Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 13-12-2011, n. 46227 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.A. è stata condannata in entrambi i gradi di merito, con sentenze emesse dal Giudice di pace di Caserta il 22 maggio 2008 e dal Tribunale della stessa città il 25 marzo 2010, alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni patiti dalla parte lesa, per i reati di ingiuria e lesioni in danno di P.L..

A fondamento della condanna i giudici di merito hanno posto essenzialmente le dichiarazioni della parte lesa ritenuta attendibile, dichiarazioni, peraltro, riscontrate dai certificati medici prodotti. Il Tribunale ha anche rigettato due eccezioni processuali.

Con il ricorso per cassazione la S. ha dedotto:

1) la violazione di norme processuali perchè per l’udienza del 25 marzo 2010 non sarebbe stato comunicato al difensore il mutamento di sede dell’ufficio giudiziario, mentre sarebbe stata necessaria la notifica di un nuovo decreto di citazione;

2) la nullità di tutte le attività processuali successive alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pervenuta in cancelleria il 28 luglio 2007, in epoca precedente all’entrata in vigore della L. 24 luglio 2008, n. 125 che aveva abolito siffatta nullità e sulla quale il giudice aveva deciso con ritardo sul previsto termine di dieci giorni;

3) la nullità del decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice di pace di Caserta per l’udienza del 22 maggio 2008 per omessa citazione dell’avvocato Luigi LEO nominato sin dal 14 maggio 2007;

4) la nullità del decreto di citazione innanzi al giudice di pace per l’udienza del 21 giugno 2007 per omessa, salvo errori e/o omissioni, citazione dell’imputata e del difensore;

5) la nullità del decreto di citazione innanzi al giudice di pace per l’udienza del 22 maggio 2008 perchè la copia notificata all’imputata era priva dei requisiti di cui all’art. 429 c.p.p..

L’esame degli atti, consentito alla Corte in ragione della natura processuale dei motivi di ricorso, consente di ritenere che i motivi posti a sostegno del ricorso proposto da S.A., non sono fondati.

Invero, occorre osservare, iniziando dal rilievo sub 4), che il decreto di citazione per il giudizio davanti al Giudice di pace all’udienza del 21 giugno 2007 era stato notificato all’imputata a mezzo del sevizio postale mediante deposito del plico per il tempo previsto dalla legge nell’ufficio postale e restituzione, a compiuta giacenza, per temporanea assenza della destinataria, avvisata con raccomandata; mentre il difensore d’ufficio aveva avuto avviso orale all’udienza del 14 dicembre 2006, che era stata rinviata per la sua adesione all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria.

E della regolarità della costituzione del rapporto processuale il Giudice di pace ha dato preliminarmente atto nel dichiarare la contumacia della S. all’udienza del 21 giugno 2007 nella quale l’imputata era assistita da difensore d’ufficio.

Irrilevante quindi che non fosse stato notificato alcun avviso al difensore di fiducia nominato in data certamente successiva (per quanto si vedrà sotto) sia all’avviso orale dato al difensore d’ufficio che alla notificazione del provvedimento di rinvio e citazione all’imputata, cui incombeva informare il difensore di fiducia della data dell’udienza, non essendo onere dell’ufficio, che aveva completato le notificazioni previste dalla legge, di attivarsi ulteriormente.

Peraltro, seppur la ricorrente sostenga che la nomina dell’avv. LEO sarebbe intervenuta in data 14 maggio 2007, nell’ambito di un verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria e che viene allegato al ricorso, rileva il Collegio che l’esame di quel verbale non consente di riferirlo al presente procedimento, in mancanza in quel contesto di precise indicazioni al proposito; al contrario, riguarda il procedimento, di cui porta tutti gli estremi identificativi, la nomina a difensore di fiducia dell’avv. LEO in data 19 luglio 2007, contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in epoca successiva all’udienza del 21 giugno 2007, nella quale la prevenuta era stata, anche per tale motivo, regolarmente assistita dal difensore d’ufficio.

Resta da osservare per completezza che negli atti si rinviene un’istanza datata 22 maggio 2008 a firma dell’avv. Leo con la quale, mentre si solleva un’eccezione processuale concernente l’udienza fissata per quel giorno (riproposta con il motivo n. 5), si da atto che la nomina a difensore di fiducia dell’imputata era intervenuta "sin dal 19 luglio 2001" con ciò confermandosi che la nomina in questione era intervenuta con le scansioni temporali sopra rilevate e non nei termini indicati nel terzo motivo di ricorso che anche per tale ragione appare manifestamente infondato. Manifestamente infondato anche il quinto motivo di ricorso.

Invero, il rinvio del dibattimento all’udienza al 22 maggio 2008 era stato disposto dal Giudice di pace, dopo l’escussione della p.l., per l’esame dell’imputata con un provvedimento dettato a verbale, e pertanto regolarmente notificato al difensore d’ufficio presente che rappresentava l’imputata contumace.

Il giudice ha, nel medesimo provvedimento di differimento del dibattimento, incaricato la cancelleria di dare avviso della successiva udienza all’imputata e tale avviso è le stato regolarmente notificato, come viene attestato non solo nel ricorso, ma anche nella nota difensiva 22 maggio 2008 sopra ricordata, dove nel lamentare che non sarebbe stata notificata all’imputata la citazione contenente tutte le indicazioni di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, si afferma, e quindi si da atto, che era stato notificato solo un "frontespizio della prima pagina contenente i numeri del procedimento, il nome senza generalità dell’imputata e la data dell’udienza" e cioè proprio quell’avviso (e come tale denominato) della data di udienza che il giudice aveva disposto fosse notificato all’imputata per consentirle di essere sottoposta all’esame.

Nessuna citazione sarebbe stata da notificare all’imputata contumace e tanto meno al difensore di fiducia non presente, del tutto regolari essendo, come osservato più sopra, gli avvisi verbali al difensore di ufficio, sostituto ex art. 97 c.p.p., comma 4.

Quanto alla pretesa nullità per il ritardo nell’adozione del provvedimento di ammissione dell’imputata al patrocinio a spese dello Stato, rileva il Collegio che la violazione dedotta dalla ricorrente, seppur avvenuta prima dell’abrogazione della norma che sanciva la nullità degli atti in dipendenza del mancato rispetto del termine, non comporta la nullità denunciata, perchè dopo la scadenza del termine dei 10 giorni, entro il quale il giudice avrebbe dovuto provvedere, e fino al momento del provvedimento di ammissione, non erano state svolte attività processuali di sorta, essendo ripreso il dibattimento proprio in data 22 maggio 2008 quando il giudice aveva provveduto a verbale, nè la ricorrente è stata in grado di evidenziare, come era suo onere (cfr. Rv. 226968; Rv. 247362), quale concreta lesione si sarebbe verificata alle proprie possibilità di difesa nel procedimento. Con il primo motivo, che si esamina per ultimo avendo ad oggetto la regolare costituzione del rapporto processuale nel giudizio di appello, la ricorrente ha dedotto la nullità che si sarebbe verificata in occasione di quel dibattimento per mancata notifica al difensore di fiducia della variazione del luogo dove si sarebbe tenuta l’udienza del 25 marzo 2010, dopo che il dibattimento di appello aveva subito diversi rinvii.

Osserva il Collegio al proposito che all’udienza del 27 aprile 2009 il Tribunale, alla presenza dell’appellante e del difensore di fiducia, aveva rinviato il dibattimento all’udienza del 14 luglio 2009 per un difetto di notifica del decreto di fissazione dell’udienza alla parte civile. All’udienza del 14 luglio 2009 il dibattimento era stato rinviato, presente un difensore nominato d’ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4, su istanza trasmessa a mezzo fax dall’avv. Leo, che dimostrava un impedimento per ragioni di salute della S.; nell’occasione il giudice nel dare atto a verbale che l’udienza successiva si sarebbe tenuta il 29 settembre 2009 dava anche atto della variazione di sede dell’ufficio giudiziario, disponendo ne fosse avvisata la prevenuta e rilevando espressamente che il difensore di fiducia aveva dimostrato con la trasmissione dell’istanza di essere al corrente della nuova localizzazione dell’ufficio, così da non dover essere avvisato di tale situazione. I successivi rinvii per mancato avviso alla S. erano avvenuti in assenza del difensore di fiducia ed alla presenza di un difensore sostituto ex art. 97 c.p.p., comma 4.

Una volta avvisata la prevenuta con riferimento all’udienza del 25 marzo 2010, il dibattimento di appello aveva avuto luogo regolarmente, nè il difensore di fiducia può fondatamente lamentarsi sia avvenuto in sua assenza, posto che gli avvisi al difensore nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, sono del tutto sufficienti in quanto egli sostituisce il difensore di fiducia a tutti gli effetti e quindi anche a quello della ricezione degli avvisi dati a verbale dal giudice.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e le ricorrente condannata al pagamento delle relative spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *