Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-09-2011) 13-12-2011, n. 46228

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il procuratore della Repubblica di Catania propone ricorso per Cassazione contro la sentenza del giudice di pace di Catania emessa il 30 luglio 2010 e depositata l’11 agosto, con la quale l’imputato F.E. è stato assolto per entrambi i reati contestati di ingiuria – in quanto è stata ritenuta la provocazione – e di minaccia, perchè il fatto non costituisce reato. Lamenta il pubblico ministero la contraddittoria ed illogica motivazione assunta dal giudice di pace, nonchè la erronea interpretazione delle norme di diritto contenute negli artt. 594 e 612 c.p.. In particolare il pubblico ministero censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente l’esimente di cui all’art. 599 c.p., comma 2, nel fatto che l’imputato si sarebbe ritenuto vittima di un’ingiustizia altrui per aver atteso a lungo nell’autosalone ove si era diretto per comprare un’autovettura alla figlia e per avere avuto una risposta scortese alla sua richiesta di informazioni in merito alla differenza tra un’autovettura alimentata a gpl e un’autovettura alimentata a gas metano.

Quanto alla assoluzione per il reato di minaccia, il pubblico ministero lamenta non solo l’insufficienza della motivazione, limitata a mere formule di stile e liquidata in poche righe nella sentenza, ma anche e soprattutto la sua contraddittorietà, per avere ritenuto insussistente alcuna intimidazione nelle frasi pronunciate dall’imputato, assolvendo poi per la mancanza dell’elemento soggettivo.

Il procuratore generale della cassazione ha concluso chiedendo disporsi la conversione del ricorso per cassazione in appello, con trasmissione degli atti al tribunale di Catania per il relativo giudizio, posto che in udienza è emerso che la parte civile ha proposto appello contro la sentenza con udienza già fissata al 26.10.2011.
Motivi della decisione

Considerato che risulta essere stato proposto appello contro la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, in applicazione del disposto di cui all’art. 580 c.p.p., questa corte deve dichiarare la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti al tribunale di Catania per il relativo giudizio.
P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Catania per il relativo giudizio.

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