Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 13-12-2011, n. 46255 Misure cautelari presupposti ed esigenze cautelari e criteri di scelta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di B. G. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 10-01-2011 in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 22-02-2011, confermava la misura intramuraria anzidetta, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo contestato e dell’esigenza cautelare ex art. 274 c.p.p., lett. c) in punto di sua concreta portata.
Avverso tale ordinanza il predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame a mezzo del proprio difensore: Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 192 c.p.p., ss., artt. 273, 274, 275 e 292 c.p.p., stante l’inammissibile "appiattimento" della pur necessaria rivalutazione del materiale asseritamente supportante la gravità indiziaria e relative esigenze cautelari a quanto rilevato e dedotto in sede di provvedimenti cautelare genetico da parte del GIP, alla cui relativa ordinanza si era palesemente "adagiato" il provvedimento impugnato, riportando integralmente le stesse argomentazioni anche in punto letterale di tale primigenia ordinanza, con conseguente assenza di un’autonoma motivazione a supporto di altrettanto "autonoma "rivalutazione" delle emergenze indiziarie, segnatamente riferibili al materiale intercettato ed alle relative indagini di p.g..
In sostanza, le controdeduzioni difensive espresse oralmente e puntualmente all’udienza camerale innanzi al Tribunale del riesame, a supporto delle denunciate mere illazioni e tautologie della primigenia ordinanza quanto al portato "neutro" delle conversazioni, quale indizio grave addotto, al numero ristretto dei presunti sodali con cui il ricorrente avrebbe avuto contatto, alla sua riconosciuta tossicodipendenza, con valutabili riflessi circa la gravità indiziaria della consapevole e voluta compartecipazione al reato associativo ed ai relativi fini, sono state completamente trascurate in motivazione con conseguente difetto, anche in punto di conseguenzialità logica,del costrutto indiziario legittimante la misura, in uno all’apoditticità dell’asserita sussistenza di esigenze cautelari.
Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dai giudici del Tribunale catanzarese, la difesa aveva controdedotto le risultanze poste a base della primigenia ordinanza cautelare sia in punto di valenza della portata della gravità indiziaria, sia in ordine a quella attinente le esigenze cautelari.
A fronte di tanto non sembra affatto sufficiente tracciare, con ancorchè ampia e corretta argomentazione in punto di diritto sostanziale, la figura "astratta" dell’associazione per delinquere ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, allorchè, come nella specie, il portato di tali argomentazioni finisce per trascurare il necessario vaglio critico logico della posizione del ricorrente in seno a tale associazione, eludendo, in tal modo,una pur imprescindibile risposta alla cennate controdeduzioni difensive, con una non corretta "supina" acquiescenza alle argomentazioni già dedotte dal GIP con la primigenia ordinanza cautelare oggetto di impugnativa innanzi a detto Tribunale del riesame catanzarese, fino addirittura a "copiarne" la portata letterale in talune affermazioni.
Al riguardo giova ribadire il principio di diritto più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui il Tribunale del riesame, ancorchè possa integrare,ali1occorrenza,il costrutto argomentativo a supporto degli elementi indiziari di gravità ex art. 273 c.p.p. e dei riflessi di questi ex art. 274 c.p.p., è tenuto, in ogni caso, a valutare, in punto di vaglio critico-logico, adeguatamente supportato da motivazione altrettanto logicamente e sufficientemente completa, le controdeduzioni difensive, in tal modo conferendo al suo ruolo "istituzionale" il necessario, quanto imprescindibile compito di "riesame" di ciò che ha già formato oggetto di una lettura da parte del GIP e che la difesa ha inteso contrastare con ricorso a detto istituto (cfr. in termini, tra le altre Cass. pen. sez. 4, 12-6-08 n. 35318,De Blasi).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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