Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-10-2011) 13-12-2011, n. 46194 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze per il parziale annullamento della sentenza 30 luglio 2010 del Giudice monocratico del Tribunale di Livorno che ha ritenuto D.C. responsabile del reati previsti dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d), artt. 474, 648 cod. pen. e condannato alla pena di giustizia; ha rilevato violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna.
Il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto la censura ivi contenuta è puntuale in fatto; il Giudice ha omesso provvedere sulla pena accessoria che conseguiva ex lege alla sentenza di condanna per la violazione della legge sul diritto di autore (per il disposto della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 4 sub b)).
La omissione non può essere colmata direttamente da questa Corte a sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., lett. 1, dal momento che la sua applicazione implica una scelta discrezionale che esula dai limiti cognitivi di questa Corte.
Di conseguenza, la impugnata decisione deve essere annullata, per quanto concerne il tema in esame, con rinvio al Tribunale di Livorno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria, con rinvio al Tribunale di Livorno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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