sconosciuto all’indirizzo risultante dalla Banca dati della MCTC (ossia dalla data di infruttuosa notifica);

– che la mancanza della firma autografa del dirigente non determinava nullità, trattandosi di verbale redatto su modello meccanizzato.

T.F. propone ricorso fondato su due motivi.

L’intimato Comune di Pomezia non si è costituito.

All’udienza del 28/11/2011 era disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al comune di Pomezia entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Il ricorso in rinnovazione è stato notificato il 4/1/2012.
Motivi della decisione

Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., il deposito del certificato storico di residenza della ricorrente in quanto non risulta prodotto nel precedente grado del processo e non riguarda la nullità della sentenza; il riferimento contenuto nell’art. 372 c.p.c., alla nullità della sentenza concerne, infatti, solo le ipotesi di nullità per vizi propri dell’atto, per mancanza dei requisiti di sostanza e di forma (v.

Cass. S.U. n. 16402/2007).

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201 e della L. n. 890 del 1992, artt. 8 e 9, nonchè il vizio di motivazione.

La ricorrente sostiene che la notifica del verbale di contravvenzione non si era perfezionata non essendo mai stata data notizia ad essa ricorrente dell’espletamento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., o, in caso di notifica a mezzo posta, mediante avviso del tentativo di notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, come prescritto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, con lettera raccomandata, nè era stato provveduto (come invece prescritto dall’art. 9 L. 890/1982) alla consegna del piego alla nuova residenza nel medesimo comune, risultante dal certificato di residenza storico.

Pertanto, nel rigettare l’eccezione di estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione (ex art. 201 C.d.S., comma 5) per il decorso del termine di 150 giorni dall’accertamento dell’infrazione, il giudice di Pace avrebbe violato le suddette disposizioni senza neppure motivare in merito alle sollevate contestazioni.

1.1. L’infrazione al codice della strada era stata accertata in data 4/10/2002 e il primo tentativo di notifica del 21/12/2002 non era andato a buon fine in quanto il destinatario era risultato sconosciuto all’indirizzo, mentre era andata a buon fine la seconda notifica del 10/4/2003, tanto che, proprio a seguito di questa seconda notifica, l’odierna ricorrente aveva proposto opposizione.

Il Giudice di Pace ha rilevato:

– che la seconda notifica era andata a buon fine (lo stesso ricorrente nel ricorso al giudice di Pace riconosce che la seconda notifica gli è pervenuta, come del resto risulta dalla firma per ricevuta del destinatario);

– che la notifica era tempestiva con riferimento al momento in cui il Comune aveva avuto cognizione del mutamento dell’indirizzo del contravventore risultante dai pubblici registri.

Pertanto il giudice di pace non ha omesso di motivare, ma ha rilevato che il termine non era decorso dalla seconda notifica e che non poteva decorrere dalla data dell’accertamento perchè il destinatario era risultato sconosciuto all’indirizzo risultante dalla banca dati della M.C.T.C..

Non sussiste, quindi, la nullità della seconda notifica, mentre il mancato perfezionamento della prima notifica non è rilevante per le ragioni che seguono.

Come questa Corte ha già affermato con orientamento qui condiviso, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la decorrenza del termine di 150 giorni, entro il quale deve essere notificata la contestazione dell’infrazione, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 1, come modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 4, convertito nella L. n. 214 del 2003, coincide con quella dell’accertamento della violazione nel caso in cui siano stati correttamente ed esaurientemente iscritti nel Pubblico registro automobilistico (PRA), oltre al nome del proprietario, o degli altri soggetti previsti dall’art. 196 C.d.S., anche il luogo di residenza.

Ne consegue che, all’impossibilità di identificare in base a detti dati l’autore della trasgressione, si deve assimilare l’ipotesi di inidoneità del luogo di residenza risultante dai pubblici registri, ciò comportando che il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza (Cass. 22/10/2009 n. 22400).

Questa Corte a S.U. (Cass. S.U. 9/12/2010 n. 24851) ha ulteriormente precisato che il "dies a quo" del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile.

Nella fattispecie, nel giudizio di merito non era stato prodotto il certificato storico di residenza della ricorrente che inammissibilmente (v. supra) la ricorrente ha richiesto di produrre solo in questo giudizio di legittimità.

Pertanto il Giudice di Pace, che aveva a sua disposizione una notifica con la dicitura "sconosciuto all’indirizzo" e una successiva notifica regolarmente effettuata, ha ritenuto che il termine di legge dovesse decorrere non dal momento dell’accertamento della violazione, ma dal momento in cui il Comune aveva avuto cognizione del mutamento di indirizzo, dopo l’esito negativo della prima notifica.

Il motivo di ricorso non attinge neppure la ratio decidendi della sentenza impugnata che si fonda, come detto, non già sulla validità della prima notifica, ma sulla affermazione della validità della seconda e sull’affermazione che il termine di notifica non poteva che decorrere dal momento in cui il Comune, con il primo tentativo di notifica aveva potuto apprendere che il destinatario era sconosciuto all’indirizzo risultante dalla banca dati della M.C.T.C.; sotto l’evidenziato profilo, il motivo si appalesa altresì inammissibile.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 4 e il vizio di motivazione.

La ricorrente sostiene che il giudice di pace avrebbe frainteso il contenuto della censura secondo la quale non si contestava la mancata apposizione della firma autografa sul verbale di accertamento, ma la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

2.1 Il motivo è infondato.

In base al disposto dell’art. 383 reg. esec. C.d.S, comma 4 e art. 385, commi 3 e 4 e del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, nella redazione degli atti amministrativi con sistema meccanizzato o di elaborazione dati la firma autografa è sostituita a tutti gli effetti dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile e quindi, nella specie, del verbalizzante, che si deve ritenere coincidente con il responsabile del procedimento.

Questa Corte sin dagli anni 90 ha ripetutamente affermato la validità del verbale redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati se riporta le stesse indicazioni contenute nel modello" come predisposto in facsimile nell’allegato "titolo 6^";

"tale modello segna lo spazio conclusivo destinato alle sottoscrizioni, oltre che del "trasgressore" e dell'(eventuale) "obbligato in solido", degli "accertatoli"(Cass. n. 2341/1998; Cass. n. 1923/1999).

In particolare, più recentemente si è ribadito che la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto il quale, in materia di sanzioni amministrative è il verbalizzante (Cass. 21918/2006).

Nel caso concreto il nominativo del verbalizzante, da intendersi come responsabile del procedimento, è specificamente indicato con nome e cognome, mancando solo l’indicazione del nominativo del dirigente, non prevista a pena di nullità dell’atto.

Inoltre, come questa Corte ha già affermato, la norma della L. n. 241 del 1990, risponde ad esigenze diverse da quelle tutelate dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, con la conseguenza che l’eventuale omissione delle indicazioni prescritte non potrebbe comunque determinare la nullità della contestazione (Cass. 11/1/2006 n. 389;

Cass. 28/9/2006 n. 21058).

3. Pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza condanna del ricorrente alle spese in considerazione della mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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