Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-10-2011) 13-12-2011, n. 46238 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.P. propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza di archiviazione del 28 ottobre 2010 del giudice di pace di Napoli, per omessa comunicazione alla parte offesa della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, in violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 17.
Lamenta il ricorrente che nonostante il pubblico ministero abbia disposto darsi avviso alla parte offesa della richiesta di archiviazione, tale atto non sia mai stato effettivamente notificato;
conseguentemente, l’ordinanza di archiviazione del giudice di pace sarebbe affetta da nullità.
Il Procuratore Generale della corte di cassazione ha concluso in conformità al ricorso della persona offesa.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato; ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 17, comma 2, copia della richiesta di archiviazione del pubblico ministero è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
La mancata notifica dell’atto comporta la nullità del decreto di archiviazione successivamente emesso; si veda per tutte Cassazione penale, sez. 5, 06/11/2008, n. 43754: "Anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l’omesso avviso della richiesta d’archiviazione del p.m. alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità "ex" art. 127 c.p.p., comma 5, del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, che può essere fatta valere con ricorso per cassazione." Per tali motivi il ricorso merita accoglimento.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone restituirsi gli atti al giudice di pace di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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