Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-09-2011) 13-12-2011, n. 46225

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro ricorre avverso la sentenza dell’8 aprile 2010, con cui il giudice di pace di Tiriolo aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.V.G. in ordine al reato di ingiurie e minacce in danno di S.S., ritenendo i reati estinti per remissione tacita della querela.

Il giudice di pace aveva attribuito significato di implicita espressione di volontà remittente all’assenza all’udienza dei querelante, non comparso sebbene gli fosse stato notificato un avviso che lo rendeva edotto della circostanza che la mancata comparizione sarebbe stata interpretata in guisa di remissione tacita.

Il ricorso è fondato atteso che, come hanno ritenuto le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 46088 del 30 ottobre 2008 – Viele – Rv. 46088, la mancata comparizione del querelante all’udienza non da luogo ad una ipotesi di remissione tacita, neppure quando il giudice ne abbia sollecitato la presenza, preavvertendo espressamente che la mancata comparizione sarebbe stata intesa come remissione tacita.

Va considerato infatti che ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2, solo la remissione extraprocessuale può essere tacita, salvo che non si versi nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 274 del 2000, art. 21, che non ricorre nel caso di specie.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Tiriolo, che provvedere al giudizio in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Tiriolo per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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