Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-10-2011) 13-12-2011, n. 46240 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione B.C. avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 7 marzo 2011 con la quale è stata confermato il provvedimento applicativo della misura degli arresti domiciliari in relazione alla contestazione provvisoria di bancarotta fraudolenta.
Deduce la violazione degli artt. 273 e 309 c.p.p..
Il Tribunale aveva reso una motivazione apparente della quale il ricorrente invoca la cassazione nonostante nelle more sia stata revocata per cessazione delle esigenze cautelari: e l’interesse è quello alla eventuale formulazione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
La mancanza di motivazione viene denunciata con riferimento al contenuto della memoria difensiva e relativi allegati, atti dai quali poteva trarsi il convincimento della estraneità ai fatti dello stesso B..
Egli era stato chiamato a rispondere del reato fallimentare nella veste di vicepresidente del consiglio di amministrazione e del principio del "non poteva non sapere".
Tuttavia nei resoconti della ispezione della Banca di Italia – costituente l’all. n. 19 della memoria depositata al Tribunale del riesame- era stato attestato a chiare lettere che le iniziative distrattive erano state tutte del direttore il quale le aveva nascoste al Consiglio.
Ad esso ricorrente era dunque addebitabile al più una culpa in vigilando ma non il dolo del reato in contestazione, seppure considerato nella forma "eventuale". Alla stessa conclusione doveva portare l’analisi dei verbali del Consiglio di amministrazione pure allegati alla memoria difensiva depositata al Tribunale del riesame.
Ugualmente smentita dalle risultanze delle indagini era l’affermazione del Gip in ordine alla erogazione di affidamenti senza garanzie, erogazioni peraltro nemmeno considerate penalmente rilevanti dal Tribunale del riesame. Il ricorrente infine contesta di avere ricevuto finanziamenti per l’associazione Tip Tap. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il necessario compendio indiziario in relazione alla contestazione di bancarotta fraudolenta consistita nella erogazione di finanziamenti ad un piccolo gruppo di clienti, in misura eccessiva e, in tutto o in parte, non garantita.
Ha poi motivato in ordine agli indizi che riguardano la riferibilità soggettiva delle condotte, osservando che essi erano desumibili sia dagli accertamenti della Banca di Italia che dalle dichiarazioni del vice-direttore e responsabile dell’area crediti, C.M.L., il quale aveva riferito che "i consiglieri di amministrazione di preoccupavano dell’ottenimento del credito in favore di persone di proprio riferimento" al pari del direttore generale.
Su tali fonti riposa il convincimento del Tribunale che tutti i menzionati soggetti (direttore e componenti del consiglio di amministrazione) fornissero un diretto apporto decisionale o comunque avessero piena consapevolezza delle operazioni che venivano effettuate.
Tuttavia resta priva di analisi la opposta valenza delle emergenze segnalate a suo tempo dal B. al Tribunale del riesame con la richiesta motivata presentata ex art. 309 c.p.p. e presente in atti.
Essa contiene la menzione della relazione (favorevole) degli ispettori della Banca di Italia, relazione che si allegava (ali. 2), e che è presente nel fascicolo con la numerazione ff 24-28.
Si tratta di una relazione che presenta indubbi contenuti a sostegno della tesi della difesa sulla mancanza quantomeno di dolo del reato contestato al ricorrente e che merita apposita analisi non apparendo, questa, implicitamente effettuata ed assorbita dalla valutazione dei contrari elementi indizianti.
Il Tribunale del riesame dovrà, in sede di rinvio, ripetere la propria disamina argomentando specificamente sui temi sollevati dalla difesa nella detta richiesta.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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