Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-10-2011) 13-12-2011, n. 46197 Stupefacenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Firenze confermò la sentenza 22.5.2009 del GUP del tribunale di Livorno, che aveva dichiarato B.A. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere detenuto a fine di spaccio 105,6 grammi di sostanza stupefacente tipo eroina, con principio attivo di gr. 12,4 (11%), nonchè 16 flaconi di 20 mi di metadone, e lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.

Il giudice di primo grado aveva rilevato che l’accertamento tecnico disposto dal PM aveva verificato che i 105,6 gr di sostanza stupefacente erano costituiti da un preparato a base di eroina e di monoacetilmorfina (6-MAM), con una percentuale media della prima del 2% e della seconda del 9,76 %; che la seconda aveva lo stesso potere e principio intossicante dell’eroina sicchè il principio attivo si poteva valutare cumulativamente pari a gr 12,42, per un totale complessivo di 496,48 dosi singole, superiore di 49-50 volte a quello massimo previsto; mentre il metadone aveva un principio attivo di 320 mg., inferiore al limite previsto dalla legge.

La corte d’appello ritenne che era irrilevante il fatto che la monoacetilmorfina (6-MAM) non era inserita nella tabella allegata al D.P.R. n. 309 del 1990, perchè si trattava di un principio chimico assimilabile all’eroina, con i medesimi effetti intossicanti, tali quindi da far ritener la sostanza compresa fra quelle indicate nella tabella.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ed osservando che la legge punisce la quantità di principio attivo della sostanza sulla base della sua appartenenza alla tabella e quantifica il numero delle dosi sulla base dei limiti stabiliti dalla legge. Nella specie, la monoacetilmorfina (6-MAM) non è prevista dalla tabella specificamente, ma come derivato. In ogni caso per questa non è indicato il limite minimo per la dose, che per la cocaina è di 250 mg. Ne deriva la impossibilità di determinare la esatta quantificazione in dosi con conseguente imprecisione della quantità generale e quindi possibilità di qualificare il fatto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Nella specie essendo il principio attivo della sostanza sequestrata attribuito in misura maggiore alla monoacetilmorfma (6-MAM) (nella misura del 9,76% rispetto all’eroina nella misura del 2%) e non essendo possibile quantificare la parte relativa alla monoacetilmorfina (6-MAM), essa non può essere attribuita alla violazione del reato., con la conseguenza che la violazione va ritenuta nei limiti del solo principio attivo della eroina, in totale 2,112 gr.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato. La recente e costante giurisprudenza di questa Corte ha invero affermato il principio che: "La sostanza "6 monoacetilmorfina", in quanto monoestere della morfina, è iscritta nella tabella I allegata al D.P.R. n. 309 del 1990, sicchè presenta natura stupefacente" (Sez. 6, 1.4.2011, n. 14431, Qotbi, m. 249396);

e che "La sostanza "6 monacetilmorfina" è un monoestere della morfina ed è iscritta nella tabella I allegata al D.P.R. n. 309 del 1990, sicchè rientra inequivocabilmente tra quelle che formano oggetto della fattispecie criminosa prevista dall’art. 73 del D.P.R. cit." (Sez. 3, 13.1.2011, n. 7965, Figliolia, m. 249112). Non si pone in senso contrario a questo orientamento Sez. 3, 13.1.2011, n. 7974, Ndreu, m. 249113, perchè dalla motivazione emerge che la decisione è stata determinata esclusivamente dalla peculiarità delle circostanze di fatto.

Il Collegio invero condivide le argomentazioni addotte dalla due suindicate decisioni, ed in particolare da Sez. 6, 1.4.2011, n. 14431, Qotbi, che qui di seguito, per comodità, integralmente si riportano. Come noto, l’eroina è una sostanza semisintetica ottenuta in laboratorio attraverso un procedimento di acetilazione (reazione con anidride acetica) delle molecole della morfina, che è un alcaloide naturale presente nel lattice di oppio, estratto dal papavero (papaverum somniferum) insieme a molte altre sostanze (papaverina, codeina, noscapina, ecc). L’aggiunta di esteri, cioè dei composti organici indotti dalla reazione acetilica, riduce la solubilità delle molecole (cd. lipofilicità) e rende l’eroina capace di superare con maggiore facilità del suo precursore chimico, la morfina, la barriera ematoencefalica con effetti più rapidi e più intensi. In vivo, dopo l’introduzione nell’organismo umano, l’eroina perde i gruppi acetili e diviene a sua volta precursore della morfina, trasformandosi in tre metaboliti dotati di effetti stupefacenti più attivi della molecola di base: la morfina, la 3- monacetilmorfina, la 6-monoacetilmorifina. Quest’ultimo metabolita (6MAM), liposolubile, è il più attivo e più potente dei tre, poichè presenta elevata affinità per il tessuto cerebrale ed è capace di produrre, da solo, effetti assai più veloci e potenti della morfina e della stessa eroina.

E’ quindi corretta la definizione 6MAM quale metabolita dell’eroina (Sez. 2, n. 15613/2010, Grippi) e la sua inclusione tra le sostanze stupefacenti considerate dalla norma incrini matrice di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. E’ certo che che la norma incriminatrice a fattispecie plurime disciplinata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 presuppone che l’oggetto materiale del reato, nelle sue diverse forme di manifestazione, sia costituito da una delle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle allegate alla legge richiamate dagli artt. 13 e 14 della stessa legge ("…sostanze di cui alla tabella 1 prevista dall’art. 14…"), poichè la nozione di sostanza stupefacente adottata dal legislatore nazionale ha carattere meramente "legale". Ma è altrettanto indubbio che, ai fini dell’inquadramento di una determinata sostanza dotata di effetti stupefacenti o psicotropi in una delle specie elencate nelle tabelle del testo unico, debba aversi riguardo alla effettiva nozione della sostanza "tabellata", nel rispetto dei generali criteri di catalogazione dettati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14. Il comma 1, lett. a), n. 1) – del ridetto art. 14 prevede che nella tabella 1 siano indicati l’oppio e i "materiali" che consentano di ottenere le sostanze oppiacee naturali estraibili dal papavero sonnifero. A tale classe generale il legislatore affianca e assimila: 1) gli alcaloidi estraibili dall’oppio e dalle sostanze oppiacee; 2) le sostanze ottenibili per sintesi chimica dalle precedenti; 3) le sostanze ottenibili nello stesso modo e riconducibili – per struttura chimica o per effetti – a quelle oppiacee; 4) le sostanze che costituiscano "eventuali intermedi" per la loro sintesi.

E’ ben evidente, a fronte dell’indicato ampio "criterio" di composizione della tabella 1, che la 6MAM – alla luce dell’esposto processo farmacocinetìco della morfina – è suscettibile di rientrare a pieno titolo, in quanto sostanza oggettivamente "derivata" e derivante dall’oppio e dal suo alcaloide morfina, in ognuna delle quattro sottoripartizioni della categoria degli oppiacei. In vero la 6MAM è certamente ottenibile dall’oppio attraverso un procedimento di sintesi chimica (acetilazione dell’alcaloide morifina); possiede struttura chimica ed effetti stupefacenti analoghi agli altri derivati primari dell’oppio, come la morfina, con effetti anzi più rapidi e invasivi; rappresenta una tappa "intermedia" nel processo di trasformazione della morfina in eroina (come si correttamente si adduce nell’impugnata ordinanza del riesame).

Nel tradurre in concreta classificazione tipologica le indicazioni normative tabellari il Ministero della salute non ha formalmente inserito nella tabella 1 la 6MAM, inserendovi – oltre al prodotto vegetale primario rappresentato dall’oppio – la morfina e l’eroina (diacetilmorifina) ed altri derivati noti in farmacologia. Nondimeno ciò non significa che la monoacetilmorfina possa davvero valutarsi estranea alle categorie di sostanze stupefacenti "tabellate".

E’ agevole osservare che, nei limiti di una classificazione tabellare pur ampia, non sarebbe (stato) possibile includere in tabella tutti i possibili ed innumerevoli derivati, per sintesi chimica o naturale ovvero integranti passaggi "intermedi" del processo di trasformazione, delle sostanze tabellate. Merita aggiungere in proposito che la 6MAM non è particolarmente diffusa nel mercato produttivo clandestino degli oppiacei, poichè – pur essendo più "potente" della morfina e perfino dell’eroina – non è di semplice produzione come droga sintetica per la difficoltà dei laboratori illegali di aceti lare selettivamente la morfina in posizione 6.

Sicchè il ritrovamento sul mercato illegale di sostanza polverosa (liposolubile) avente la struttura chimica della 6MAM è in più casi il risultato di un non perfezionato processo di raffinazione di sintesi della morfina in eroina. Ciò che tra l’altro, proprio per le caratteristiche droganti della 6MAM (azione farmacologica omologa a quella dell’eroina dotata di una azione ancora più efficace e soprattutto più rapida), la rende assai più pericolosa, per gli immanenti rischi di assunzioni "sovradosate" (overdose), nel normale consumo non terapeutico degli stupefacenti (tracce molto significative di 6MAM sono reperibili nella tipologia di eroina denominata black tar o eroina nera).

Il procedimento tabellare contiene un canone applicativo che può definirsi di riserva, il cui valore normativo (come elemento del precetto penale) – ai fini del rispetto del principio di tassatività della fattispecie incriminatrice D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 – non è discutibile, atteso l’esplicito rinvio del combinato disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 14 ai contenuti "inclusivi" delle tabelle delle sostanze stupefacenti. Canone di riserva che impedisce un continuo aggiornamento degli elenchi tabellari ogni volta che si scopra la presenza sul mercato di sostanze in senso lato "nuove", perchè non inserite nella catalogazione. Per vero la tabella 1 reca in calce un indice di classificazione tipologica di sostanze da considerarsi comprese nell’elenco della tabella, formate:

da "Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere".

In siffatta categoria ricade senz’altro la 6MAM, tecnicamente definibile, oltre che come metabolita attivo della morfina, come un isomero (stessa composizione con diversa struttura chimica producente effetti fisici omologhi, sebbene diversi sul piano cronologico e su quello dell’efficacia drogante) dell’alcaloide morfina o – con ancora maggior precisione – un monoestere della morfina. Tale inequivoca derivazione della 6MAM dalla morfina (e, quindi, in origine dall’oppio) inscrive detta sostanza nell’area di rilevanza e specificità della sua peculiare natura stupefacente trasposta nella tabella 1 allegata al testo unico delle leggi sugli stupefacenti. Di tal che la riconosciuta natura stupefacente della 6MAM non elude il principio di tassatività della fattispecie incriminatrice (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e lascia impregiudicato il criterio di selettività tabellare, quale mezzo di riconoscimento della natura legale delle sostanze stupefacenti, stabilito da questa S.C. (Cass. S.U., 24.6.1998 n. 9973, Kremi, rv. 211073), anche di recente ribadito (Cass. Sez. 3, 13.1.2011 n. 7974, Ndreu, rv. 249113).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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