Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-07-2012, n. 11168 Contributi omesso versamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 18 dicembre 2007, la Corte d’Appello di Venezia, accogliendo l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 810/2004, ha dichiarato estinto il processo di primo grado relativo alla causa n. 770/2001 e ha rigettato le opposizioni proposte da B.M. avverso due cartelle esattoriali (cause n. 544/2002 e 752/2003).

La Corte d’appello, a fondamento delle conclusioni raggiunte, ha rilevato: a) che era fondata l’eccezione di estinzione del processo n. 770/01, dal momento che parte ricorrente, cui era stato assegnato un termine per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo, non vi aveva provveduto; b) che il criterio della prevalenza di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, si riferisce all’ipotesi in cui un soggetto eserciti in un’unica attività lavori di diversa natura, mentre l’iscrizione nella Gestione commercianti e l’iscrizione nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, trovano fondamento in presupposti diversi e si riferiscono a redditi distinti.

Avverso tale sentenza il B. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l’INPS con controricorso. Il B. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il B. lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, anche con riferimento all’art. 2697 c.c., assumendo che l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti riguarda quanti svolgono attività commerciale nell’ambito di una dimensionalità ridotta e dunque non può riguardare il socio di s.r.l. in capo al quale non possono sussistere "tutti gli oneri relativi alla gestione" nè "la piena responsabilità dell’impresa".

2. Con il secondo motivo di ricorso, il B. lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, per avere la Corte territoriale omesso di fare applicazione del criterio della prevalenza indicato dalla norma citata.

3. Con il terzo motivo, il B. lamenta violazione degli artt. 307 e 415 c.p.c., con riferimento alla dichiarata estinzione del processo, assumendo che, nella specie, pur non essendo stato rispettato il termine ordinatorio concesso per provvedere al rinnovo della notifica, era stato osservato quello di trenta giorni di cui all’art. 415 c.p.c., comma 5.

4. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

Per quanto riguarda il rilievo che il requisito della "prevalenza" menzionato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, può assumere, va sottolineato che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 17076 del 2011, hanno esaminato le questioni sollevate dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: "La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26".

A sua volta la disposizione interpretata prevede nel suo primo periodo: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, vane attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente".

Quindi il criterio dell’attività "prevalente", quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell’INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l’iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell’attività prevalente per individuare l’unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all’attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe riscrizione in un’altra gestione assicurativa;

ciò nel concorso con l’assenso dell’INPS che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo art. 1, comma 208 cit., è chiamato a "decidere" sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente.

Siffatto criterio dell’"attività prevalente" non opera invece – prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata – per i rapporti di lavoro – quelli a carattere autonomo – per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; disposizione quest’ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi. Ha infatti previsto che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (T.U. imposte sui redditi), nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo T.U. e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36.

Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non fa scattare il criterio dell’"attività prevalente";

rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio "semplificante" (dell’art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio – dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l’iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un’unica attività d’impresa – quella "prevalente" – con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Si tratta non solo di un criterio di semplificazione – perchè nelle attività "miste" può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale, o artigianale, o agricola (si pensi all’artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un’attività di vendita al minuto) – ma anche di un sostanziale beneficio previdenziale perchè il soggetto obbligato vede tutti i suoi contributi accreditati in un’unica gestione, senza quindi che in seguito possa porsi un problema di trasferimento di contributi da una gestione ad un’altra.

4.1. In tale cornice normativa di riferimento, la Corte territoriale ha preso atto del fatto che lo stesso B. aveva dichiarato il 20 ottobre 1997 di essere socio d’opera della Benbolts di Bencini s.r.l. e di esercitare la propria attività con carattere di abitualità e di prevalenza e ne ha tratto la conseguenza, non oggetto di censura quanto alla intrinseca logicità e coerenza, che risultava dimostrata la sua partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, ossia i presupposto normativo per l’iscrizione nella Gestione commercianti.

5. Con riferimento al terzo motivo, esso è infondato.

In coerenza con il condiviso orientamento di questa Corte (v., ad es., Cass. 30 maggio 2001, n. 7360), deve ritenersi applicabile anche nel rito del lavoro l’art. 291 c.p.c., che espressamente qualifica come perentorio il termine assegnato dal giudice per rinnovare la notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Ne discende che correttamente la Corte territoriale, preso atto che parte ricorrente non aveva provveduto a rinotificare nel termine assegnato il ricorso, ha accolto l’eccezione di estinzione proposta dall’INPS ai sensi dell’art. 307 c.p.c..

6. Tenuto conto delle incertezze interpretative e delle innovazioni normative intervenute nel corso del procedimento, ritiene la Corte di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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