Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2012, n. 11149 Fallimento, Vendita fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Duff Immobiliare s.r.l., il 28.6.06, si aggiudicò al prezzo di Euro 3.150.000 l’azienda di titolarità della fallita Belotti s.p.a., costituita, fra l’altro, da un complesso immobiliare sito in (OMISSIS).

Il G.D. si riservò di provvedere all’aggiudicazione definitiva dopo il decorso del termine di 15 giorni, assegnato all’affittuaria dell’azienda, Ferrari Belotti s.p.a., per esercitare il diritto di prelazione.

Il Tribunale, adito dalla aggiudicataria in sede di reclamo, revocò il provvedimento con decreto del 27.9.06, contro il quale l’affittuaria propose a sua volta ricorso in cassazione.

Il G.D., in tale situazione, decise di sospendere l’aggiudicazione e dispose la restituzione a Duff Immobiliare della cauzione versata, che la società ricevette il 25.5.07.

Successivamente, con provvedimento del 12.7.08, assunto a seguito della cessazione dell’esercizio dell’azienda da parte di Ferrari Belotti s.p.a. e l’avvenuta liberazione dello stabilimento, suscettibile di una diversa destinazione urbanistica, il G.D, sospese la vendita del 28.6.06; quindi, con ulteriore provvedimento del 14.4.010, fissò la vendita senza incanto del solo immobile, al prezzo base di Euro 5.850.000.

Le richieste avanzate con ricorso dei 13.9.2010 da Duff Immobiliare, di sospendere la nuova vendita, di revocare la sospensione di quella precedente e di trasferire l’immobile in suo favore al prezzo di aggiudicazione di Euro 3.150.000, furono rigettate dal G.D. con decreto del 23.9.2010, che il Tribunale di Milano, adito dalla ricorrente ai sensi dell’ art. 26 L. fall., confermò con decreto del 2.11.2010.

Il Tribunale rilevò che la reclamante non aveva impugnato i due provvedimenti con i quali il G.D., aveva sospeso la prima vendita e fissato la seconda, così implicitamente revocando l’ordinanza di aggiudicazione provvisoria, e che pertanto le era precluso di avanzare ulteriori contestazioni; aggiunse che, in ogni caso, il G.D. aveva legittimamente esercitato il potere di non dar corso al trasferimento del bene, ai sensi dell’art. 108 L.F., a fronte di fatti sopravvenuti che avevano fatto emergere l’inadeguatezza del prezzo offerto da Duff e mai versato.

L’ordinanza è stata impugnata da Duff Immobiliare con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento della Belotti s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1) Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla curatela del Fallimento della Belotti s.p.a. sul rilievo che l’ordinanza impugnata sarebbe priva dei caratteri della decisorietà e della definitività e non rientrerebbe, pertanto, fra i provvedimenti sindacabili in cassazione.

L’ordinanza ha infatti definitivamente escluso (per ragioni sia di rito, sia di merito) che Duff Immobiliare abbia diritto ad ottenere il trasferimento dell’immobile al prezzo al quale se lo era aggiudicato il 28.6.06: possiede dunque attitudine al giudicato in ordine alla pronuncia di inesistenza di tale diritto.

2) Passando all’esame del ricorso, ha priorità logica il secondo motivo, con il quale Duff Immobiliare, deducendo violazione degli artt. 105 e 632 c.p.c., art. 187 disp. att. c.p.c. e art. 108 L. fall., (nel testo, applicabile ratione temporis al caso di specie, anteriore alle modifiche apportatevi dal D.Lgs. n. 5 del 2006), lamenta che il giudice del merito non abbia esaminato l’eccezione, da essa sollevata, di inammissibilità delle questioni processuali dedotte dalla curatela ed accolte, che, a suo dire, avrebbero dovuto essere avanzate in via di impugnazione incidentale del provvedimento del G.D., che, rigettando nel merito la sua istanza, l’aveva implicitamente ritenuta tempestiva.

Il motivo, che appare rivolto alla denuncia di un vizio di omessa pronuncia, va dichiarato inammissibile.

Costituisce, infatti, principio costantemente affermato da questa Corte (cfr. da ultimo, fra le tante, Cass. nn. 12992/010, 5203/010, 2234/010, 26598/09), cui il collegio intende dare continuità, che la censura di omessa pronuncia integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., e quindi violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Ove, invece, la ricorrente avesse inteso lamentare l’implicito rigetto dell’eccezione, il motivo risulterebbe palesemente infondato, sia perchè il procedimento di reclamo ex art. 26 L. fall., non soggiace alle regole dell’appello, sia perchè le questioni affrontate in rito dal Tribunale erano rilevabili d’ufficio.

3) Con il primo motivo di ricorso, Duff Immobiliare, deducendo violazione degli artt. 26, 105 e 108 L. fall, e artt. 136, 487, 490, 569, 570, 571 e 572 c.p.c., sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere tardiva la richiesta di trasferimento del bene. Rileva, sotto un primo profilo, che i provvedimenti del G.D., di sospensione della vendita del 28.6.06 e di fissazione di quella senza incanto ad un prezzo maggiorato, i non avevano quel carattere di definitività e di concreta lesione del diritto azionato che avrebbero resa necessaria l’iniziativa da essa avviata nell’imminenza della nuova vendita. Richiama, sul punto, giurisprudenza di questa Corte secondo cui è solo l’aggiudicazione del bene posto in vendita ad incidere sul diritto dei concorrente escluso e/o pretermesso, e non il provvedimento che abbia in precedenza rifissato l’incanto senza nulla decidere sull’assegnazione, posto che "solo dall’aggiudicazione nascono a favore dell’aggiudicatario situazioni giuridiche soggettive prima inesistenti".

Sotto altro profilo – sulla premessa che il Tribunale ha affermato che l’effetto decadenziale sarebbe derivato dai mancato reclamo non già avverso il decreto di sospensione, ma avverso l’ordinanza con la quale, nel rideterminare le condizioni di vendita, il G.D. aveva cristallizzato la propria decisione di non dar corso al trasferimento – la ricorrente rileva che tale provvedimento non le è mai stato comunicato nelle forme dell’art. 136 c.p.c., con la conseguenza che il termine entro il quale impugnarlo non sarebbe mai iniziato a decorrere.

Il motivo deve essere respinto, previa parziale correzione, ex art. 384 c.p.c., u.c., della motivazione in base alla quale il Tribunale ha dichiarato, conformemente a diritto, la decadenza della reclamante dalla possibilità di far valere la propria pretesa.

L’assunto di Duff, secondo cui nè l’ordinanza di sospensione nè quella successiva, di fissazione della nuova vendita, avrebbero natura decisoria e definitiva, oltre a porsi in insanabile contraddizione con l’intera sua linea difensiva (posto che se davvero la ricorrente lo ritenesse fondato, dovrebbe trame la logica conseguenza dell’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto) si fonda su pronunce di questa Corte (Cass. nn. 19737/08, 2576/04) emesse in fattispecie prive di attinenza alla presente, ed anzi ad essa speculari, nelle quali erano in discussione i pretesi diritti di soggetti terzi (il concorrente pretermesso, il fallito) a non veder trasferire il bene all’aggiudicatario, e che si sono limitate ad affermare che la lesione di quei diritti nasce dal provvedimento di aggiudicazione, con la conseguenza che (solo) la mancata impugnazione di tale provvedimento determina preclusione al loro esercizio.

Escluso dunque che le pronunce citate possano costituire un precedente rispetto al caso in questa sede controverso, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da Duff, nella giurisprudenza di legittimità non si dubita dell’ammissibilità del ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che, in sede di reclamo ex art. 26 L. fall., abbia confermato il provvedimento emesso dal giudice delegato, ai sensi dell’art. 108, comma 3, L. fall., in data successiva all’aggiudicazione (fra le ultime, Cass. nn. 16755/010, 13896/010, 2433/09, 1610/09), avente carattere definitivo e natura decisoria (Cass. nn. 3265/83, 2322/81, 5437/78).

La sospensione, che può essere disposta solo quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto di mercato, implica infatti una compiuta delibazione del giudice delegato circa l’inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione ed incide con effetto immediato sul diritto dell’aggiudicatario al trasferimento del bene, impedendone il perfezionamento. La successiva emissione da parte del G.D. dell’ ordinanza di vendita del bene al prezzo (maggiore) ritenuto congruo costituisce dunque il mero punto d’approdo di una decisione già assunta da quel giudice in via definitiva, senza che sia necessaria l’adozione di un espresso provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, non a caso neppure contemplato dalla norma. Ne consegue che l’aggiudicatario che intenda ottenere il trasferimento del bene al prezzo offerto è tenuto a proporre reclamo contro il decreto di sospensione ed, una volta che sia decaduto dalia possibilità di avvalersi di tale rimedio, non può più far valere la propria pretesa in occasione dell’emanazione della nuova ordinanza od in prossimità della vendita.

Le conclusioni raggiunte trovano pieno conforto nel contenuto (riportato in ricorso) del decreto del 12.7.08, con il quale il G.D. non ha solo accolto la richiesta di sospensione, ma ha contestualmente disposto che i curatore depositasse tutta la documentazione necessaria alla fissazione della nuova vendita, con ciò rendendo chiara la propria decisione di non voler dar corso al trasferimento del bene in favore della prima aggiudicataria.

Duff Immobiliare, che riconosce di aver ricevuto regolare comunicazione di tale provvedimento e di non averlo reclamato, si è dunque tardivamente opposta alla nuova vendita.

Il rigetto del motivo concernente una della due autonome ragioni sulle quali si fonda la decisione di rigetto del reclamo, assorbe il terzo motivo, che investe l’altra ragione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo; condanna Duff Immobiliare s.r.l. a pagare al Fallimento della Belotti in liquidazione s.p.a. le spese del giudizio, che liquida in Euro 20.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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