Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 13-12-2011, n. 46206

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 22 ottobre 2010, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento del Questore emesso il 14 ottobre 2010, con il quale si obbligava A.F., per la durata di anni tre, a presentarsi al Commissariato di Portici-Ercolano nei giorni in cui avranno luogo le manifestazioni sportive del Napoli, compresa l’under 21. L’interessato ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Contraddittorietà e difetto di motivazione della ordinanza ex art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto il G.I.P. ha fondato la propria decisione solo su quanto motivato dall’autorità amministrativa, senza tenere contro della memoria difensiva presentata in relazione al reato di cui all’art. 337 c.p., contenente i filmati dai quali emergerebbe l’assoluta estraneità ai fatti del ricorrente.

2. Omessa motivazione in ordine alla durata del provvedimento ed alla pericolosità del ricorrente, violando il principio della giurisprudenza di legittimità che impone in sede di convalida del DASPO un controllo sostanziale.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. E’ stato precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che "è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato" (COSI’ Sez. 3, n. 20143 del 10/3/2010, Vezzoli, Rv.

247174).

Nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari non indica neppure di avere esaminato la citata memoria difensiva, essendosi limitato ad affermare la sua condivisione con le motivazioni poste dall’autorità amministrativa a sostegno del proprio provvedimento.

2. Risulta inoltre fondato il secondo motivo di ricorso, non avendo il giudice fornito alcuna motivazione quanto alla durata della misura impositiva imposta all’ A., elemento sul quale lo stesso deve interloquire nello svolgere il controllo di legalità sul provvedimento questorile (Cfr. SSUU n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv.229110; Sez. 3, n. 20783 del 15/4/2010, Colladon, Rv. 247184) Pertanto l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Napoli e l’efficacia del provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione all’autorità di PS va dichiarata sospesa nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere, prendendo in esame anche gli elementi forniti con la memoria difensiva.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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