Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-07-2012, n. 11167 Contributi (omesso versamento)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 149 del 2004 il Tribunale di Bolzano rigettava l’opposizione proposta da P.G. contro l’iscrizione a ruolo – di cui alla cartella n. (OMISSIS) – per il recupero dei contributi previdenziali pretesi dell’INPS relativi all’iscrizione alla gestione commercianti. Il ricorrente esponeva di essere socio della s.r.l. JOTA e di operare esclusivamente come amministratore con iscrizione alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26.
2. La decisione anzidetta è stata confermate dalla Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza n. 34 del 2005.
La Corte territoriale ha osservato che non rilevava tanto la circostanza che il P. avesse o meno svolto in maniera prevalente l’attività di amministratore in favore della società della L. n. 662 del 1996, ex art. 1, comma 208, quanto che lo stesso avesse esercitato effettivamente attività lavorativa aziendale a favore della società ai sensi all’art. 1, comma 203 della stessa legge.
Tale ultima circostanza, ad avviso della Corte territoriale, risultava provata dalla deposizione del teste indicato dalla parte resistente, il quale aveva dichiarato che il ricorrente nel periodo considerato (e con presenza quotidiana nella sede aziendale) aveva adempiuto a compiti che lo impegnavano al disbrigo degli affari inerenti all’attività di impresa, sia pure in riferimento a settori peculiarmente rilevanti di detta attività ("il personale ai fini dell’organizzazione dei periodi feriali, delle retribuzioni, dell’organizzazione del lavoro del personale"); tutto ciò attinendo all’operatività ordinaria dell’attività di impresa e non all’indirizzo generale dell’organizzazione societaria.
Ne conseguiva, concludeva la Corte territoriale, l’erroneità della tesi dell’appellante circa la non attinenza di detti compiti alla posizione di collaboratore "nell’azienda", giacchè essa poggiava sulla confusione tra il ruolo di amministratore (relativa alla definizione degli indirizzi strategici della società) ed i compiti operativi effettivamente e concretamente espletati dall’appellante nell’esercizio dell’attività di impresa.
In definitiva, ad avviso della Corte territoriale, l’appellante era tenuto all’iscrizione anche alla Gestione Commercianti e al pagamento dei relativi ratei per il periodo 1997-2001.
3. Di questa sentenza il ricorrente domanda la cassazione sulla base di un motivo.
L’INPS resiste con controricorso, mentre non si sono costituti la SCCI S.p.A. e la S.p.A. Alto Adige – Concessionario Servizio Riscossioni per la Provincia di Bolzano.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente deduce violazione di legge (L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208) e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha considerato che non sussisteva il presupposto impositivo ai fini contributivi, in quanto esso P. risultava iscritto-quale amministratore della società in forza di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa- alla gestione separata prevista dalla L. n. 335 del 1995. Dal che la non possibilità di iscrizione contemporanea alla gestione commercianti ai sensi della richiamata L. n. 662.
2. Sulla decisione della controversia influisce il sopravvenuto del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010 di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. Non opera, perciò, l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208.
Come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 17076 del 2011, la norma sopravvenuta costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e pertanto non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art, 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost. (cfr. anche Corte Cost. n. 15 del 2012).
3. In base a tale norma sussiste l’obbligazione contributiva dedotta dall’INPS e quindi il ricorso non può essere accolto, pur se la sentenza di appello deve essere corretta ed integrata nella motivazione.
4. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate nei confronti dell’INPS in ragione della sopravvenienza della norma interpretativa e del consolidarsi recente della giurisprudenza di legittimità.
Nessuna pronuncia sulle spese nei confronti delle parte non costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese nei confronti dell’INPS. Nulla per le spese nei confronti dell’Alto Adige Riscossioni S.p.A..
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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