Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 13-12-2011, n. 46205 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 10 febbraio 2010, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze ha convalidato il provvedimento del Questore emesso l’8 febbraio 2010, con il quale si obbligava P.B., per la durata di anni tre, a presentarsi al Commissariato PS Flaminio di Roma per tre volte durante ogni incontro a Roma o nel Lazio e una sola volta per gli incontri della Roma fuori del Lazio.

L’interessato ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1. Difetto di motivazione della convalida del G.I.P. ex art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine alla durata del provvedimento ed alla pericolosità del ricorrente, violando il principio della giurisprudenza di legittimità che impone in sede di convalida del DASPO un controllo sostanziale: il ricorrente infatti è stato trovato solo nel possesso di un artifizio pirotecnico, utilizzato dalle tifoserie a scopo folkloristico. 2.

Omessa motivazione quanto alla convalida dell’obbligo di presentazione alla P.G. per le partite della nazionale italiana, quando il ricorrente non nutre alcun trasporto verso tali competizioni. 3. Violazione di legge, in particolare della L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 1 e 2, in quanto non sono state indicate specificamente quali incontri disputati dalla Nazionale italiana di calcio impongano la presenza del giovane negli uffici di P.G..
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato.

1. Il G.I.P. nell’ordinanza impugnata non ha svolto alcun esame e/o valutazione, sui fatti addebitati al P., limitandosi a riprodurre gli estremi del fatto come accertato nell’annotazione della Questura e non ha pertanto fornito alcuna motivazione quanto alla giustificazione e ragionevolezza della durata della misura impositiva imposta al ricorrente, elemento sul quale lo stesso deve interloquire nello svolgere il controllo di legalità sul provvedimento questorile (Cfr. SSUU n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv.229110; Sez. 3, n. 20783 del 15/4/2010, Colladon, Rv. 247184) Pertanto l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Roma e l’efficacia del provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione all’autorità di PS va dichiarata sospesa nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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