Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2012, n. 11157 Dichiarazione di adottabilità

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Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11.1.2010 il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilita di D.D.F.A. e D.D.M., dei quali aveva apprezzato lo stato di abbandono, sospendendo D.D.A. e M.V. dalla potestà genitoriale sui predetti.
Il successivo giudizio di impugnazione promosso dai genitori, al quale veniva riunito il procedimento instaurato dalla nonna materna dei minori Ma.Gi. e dal coniuge di questa A. C., si definiva poi con la conferma della sentenza di primo grado.
Ed infatti la Corte di Appello di Palermo, Sezione Minorenni, sui diversi profili di censura prospettati in particolare rilevava:
l’insussistenza della pretesa contraddizione tra l’archiviazione del procedimento finalizzato alla decadenza dalla potestà genitoriale e la pendenza di quello instaurato ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono dei minori, essendo diversi i relativi presupposti; l’effettività dello stato di abbandono, quale risultante dagli accertamenti compiuti; l’inadeguatezza della M., del D.D. e della Ma. ai fini dell’educazione e del sostentamento dei minori; l’inidoneità della ritrovata armonia coniugale e del sincero affetto nutrito per i figli a consentire la formulazione di una prognosi favorevole in ordine al corretto svolgimento dei compiti connessi all’esercizio della potestà genitoriale.
Avverso la decisione D.D.A. e M.V. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui non ha resistito con controricorso il curatore speciale dei minori, che si è limitato a depositare atto di costituzione ai fine della partecipazione alla discussione orale.
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21.5.2012.

Motivi della decisione

Con i sette motivi di impugnazione i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente sotto i seguenti profili: 1) i minori non si sarebbero trovati in stato di abbandono; 2) i limiti riscontrati nell’esercizio della potestà in questione sarebbero stati determinati dalla precoce collocazione dei minori presso istituti di accoglienza e dal loro forzato allontanamento dalla famiglia; 3) non sarebbero stati adeguatamente considerati la ritrovata armonia familiare, il lavoro svolto dal padre, il conseguimento del titolo di assistente per l’infanzia da parte della madre; 4) la Corte territoriale si sarebbe limitata "ad enunciare meri principi in maniera generica e non idonei al caso di specie".
Osserva il Collegio che le censure sono fondate nei limiti e nei termini appresso indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, la situazione di abbandono che costituisce il presupposto per la dichiarazione di adottabilità dei minori è configurabile, oltre che nei casi in cui la detta situazione si sia manifestata nella sua oggettività, quando si riscontri un non transitorio difetto di quell’assistenza morale e materiale necessaria per assicurare il loro normale sviluppo psico-fisico (C. 11/1838). Il riconosciuto diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia (L. n. 187 del 1983, art. 1, come successivamente modificato da L. n. 149 del 2001) comporta poi che l’accertamento dello stato di abbandono debba essere effettuato con particolare rigore, e segnatamente con valutazione non limitata all’apprezzamento della inidoneità dei genitori, ma piuttosto estesa agli effetti pregiudizievoli che da tale inidoneità siano discesi o possano discendere per i minori (C. 11/1837, C. 06/15011).
Orbene, ciò premesso, è agevole rilevare come la motivazione dell’impugnata decisione adottata dalla Corte di Appello non sia in sintonia con i prìncipi sopra delineati.
Ed infatti la conferma della sentenza di primo grado (che come detto aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori) era stata basata, per la parte di interesse, esclusivamente sul giudizio negativo espresso in ordine alla personalità dei due genitori; per la M., in quanto avrebbe avuto "un’indole passiva ed una personalità estremamente debole" (p. 4), per D.D., poichè avrebbe "dimostrato una capacità cognitiva povera, accompagnata da una assenza di fiducia nella possibilità di ricevere aiuto dagli altri" (p. 5).
Si tratta dunque di giudizio calibrato soltanto sui connotati (non positivi) della personalità dei genitori, e quindi determinato da una valutazione parziale, già di per sè non in linea con il particolare rigore richiesto ai fini dell’adozione di provvedimenti di particolare rilevanza quale quello oggetto di censura.
Peraltro va anche considerato che il giudizio della Corte di Appello è comunque ancorato esclusivamente all’apprezzamento del comportamento dei due coniugi, quale manifestatosi nel recente passato (Sulla base di tali premesse – quelle cioè relative ai limiti di personalità della coppia sopra richiamati – ed in considerazione della inadeguatezza genitoriale in passato dimostrata da tutti i predetti..", p. 5).
La stessa Corte territoriale, tuttavia, ha poi dato atto di un significativo mutamento favorevole nel rapporto dei genitori nei confronti dei figli ("La ritrovata armonia coniugale ed il sincero affetto nutrito per la prole..", p. 5), sicchè la diversa situazione maturata in punto di fatto avrebbe dovuto essere debitamente considerata ai fini della formulazione del giudizio circa la sussistenza dello stato di abbandono dei minori. La Corte di Appello, per vero, non ha ignorato la possibile incidenza del miglioramento del rapporto tra i coniugi sul riscontato stato di abbandono dei minori, avendolo ritenuto insufficiente "a formulare una prognosi favorevole in ordine alle capacità genitoriali del D.D. e della M., le cui personalità, come sopra tracciate, non forniscono sufficienti garanzie circa la consapevolezza del loro ruolo genitoriale" (p. 5).
Peraltro il detto giudizio risulta, per un verso, formulato in modo apodittico non essendo sorretto da alcuna motivazione e, per altro verso, errato nella sua formulazione, non essendo individuabile la ragione per la quale una buona predisposizione reciproca ed un reale affetto nei confronti dei figli debbano necessariamente escludere la possibilità che i genitori naturali siano in grado di garantire il normale sviluppo psico-fisico dei minori.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto sotto i profili indicati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello, Sezione Minorenni, di Palermo in diversa composizione, per una nuova delibazione in ordine alla sussistenza dello stato di abbandono dei due minori F.A. e D.D.M..
Al riguardo la Corte territoriale dovrà in particolare verificare:
se sia riscontrabile il difetto dell’assistenza morale e materiale necessaria per assicurare il normale sviluppo psico-fisico dei minori; se detto eventuale difetto sia o meno transitorio; se e quali effetti pregiudizievoli per i minori possano eventualmente determinarsi a causa delle dette carenze; se, tenuto conto dei miglioramenti nel frattempo intervenuti nel rapporto fra i coniugi, dell’impegno dagli stessi manifestato in favore dell’unione familiare e delle ulteriori possibili evoluzioni in senso positivo, possa o meno ritenersi ancora sussistente lo stato di abbandono eventualmente accertato per il periodo antecedente al detto mutamento.
Il giudice del rinvio provvedere infine anche alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, Sezione Minorenni, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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