Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 13-12-2011, n. 46203 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza dell’8 agosto 2010, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza ha convalidato il provvedimento del Questore adottato una prima volta il 16 giugno, e poi emesso la seconda volta in data 26 luglio 2010, con il quale si obbligava R.M., per la durata di anni cinque, a presentarsi alla Stazione CC di Vezzano sul Crostoso all’ora di inizio della gara ed all’ora di inizio del secondo tempo, per le partite disputate dalla società Reggiana.

L’interessato ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. In relazione alla memoria difensiva, il G.I.P. nell’ordinanza impugnata ha affermato che la stessa non risulta presentata, quando invece la stessa era stata depositata sin dall’1 giugno 2010, in relazione al primo decreto del questore, ed il pubblico ministero, sulla base di essa, non aveva chiesto la convalida al G.I.P. Una volta reiterato il provvedimento il G.I.P., pur avendo a disposizione il fascicolo relativo al R., contenente tale memoria, non ne ha tenuto conto in palese violazione di legge.

2. Difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, sia in riferimento alle ragioni per le quale l’interessato debba presentarsi presso la P.G. per due volte in occasione delle partite disputate dalla Reggiana, sia in ordine alla complessiva durata di tale misura (stabilita nel massimo di cinque anni). Inoltre è stata eccepita la mancanza di motivazione in ordine alle specifiche partite, non potendosi evincere dal disposto del provvedimento se si tratti di tutte le partite, ovvero anche di quelle amichevoli o di allenamento.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato.

E’ stato precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che "è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato" (Così Sez. 3, n. 20143 del 10/3/2010, Vezzoli, Rv.

247174). Nel caso di specie il ricorrente aveva depositato una memoria difensiva in relazione alla notifica del primo provvedimento del questore (avvenuta il 29 giugno 2010); tale memoria veniva trasmessa al Pm il quale decideva di non richiedere la convalida, giusta annotazione del 21 luglio 201. Quindi a seguito della nuova emissione da parte del Questore del provvedimento L. n. 201 del 1989, ex art. 6, meramente riproduttivo dei contenuti del precedente, il G.i.p. avrebbe dovuto prendere in esame la citata memoria già agli atti, senza affermare, superficialmente, che non era pervenuta attività difensiva nei termini delle quarantotto ore dall’emissione del secondo provvedimento del 26 luglio 2010, posto che lo stesso G.I.P. ha dato atto che tale ultimo decreto rappresenta una mera conferma di altro emesso il 16 giugno 2010, proprio quello in relazione al quale la memoria difensiva era stata depositata e doveva essere esaminata dal giudice.

Pertanto l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Vicenza e l’efficacia del provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione all’autorità di PS va dichiarata sospesa nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esame la memoria pretermessa. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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