Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 13-12-2011, n. 46204 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 7 settembre 2010, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del Questore emesso il 13 agosto 2010, con il quale si obbligava L.D., per la durata di anni cinque, a presentarsi all’ufficio di PG per tutte le partite che la squadra della Roma disputerà.

L’interessato ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Contraddittorietà e difetto di motivazione della ordinanza ex art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto il G.I.P. ha fondato la propria decisione sul fatto che si fosse formato giudicato cautelare sulla posizione del ricorrente, il quale era stato arrestato il 6 maggio 2010, con misura cautelare confermata quanto alla sussistenza dei gravi indizi dal Tribunale della libertà. Invece la difesa, nel corso del giudizio di merito, ha reperito documentazione video che dimostrerebbe la estraneità del L. ai fatti, tanto che l’istanza di sostituzione della misura cautelare era stata accolta. Pertanto il G.I.P. non ha motivato sulle censure avanzate con la memoria difensiva che conteneva elementi nuovi rispetto alla decisione sullo status libertatis del Tribunale del riesame.

2. Omessa motivazione in ordine alla durata del provvedimento ed alla pericolosità del ricorrente, violando il principio della giurisprudenza di legittimità che impone in sede di convalida del DASPO un controllo sostanziale.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. E’ stato precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che "è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato" (Così Sez. 3, n. 20143 del 10/3/2010, Vezzoli, Rv.

247174).

Nel caso di specie il ricorrente ha depositato in data 7 settembre 2010 una memoria difensiva contenente elementi nuovi – ottenuti all’esito di investigazioni difensive svolte nell’ambito del procedimento penale e contenenti dichiarazioni di persone informate sui fatti e documentazione video degli scontri del 6 maggio 2010 – ed anche successivi, rispetto a quelli posti a base della decisione del Tribunale del riesame, confermativa del provvedimento restrittivo conseguente all’arresto del L. nel procedimento per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6.

A fronte di tali nuovi elementi il G.I.P. nell’ordinanza impugnata non ha svolto alcun esame e/o valutazione, limitandosi a prendere atto della esistenza del "giudicato cautelare", con ciò compiendo una violazione di legge, atteso che la portata del "giudicato cautelare" non può essere estesa al diverso procedimento di applicazione della misura preventiva del DASPO, anche perchè, nel caso di specie, lo stesso contiene l’obbligo incidente sulla libertà personale del soggetto di presentarsi all’autorità di PS in occasione della disputa di competizioni di calcio.

E’ stato infatti precisato che "la misura coercitiva e quella di prevenzione, pur avendo in comune un effetto restrittivo della libertà personale, hanno un diverso tasso di afflittività e rispondono in modo diverso a quella esigenza special-preventiva che tende a impedire la reiterazione del comportamento penale e comunque antisociale" (così, parte motiva della decisione della Sez. 3, n. 9795 del 29/11/2006, Pieri, Rv. 235822, laddove il principio è stato affermato ritenendo che la esclusione della pericolosità sociale, affermata ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) nel processo penale, non potesse avere alcuna influenza sulla valutazione posta a base del provvedimento del questore). Di conseguenza questo Collegio ritiene che debba essere affermato il principio della indipendenza delle valutazioni poste a base di ciascuna misura, per cui il giudice della convalida del provvedimento del questore deve svolgere il proprio controllo di legalità in piena autonomia rispetto alle valutazioni del processo penale relativo ai medesimi fatti, che sono stati posti a fondamento della misura di prevenzione del DASPO. 2. Risulta inoltre fondato il secondo motivo di ricorso, non avendo il giudice fornito alcuna motivazione quanto alla durata della misura imposta al L., elemento sul quale lo stesso deve interloquire nello svolgere il controllo di legalità sul provvedimento questorile (Cfr. SSUU n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv.229110; Sez. 3, n. 20783 del 15/4/2010, Colladon, Rv. 247184) Pertanto l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Roma e l’efficacia del provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione all’autorità di PS va dichiarata sospesa nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere, prendendo in esame gli elementi forniti con la memoria difensiva del 7 settembre 2010.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011
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