Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-07-2012, n. 11164 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 233 del 2005 il Tribunale di Bolzano rigettava l’opposizione proposta da D.F. contro l’iscrizione a ruolo – di cui alla cartella n. (OMISSIS) – per il recupero dei contributi previdenziali pretesi dell’INPS relativi all’iscrizione alla gestione commercianti. Il D. esponeva di essere socio della s.r.l DEMETZ e di operare esclusivamente come amministratore con iscrizione alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26.
2. La decisione anzidetta di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza n. 45 del 2006.
La Corte territoriale ha osservato che non rilevava tanto la circostanza che il D. avesse o meno svolto in maniera prevalente l’attività di amministratore in favore della società della L. n. 662 del 1996, ex art. 1, comma 208, quanto che lo stesso avesse esercitato attività lavorativa aziendale a favore della società ai sensi all’art. 1, comma 203 della citata legge".
Tale ultima circostanza, ad avviso della Corte territoriale, risultava ammessa dal D., il quale aveva affermato di essersi occupato con continuità dell’organizzazione interna della società, predisponendo e curando lo svolgimento delle attività in cui consiste l’oggetto sociale (trarre profitto dalle attività di commercializzazione).
Ne conseguiva, concludeva la Corte territoriale, che il D. era tenuto all’iscrizione anche alla Gestione Commercianti e al pagamento dei relativi ratei.
3. Di questa sentenza il ricorrente domanda la cassazione sulla base di un motivo.
L’INPS resiste con controricorso, anche quale mandatario della SCCI S.p.A..

Motivi della decisione

1. Il D. deduce violazione di legge (L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208) e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha considerato che non sussisteva il presupposto impositivo ai fini contributivi, in quanto esso ricorrente risultava iscritto – quale amministratore della società in forza di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – alla gestione separata prevista dalla L. n. 335 del 1995. Dal che la non possibilità di iscrizione contemporanea alla gestione commercianti ai sensi della richiamata L. n. 662.
2. Sulla decisione della controversia influisce il sopravvenuto del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010, di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. Non opera, perciò, l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208. Come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 17076 del 2011, la norma sopravvenuta costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e pertanto non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost. (cfr. anche Corte Cost. n. 15 del 2012).
3. In base a tale norma sussiste l’obbligazione contributiva dedotta dall’INPS e quindi il ricorso non può essere accolto, pur se la sentenza di appello deve essere corretta ed integrata nella motivazione.
4. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate in ragione della sopravvenienza della norma interpretativa e del consolidarsi recente della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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