Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-09-2011) 13-12-2011, n. 46226 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Pena pecuniaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

io della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- D.D.M.S. ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza della corte di appello di Genova del 19 ottobre 2010, che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna, pronunciata a suo carico da quel Tribunale per la detenzione per la vendita di merci contraddistinte con noti marchi contraffatti, a pena pecuniaria e detentiva, non sostituita quest’ultima con pena pecuniaria perchè era stato ritenuto che le condizioni di indigenza dell’imputato non ne avrebbero garantito il pagamento.

Deduce il ricorrente che, contrariamente a quanto aveva ritenuto la corte territoriale, doveva tenersi conto della circostanza che le merci avevano marchi palesemente falsi e costituivano grossolane imitazioni degli originali, di modo che gli eventuali acquirenti non potevano essere tratti in inganno sulla loro autenticità, e ciò avrebbe dovuto indurre la corte territoriale all’applicazione della stessa giurisprudenza formatasi in tema di falso grossolano. Deduce poi l’erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 53, in virtù della quale era stata illegittimamente negata la sostituzione della pena detentiva.

2.- Il secondo motivo di ricorso è fondato, atteso che, come hanno stabilito le Sezioni Unite con la sentenza N. 24476 del 22 aprile 2010 – Rv. 247274 -, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in virtù del dettato della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 2, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione.

Sul punto la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova, che provvedere a nuova valutazione in ordine alla sostituibilità della pena detentiva, tacendo applicazione del principio di diritto testè indicato, tenendo conto che nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, va fatta applicazione dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuate, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche, indagine di fatto che non può essere compiuta in questa sede di legittimità. 3.- Il ricorso va invece rigettato nel resto, atteso che nella specie non si versa nell’ipotesi sanzionata dall’art. 517 c.p., che protegge la libera determinazione dell’acquirente, eventualmente tratto in inganno su origine, provenienza o qualità dell’opera e del produttore, di modo che è rilevante accertare se la contraffazione sia tale da fuorviarne fraudolentemente la libera scelta, ma in quella ben diversa punita dall’ari. 474 c.p., che sanziona la lesione della pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che contraddistinguono le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, di modo che non influisce sulla sussistenza del reato la grossolanità del falso, bastando ad integrare il reato solo l’imitazione dell’originale.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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