Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-07-2012, n. 11166 Contributi (omesso versamento)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 311 del 2005 il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione proposta da T & T S.r.l. e T.G.P. contro l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale per il recupero dei contributi previdenziali pretesi dell’INPS relativi all’iscrizione alla gestione commercianti dello stesso T..
I ricorrenti esponevano che quest’ultimo – per gli anni dal 1996 al 2000 – era stato presidente del Consiglio di Amministrazione della T & T S.r.l. con iscrizione alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, di tal che non ricorrevano le condizioni per l’iscrizione alla gestione commercianti e per il pagamento dei relativi ratei della L. n. 662 del 1996, ex art. 1, comma 203, tanto più egli che non aveva svolto alcuna attività commerciale in ambito aziendale.
2. La decisione anzidetta è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 335 del 2008.
La Corte territoriale ha ribadito l’infondatezza della pretesa dell’INPS, giacchè l’ente previdenziale non aveva effettuato alcuna opzione, accettando pacificamente i versamenti effettuati dal T. nella qualità di amministratore e pretendendo anche la contribuzione relativamente alla gestione commercianti, senza alcuna deduzione e prova in ordine ad eventuale "prevalenza" di quest’ultima attività.
In definitiva, ad avviso della Corte territoriale, l’appellato T. non era tenuto all’iscrizione anche alla Gestione Commercianti e al pagamento dei relativi ratei per il periodo in questione.
2. Di questa sentenza l’INPS domanda la cassazione sulla base di due motivi. La T & T S.r.l. e il T. resistono con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Non si è costituta l’Equitalia Polis S.p.A., già Gerico S.p.A..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo l’INPS deduce violazione di legge (L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203, 207 e 208) e vizio di motivazione, sostenendo che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto l’incompatibilità della contemporanea iscrizione alle due gestioni (quella separata ex L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 – e quella commercianti della L. n. 662 del 1996, ex art. 1, – comma 203), trattandosi di gestioni che si fondavano su titoli diversi, la prima riferendosi alla percezione di lavoro autonomo come amministratore della società e la seconda alla percezione di redditi d’impresa collegati alla qualità di socio partecipe del lavoro aziendale.
Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto: "il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che, nel contempo, partecipi all’interno della stessa società, al lavoro aziendale con continuità e prevalenza, è obbligato ad iscriversi alla Gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, benchè già iscritto, in quanto amministratore di una società alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26".
Con il secondo motivo l’INPS lamenta violazione della L. n. 1397 del 1960, art. 1, come modificato dalla L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, e dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, nonchè vizio di motivazione, osservando che erroneamente il giudice di appello non ha preso in considerazione il fatto, risultato provato in base alle risultanze acquisite in sede ispettiva, dello svolgimento, con i caratteri della abitualità e prevalenza, da parte del T. di una attività lavorativa vera e propria per la società. Tale attività si riferiva alla vendita, in prima persona, dei prodotti all’interno della società, il cui oggetto consisteva proprio nella loro commercializzazione. In tal senso è formulato il relativo quesito di diritto.
2. Sulla decisione della controversia influisce il sopravvenuto del D.L. n. 78 del 2010, art. 12. comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010 di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. Non opera, perciò, l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208. Come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 17076 del 2011, la norma sopravvenuta costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e pertanto non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost. (cfr. anche Corte Cost. n. 15 del 2012).
3. Il ricorso pertanto merita di essere accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, che procederà al riesame della causa sulla base del principio in precedenza evidenziato.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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