Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-09-2011) 13-12-2011, n. 46237

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il pubblico ministero presso il tribunale di Cosenza impugna la sentenza del giudice di pace di San Marco Argentano, con la quale il giudice ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di I.F. per mancanza di valida querela; tale conclusione era stata raggiunta in quanto sulla querela presentata ai carabinieri della stazione di Marcellinara mancava – secondo il giudice – la compiuta identificazione dei querelanti, nonchè l’autenticazione delle loro sottoscrizioni.
A sostegno della sua decisione il giudice di pace ha richiamato una sentenza di questa sezione, la n. 5668 del 1999, nonchè altre più recenti, tra cui la 32.697-2001 e la 15.210-2007.
Per sostenere il proprio ricorso per cassazione, invece, il pubblico ministero ha richiamato diversa e più recente giurisprudenza, secondo la quale la non completa identificazione del querelante determina una mera irregolarità che non incide sulla procedibilità dell’azione penale (sentenze nn. 13.490-1999, 29.660-2004, 16.549- 2006); inoltre, ha citato altre sentenze da cui emerge che l’identificazione del querelante ben può essere operata per mezzo della semplice annotazione delle generalità (cassazione 44.409- 2008), specie allorchè nessun dubbio sia sorto o sia prospettato sulla verità di detta indicazione (cassazione, sezione Quinta, 31.980-2008).
Il procuratore generale della corte di cassazione ha concluso conformemente al ricorso del PM, chiedendone l’accoglimento e il conseguente annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La norma contenuta nell’art. 337 c.p.p. impone la compiuta identificazione dei soggetti che prendono parte alla formazione della querela; qualora questa sia presentata personalmente, unica formalità necessaria è quella dell’identificazione del presentatore/querelante; qualora, invece, la querela sia trasmessa a mezzo posta ovvero presentata da soggetto terzo, è necessario che la sottoscrizione apposta in calce alla querela sia autenticata, non essendovi altro modo per identificare altrimenti il querelante ("In tema di formalità della querela, la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l’improcedibilità dell’azione penale, per l’ipotesi in cui la querela non venga presentata personalmente dall’interessato"; Cassazione penale, sez. 6, 19/02/2008, n. 21447).
La sentenza impugnata contempla il primo caso, dato che i querelanti formarono e sottoscrissero l’atto di querela e poi si recarono personalmente dai Carabinieri per la presentazione; in questo caso non è affatto necessario che si proceda alla autenticazione delle sottoscrizioni in calce alla querela – che costituirebbe inutile duplicazione dell’attività certificativa – dato che l’identificazione dei querelanti avviene per il tramite del verbale della polizia giudiziaria che riceve l’atto.
Nel caso all’esame di questa Corte, dunque, era più che sufficiente l’identificazione dei querelanti operata da parte dell’ufficiale di polizia giudiziaria, nè alcuna norma prescrive in modo espresso che tale identificazione sia attuata con le modalità dell’autentica formale, essendo sufficiente che l’ufficiale di polizia giudiziaria dia atto delle generalità dalle persone intervenute, il che presuppone evidentemente l’indagine circa la loro identità o la personale conoscenza ("E’ valida la querela presentata personalmente dal querelante alla competente autorità, pur in assenza della specificazione delle modalità di accertamento della identità del presentatore nella attestazione di ricezione di un atto preformato di querela, allorchè detta attestazione dia atto della identità del preponente e nessun dubbio sia sorto o sia prospettato sulla verità di detta indicazione, in quanto l’art. 337 c.p.p. si limita ad imporre al p.u. che riceve la querela di accertare l’identità di colui che la propone e, in tal caso, l’identificazione del querelante deve darsi per avvenuta"; Cassazione penale, sez. 5, 10/07/2008, n. 31980).
Consegue a quanto detto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di San Marco Argentano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di San Marco Argentano per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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