DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 172 del 26-7-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione, e in particolare l’articolo 2, comma 1 e comma 2,
lettera h);
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di
contabilita’ e finanza pubblica e, in particolare, l’articolo 1,
comma 4, e l’articolo 2, comma 6;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Vista l’intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 3 marzo 2011;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la
semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri
dell’interno, della salute e per la pubblica amministrazione e
l’innovazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono
principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell’unita’ economica della Repubblica
italiana, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della
Costituzione.
2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti
disposizioni. Qualora le regioni non provvedano all’adeguamento di
cui al primo periodo entro sei mesi dall’entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all’articolo 36, comma 5, sino
all’adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e
diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente
decreto e ai decreti di cui all’articolo 36, comma 5.
3. Il presente titolo contiene i principi in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi
strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente
decreto.
4. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 7, della
legge 5 maggio 2009, n. 42, sono identificate le tipologie di
soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai
fini dell’applicazione delle presenti disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale,
come individuati all’articolo 19, si applicano le disposizioni recate
dal Titolo II.

Art. 2

Adozione di sistemi contabili omogenei

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilita’
finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilita’ economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che
sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che
adottano la contabilita’ finanziaria affiancano alla stessa, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilita’ economico-patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all’articolo 114 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi
strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1
adottano il medesimo sistema contabile dell’ amministrazione di cui
fanno parte.
4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del
bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio
di cassa, si procede ai sensi dell’articolo 42 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale
estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo
articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3

Principi contabili generali e applicati

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, commi 1 e 2,
conformano la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell’allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed
ai principi contabili applicati definiti con le modalita’ di cui
all’articolo 36, comma 5.
2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il
consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le
direttive dell’Unione europea e l’adozione di sistemi informativi
omogenei e interoperabili.
3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all’articolo
2, comma 1, che adottano la contabilita’ economico-patrimoniale
conformano la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell’ allegato 1 e ai principi del codice civile.

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province
autonome e gli enti locali

Art. 4

Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei
conti pubblici, nonche’ il miglioramento della raccordabilita’ dei
conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei
conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni contabili, le
amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, adottano un
comune piano dei conti integrato definito con le modalita’ di cui
all’articolo 36, comma 5.
2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di
contabilizzazione, e’ costituito dall’elenco delle articolazioni
delle unita’ elementari del bilancio finanziario gestionale e dei
conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare,
attraverso i principi contabili applicati, le modalita’ di raccordo,
anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed
economico-patrimoniali, nonche’ consentire la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali.
3. L’elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti
necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e
ammortamento, effettuate secondo le modalita’ e i tempi necessari
alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.
4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti puo’ essere
articolato in considerazione alla specificita’ dell’ attivita’
svolta, fermo restando la riconducibilita’ delle predette voci alle
aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al
comma 1.
5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la
struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti
contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.
6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle
grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le
amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, allegano al
bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente
le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci
articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui
al comma 1.
7. Al fine di fornire supporto all’ analisi degli scostamenti in
sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al
rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere
corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli
aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura
del piano dei conti integrato.

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province
autonome e gli enti locali

Art. 5

Definizione della transazione elementare

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare e’ attribuita una codifica che
deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare
il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2,
organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da
non consentire l’esecuzione delle transazioni in assenza di una
codifica completa che ne permetta l’identificazione.

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province
autonome e gli enti locali

Art. 6

Struttura della codifica della transazione elementare

1. La struttura della codifica della transazione elementare e’
definita con le modalita’ di cui all’articolo 36, comma 5, ed e’
integrata o modificata con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze.

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province
autonome e gli enti locali

Art. 7

Modalita’ di codificazione delle transazioni elementari

1. Al fine di garantire l’omogeneita’ dei bilanci pubblici, le
amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, codificano le
transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi
glossari. E’ vietato:
a) l’adozione del criterio della prevalenza;
b) l’imputazione provvisoria di operazioni alle partite di
giro/servizi per conto terzi;
c) assumere impegni sui fondi di riserva.

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province
autonome e gli enti locali

Art. 8

Adeguamento SIOPE

1. Con le modalita’ definite dall’articolo 14, comma 8, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo
la struttura del piano dei conti integrato.
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche
SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei
conti integrati.

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province
autonome e gli enti locali

Art. 9

Il sistema di bilancio

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di
programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue
finalita’ sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi
futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all’andamento
dell’ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione
politica, sociale ed economico-finanziaria.

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province
autonome e gli enti locali

Art. 10

Bilanci di previsione finanziari

1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di
previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio.
2. Il bilancio di previsione pluriennale e’ almeno triennale ed e’
aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di
previsione.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, commi 1 e 2,
allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione,
l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i
relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet fermo
restando quanto previsto dall’articolo 172, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le predette amministrazioni comunicano periodicamente, e
comunque in sede di rendicontazione, l’elenco delle partecipazioni
possedute e il tipo di contabilita’ adottato dalle partecipate
stesse.

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province
autonome e gli enti locali

Art. 11

Schemi di bilancio

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1 e 2,
adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e
patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri
enti ed organismi strumentali, aziende, societa’ controllate e
partecipate e altri organismi controllati.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1 e 2,
redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare
sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati
di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e
strumentali utilizzate dall’ente nel perseguimento delle diverse
finalita’ istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a
livello di copertura ed alla qualita’ dei servizi pubblici forniti ai
cittadini e del’eventuale relativo scostamento tra costi standard e
costi effettivi, predisposto sulla base di un apposito schema tipo
definito con i decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 7,
della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle
metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema
di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai
programmi del bilancio, sono definiti con le modalita’ di cui
all’articolo 36, comma 5.

Art. 12

Omogeneita’ della classificazione delle spese

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni
riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la
destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al
fine di consentire la confrontabilita’ dei dati di bilancio in
coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate
dai regolamenti comunitari in materia di contabilita’ nazionale e
relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, adottano uno schema di bilancio
articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalita’ della
spesa.

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province
autonome e gli enti locali

Art. 13

Definizione del contenuto di missione e programma

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi
costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui
all’articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e
gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e
strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli
aggregati omogenei di attivita’ volte a perseguire gli obiettivi
definiti nell’ambito delle missioni.
2. L’unita’ di voto per l’approvazione del bilancio di previsione
delle amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, e’
costituita dai programmi.

Art. 14

Criteri per la specificazione e classificazione delle spese

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari,
economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e
consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2,
commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13
ripartiscono le spese in:
a) missioni, come definite all’articolo 13, comma 1, secondo
periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di
competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine
di assicurare un piu’ agevole consolidamento e monitoraggio dei conti
pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle
individuate per il bilancio dello Stato;
b) programmi, come definiti all’articolo 13, comma 1, terzo
periodo. In attuazione dell’articolo 12, ferma restando l’autonomia
delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria
pertinenza, al fine di permettere l’analisi coordinata dei risultati
dell’azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche
settoriali e una maggiore effettivita’ del consolidamento funzionale
dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei
criteri e metodologie individuate nell’articolo 36 comma 5. Il
programma e’. inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG
di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca
tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi),
vanno individuate due o piu’ funzioni COFOG con l’indicazione delle
percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di
esse;
c) macroaggregati, che costituiscono un’articolazione dei
programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati
si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in
capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si
raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti
integrato di cui all’articolo 4.
2. La realizzazione di ciascun programma e’ attribuita ad un unico
centro di responsabilita’ amministrativa.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, commi 1 e 2,
allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una
rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni
riconducibili al vincolo di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al
medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
nonche’ dei relativi costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo
schema dell’allegato di cui al presente comma sono definiti secondo
le modalita’ di cui all’articolo 36, comma 5, anche al fine di
consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i
costi e fabbisogni standard.

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province
autonome e gli enti locali

Art. 15

Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all’
articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di
dettaglio:
a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle
entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate,
nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini
dell’approvazione in termini di unita’ di voto;
c) categorie, definite in base all’oggetto dell’entrata
nell’ambito della tipologia di appartenenza. Nell’ambito delle
categorie e’ data separata evidenza delle eventuali quote di entrata
non ricorrente.
2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il
rispettivo oggetto, costituiscono le unita’ elementari ai fini della
gestione e della rendicontazione.

Art. 16

Flessibilita’ degli stanziamenti di bilancio

1. Al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse pubbliche, anche
in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare:
a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni
delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale
all’interno dell’amministrazione;
b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di
bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie
rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni
compensative tra programmi di diverse missioni.
Ai fini del comma 1, lettera b), si applicano in quanto compatibili
le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui
all’articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Resta in ogni caso precluso l’utilizzo degli stanziamenti in
conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17

Tassonomia per gli enti in contabilita’ civilistica

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 3, comma 2,
predispongono un budget economico.
2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa
con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui
all’articolo 3, comma 2, individuati dall’ISTAT ai sensi
dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione
SIOPE di cui all’articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione
della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come
definiti dall’articolo 13 del presente decreto, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto
concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e
programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo
la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza
non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno
individuate due o piu’ funzioni COFOG con l’indicazione delle
percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di
esse.
4. Tale prospetto, definito secondo le modalita’ di cui
all’articolo 36, comma 5, e’ allegato al budget e al bilancio di
esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata
attraverso la rilevazione SIOPE.
5. La relazione sulla gestione attesta – nell’ambito del quadro di
riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo
delle informazioni, e in coerenza con la missione – le attivita’
riferite a ciascun programma di spesa.
6. Gli organi interni di controllo vigilano sull’attuazione di
quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento
nella relazione di cui all’articolo 2429 del codice civile.

Art. 18

Termini di approvazione dei bilanci

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 3,
approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31
dicembre dell’anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile
dell’ anno successivo;
c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell’anno
successivo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 trasmettono i
loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci
consuntivi alla Banca dati unitaria delle· amministrazioni pubbliche,
secondo gli schemi e le modalita’ previste dall’articolo 13, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi , standardizzati ed
omogenei, assicurano l’effettiva comparabilita’ delle informazioni
tra i diversi enti territoriali.

Art. 19

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate
alla tutela dell’unita’ economica della Repubblica italiana, ai sensi
dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di
garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale
concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla
base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei
bilanci, sono dirette a disciplinare le modalita’ di redazione e di
consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche’ a
dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per
l’attuazione delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo
sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda
il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata
attraverso scritture di contabilita’ finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario,
regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di
contabilita’ economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una
quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d’ora in poi
denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui
alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione
sanitaria accentrata presso la regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se
trasformati in fondazioni; aziende. ospedaliere universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 270.

Art. 20

Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al
finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali

1. Nell’ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono
un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di
consentire la confrontabilita’ immediata fra le entrate e le spese
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli
atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e
di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonche’
un’agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle
regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario
regionale per l’esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano
un’articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione
dell’entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l’eventuale
movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti
grandezze:
A) Entrate:
a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante
dalle fonti di finanziamento definite nell’atto formale di
determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di
individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate
dall’ente regionale, ivi compresa la mobilita’ attiva programmata per
l’esercizio;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante
dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per
il finanziamento della sanita’ regionale, dagli automatismi fiscali
intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di
copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento
regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli
di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale;
c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con
separata evidenza degli interventi per l’edilizia sanitaria
finanziati ai sensi dell’ articolo 20, della legge n. 67 del 1988;
B) Spesa:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi
compresa la mobilita’ passiva programmata per l’esercizio e il pay
back;
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli
di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario
pregresso;
d) spesa per investimenti in. ambito sanitario, con separata
evidenza degli interventi per l’edilizia sanitaria finanziati ai
sensi dell’ articolo 20, della legge n. 67 del 1988.
2. Per garantire effettivita’ al finanziamento dei livelli di
assistenza sanitaria, le regioni:
a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero
importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi
compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli
adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate
o finalizzate, nonche’ gli importi delle manovre fiscali regionali
destinate, nell’esercizio di competenza, al finanziamento del
fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente
Dipartimento delle finanze. Ove si verifichino la perdita definitiva
di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti
regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore
importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale
regionale che finanzia l’esercizio, detti eventi sono registrati come
cancellazione dei residui attivi nell’esercizio nel quale la perdita
si determina definitivamente;
b) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero
importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo
sanitario pregresso;
3. Per la parte in conto capitale riferita all’edilizia sanitaria
di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso
dell’esercizio l’importo corrispondente a quello indicato nel decreto
di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell’ ammissione a
finanziamento ai sensi dell’articolo 1, comma 310, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento
nell’esercizio nel quale la revoca e’ disposta.

Note all’art. 20:
– Si riporta il testo dell’art. 10 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009:
«Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla
performance
1. Al fine di assicurare la qualita’, comprensibilita’
ed attendibilita’ dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall’art. 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell’amministrazione, nonche’ gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui
all’art. 13 e al Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l’esercizio degli
obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite
all’interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della
performance contiene la direttiva annuale del Ministro di
cui all’art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e’ fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e
l’amministrazione non puo’ procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.».

Art. 21

Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanita’

1. Per garantire trasparenza e confrontabilita’ dei flussi di cassa
relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale
standard:
a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario
regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica
intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal
Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono
versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il
finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo
le modalita’ di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279;
b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati
alla sanita’ presso i tesorieri delle regioni secondo le modalita’
previste dall’articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da
distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la
gestione sanitaria.

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 22

Individuazione delle responsabilita’ all’interno delle regioni nel
caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la
regione

1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente
presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),
individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico
centro di responsabilita’, d’ora in poi denominato gestione sanitaria
accentrata presso la regione, deputato all’implementazione ed alla
tenuta di una contabilita’ di tipo economico-patrimoniale atta a
rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti
economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola
regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri
enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con
risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.
2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la
regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai
conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo
alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli
elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da dame
rappresentazione nel bilancio di esercizio.
3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione che e’ tenuto:
a) all’elaborazione e all’adozione del bilancio di esercizio
della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della
gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli
ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007
e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all’ente ivi
identificato con il codice "000";
c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il
consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti
degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le
modalita’ definite nell’articolo 32. In sede di consolidamento, il
responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione
garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le
risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto
ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all’ente ivi
identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il
responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed
il responsabile della predisposizione del bilancio regionale,
assicurano l’integrale raccordo e riconciliazione tra le poste
iscritte e contabilizzate in termini di contabilita’
economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilita’
finanziaria. Tale riconciliazione e’ obbligatoriamente riportata
nella nota integrativa di cui all’articolo 32;
d) Le regioni individuano un responsabile regionale che
certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso
la regione:
i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta
dei libri contabili e della contabilita’, la riconciliazione dei dati
della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario,
la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti
nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze
della contabilita’;
ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al
punto i), nonche’ la corrispondenza del bilancio alle risultanze
della contabilita’.

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 23

Individuazione delle responsabilita’ all’interno delle regioni nel
caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario
regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale

1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente
presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario di cui all’ articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):
a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri
dell’economia e delle finanze e della salute;
b) trattano presso la regione le sole operazioni di
consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all’articolo 19,
comma 2, lettera c), come disciplinato dall’articolo 22, comma 3,
lettera c). A tal fine e’ comunque formalmente individuato un
responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni
recate dall’articolo 32;
c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del
servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero
trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale
di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c). A tal fine le regioni
destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario
regionale l’intero importo del finanziamento previsto nell’esercizio
di riferimento.

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 24

Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la
regione

1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente
presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), i
libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata
presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari.
Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico,
tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati
d’esercizio. Il libro degli inventari contiene l’indicazione e la
valutazione di tutte le attivita’ e le passivita’ relative alla
gestione sanitaria accentrata presso la regione. All’aggiornamento
del libro degli inventari si provvede al termine dell’esercizio.

Note all’art. 24:
– Si riporta il testo dell’art. 35, comma 1, della
citata legge n. 196 del 2009:
«1. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta
alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto
generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno
precedente, articolato per missioni e programmi. Il
relativo disegno di legge e’ corredato di apposita nota
preliminare generale.».
– Per il testo dell’art. 13, comma 3, della citata
legge n. 196 del 2009, si veda nella nota all’art. 16.

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 25

Bilancio preventivo economico annuale

1. Gli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),
ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono
un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la
programmazione sanitaria e con la programmazione
economico-finanziaria della regione.
2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto
economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici,
redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto
finanziario previsti dall’articolo 26. Al conto economico preventivo
e’ allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di
cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il bilancio preventivo economico annuale e’ corredato da una
nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione
redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c)
del comma 2 dell’articolo 19 e dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui
all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le
condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri
impiegati nell’ elaborazione del bilancio preventivo economico
annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della
gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri
atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli
investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e
le relative modalita’ di finanziamento. Il bilancio preventivo
economico annuale degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera
c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste,
deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.
4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell’articolo 19
predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da
una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati
nell’elaborazione dello stesso, nonche’ da un piano degli
investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel
triennio e le relative modalita’ di finanziamento. Il bilancio
preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione
del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il
bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota
illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla
relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di
amministrazione dell’ente per l’approvazione.

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 26

Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN

1. Il bilancio d’esercizio e’ redatto con riferimento all’anno
solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del
rendiconto finanziario e della nota integrativa ed e’ corredato da
una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per
gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 19, e
dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la
regione, per gli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b),
punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.
2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla
lettera d), comma 2, dell’articolo 19 viene sottoposto al Consiglio
di amministrazione dell’ente per l’approvazione.
3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio
preventivo economico annuale e del bilancio d’esercizio, nonche’
omogeneita’ ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui
all’articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove
ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di
esercizio secondo gli appositi schemi di cui all’allegato n. 2, che
costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli
enti di cui alla lettera d), comma 2, dell’articolo 19 adottano i
medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la
relazione sulla gestione alle specificita’ del proprio ambito
operativo.
4. Per gli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) e
lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la
nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per
l’esercizio in chiusura e per l’esercizio precedente e la relazione
sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di
cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni
ed integrazioni, per l’esercizio in chiusura e per l’esercizio
precedente, nonche’ un’analisi dei costi sostenuti per l’erogazione
dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di
assistenza.

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 27

Piano dei conti

1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle
procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa
vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui
all’articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove
ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente
riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di
cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano
dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai
modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13
novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le
proprie esigenze informative.

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 28

Norme generali di riferimento

1. Per la redazione del bilancio d’esercizio gli enti di cui alle
lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell’articolo 19 applicano
gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto
diversamente disposto nel presente titolo.

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 29

Principi di valutazione specifici del settore sanitario

1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di
rappresentazione veritiera e corretta, nonche’ di garantire
l’omogeneita’, la confrontabilita’ ed il consolidamento dei bilanci
dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalita’ di
rappresentazione, da parte degli enti di cui all’articolo 19, comma
2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi
previste, delle seguenti fattispecie:
a) il costo delle rimanenze di beni fungibili e’ calcolato con il
metodo della media ponderata;
b) l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella
tabella di cui all’allegato n. 3, che costituisce parte integrante
del presente decreto legislativo. E’ fatta salva la possibilita’ per
la Regione di autorizzare l’utilizzo di aliquote piu’ elevate; in tal
caso, gli enti devono darne evidenza in nota integrativa.
Nell’esercizio di acquisizione dell’immobilizzazione l’aliquota di
ammortamento e’ rapportata alla frazione d’anno di effettivo utilizzo
del cespite. E’ alternativamente consentito applicare forfetariamente
la meta’ dell’aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a
€ 516, 46 possono essere ammortizzati integralmente nell’esercizio in
cui divengono disponibili e pronti per l’uso, ad eccezione di quelli
che fanno parte di un’universalita’ ai sensi dell’art. 816 del codice
civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto
esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere
interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. Sono fatti
salvi gli ammortamenti effettuati fino all’esercizio precedente a
quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo;
c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla
base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in
un’apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di
un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l’acquisizione
di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente
stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato
all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la
sterilizzazione dell’ammortamento stesso. Nel caso di cessione di
beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione
di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo
commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta
iscritta nell’apposita voce di patrimonio netto ed e’ utilizzata per
sterilizzare l’ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilita’
generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti
tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza,
la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del
patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico
dell’esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta
nell’apposita voce di patrimonio netto ed e’ utilizzata, unitamente
alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare
l’ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilita’ generate
dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai
contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a
lasciti e donazioni vincolati all’acquisto di immobilizzazioni,
nonche’ a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da
parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o
privati;
d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un’apposita
voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di
assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione.
Al momento dell’incasso del credito, il contributo viene stornato
dall’apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione
della perdita all’interno della voce «utili e perdite portati a
nuovo»;
e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme
relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai
sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso
dell’esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito
fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di
effettivo utilizzo;
f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non
consistano in immobilizzazioni, ne’ siano vincolate all’acquisto di
immobilizzazioni, nonche’ le sopravvenienze e le insussistenze, sono
iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;
g) lo stato dei rischi aziendali e’ valutato dalla regione, che
verifica l’adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri
iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale
dei suddetti enti attesta l’avvenuto rispetto degli adempimenti
necessari per procedere all’iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed
al relativo utilizzo;
h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di
finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite
atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale
standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove
sussista la gestione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b),
punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso
la regione nella propria contabilita’ generale, come credito e
contestualmente come passivita’ per finanziamenti da allocare. Ai
fini della contabilizzazione della mobilita’ sanitaria extraregionale
attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilita’
extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome ed inserita nell’ atto formale di
individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle
relative fonti di finanziamento dell’anno di riferimento;
i) ove sussista la gestione di cui all’articolo 19, comma 2,
lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla
regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo
19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata
presso la regione storna la passivita’ per finanziamenti da allocare
in ragione di un dodicesimo dell’intero importo, iscrivendo parimenti
debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla
predetta lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 contestualmente
rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di
un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di
cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente
alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal
momento dell’assegnazione il responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione storna la passivita’ per finanziamenti
da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni
mese. Al termine dell’esercizio, eventuali quote non assegnate ne’
agli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ne’
agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite
alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e,
conseguentemente, stornate da passivita’ per finanziamenti da
allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il
responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione
impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c)
sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilita’
extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati
aziendali con quanto disposto nell’ultimo periodo della lettera h);
j) con modalita’ analoghe a quelle previste per le somme di parte
corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove sussista la
gestione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), il
responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione
iscrive nella propria contabilita’ generale le altre entrate
regionali per l’assistenza sanitaria e ne definisce l’assegnazione
alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende
con le modalita’ stabilite alla lettera i) se destinate al
finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le
modalita’ stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente
al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In
tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso
regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c) del
comma 2 dell’articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende
iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la
regione;
k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le
singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente
presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento
del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui
all’articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza,
sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio
sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito
di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale
standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va
garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del
servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati
dalle aziende di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c).

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 30

Destinazione del risultato d’esercizio degli enti del SSN

1. L’eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui
alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell’articolo 19 e’
portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti.
L’eventuale eccedenza e’ accantonata a riserva ovvero, limitatamente
agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2
dell’articolo 19, e’ reso disponibile per il ripiano delle perdite
del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 6, dell’Intesa Stato-Regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della
conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 31

Adozione del bilancio d’esercizio

1. Il bilancio di esercizio e’ adottato entro il 30 aprile dell’
anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per
gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’ articolo 19, e dal
responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione
per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell’
articolo 19, ed e’ corredato dalla relazione del collegio sindacale.
Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 19
provvedono, altresi’, a trasmettere al responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la
relazione del collegio sindacale ai fini della: predisposizione delle
necessarie operazioni di consolidamento, di cui all’articolo 32.
2. Entro la medesima data del 30 aprile dell’anno successivo a
quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2
dell’ articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il
bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei
revisori.

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 32

Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale

1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e
sottopone all’approvazione della giunta regionale sia il bilancio
preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario
Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d’esercizio consolidato
del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.
2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni del Decreto legislativo n. 127 del 1991,
fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.
3. L’area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’ articolo 19 ed esclude
soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio
netto consolidato e’ determinato dalla somma dei valori di patrimonio
netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 36, comma 2, sono definite
le modalita’ di sperimentazione riguardanti la previsione di un
ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati
dagli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e
c).
4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone
ed e’ corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il
bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui
all’articolo 25. La relazione del direttore generale e’ sostituita da
una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata
presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il
contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio
preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per
il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui
all’articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c) del presente
titolo.
5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici
annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2
dell’articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale
consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si
riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i
bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet
della regione.
6. Il bilancio d’esercizio consolidato si compone ed e’ corredato
dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio
d’esercizio dei singoli enti di cui all’articolo 26. La relazione del
direttore generale e’ sostituita da una relazione del responsabile
della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli
adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che
compongono e corredano il bilancio d’esercizio consolidato sono
quelli prescritti per il bilancio d’esercizio dei singoli enti di cui
all’articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e
CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del
bilancio d’esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto
ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed
integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli
relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato
deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all’articolo 22,
comma 3, lettera c), che illustri l’integrale raccordo tra le poste
iscritte nel bilancio d’esercizio consolidato e quelle iscritte nel
rendiconto di contabilita’ finanziaria; (b) un prospetto che, per
ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla
lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 presso altri soggetti,
indichi denominazione, sede, importo totale dell’attivo, importo del
patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota
posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed
eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio
consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che,
per ogni altra societa’ partecipata o ente dipendente della regione
che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle
ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario
regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell’ attivo,
importo del patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio,
quota posseduta dalla regione.
7. La giunta regionale approva i bilanci d’esercizio degli enti di
cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19
entro il termine del 31 maggio dell’anno successivo a quello di
riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno
dell’anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni
dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati
integralmente sul sito internet della regione.
8. Per favorire la compatibilita’ e l’uniformita’ dei bilanci da
consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata
presso la regione puo’ stabilire specifici obblighi informativi a
carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 19
e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto
stabilito dagli articoli 28 e 29.

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 33

Tassonomia per gli enti in contabilita’ civilista

1. Al fine di consentire l’elaborazione dei conti di cassa
consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei
dati contabili degli enti di cui all’articolo 19, lettere c) e d), e’
operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, comma
6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all’articolo 36, comma 2, e’ definito lo schema di transcodifica
delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al decreto
ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed
integrazioni e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni necessarie per la predisposizione
dell’articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata
dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di
secondo livello, di cui all’articolo 17, comma 3. Nel caso di
corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo
livello, vanno individuate due o piu’ funzioni COFOG con
l’indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del
programma a ciascuna di esse.

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 34

Aggiornamento schemi tecnici

1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche
in conseguenza dell’attivita’ di monitoraggio dei conti sanitari e
dell’erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, nonche’ della definizione del
livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui
all’articolo 36, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli
schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli
26 e 32 nonche’ la tabella di cui all’articolo 29, comma 1, lettera
b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 35

Sistemi informativi e statistici della Sanita’

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della
sanita’ e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio
dell’organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe
a quanto previsto dall’articolo 34, con decreto del Ministro della
salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati
individuali presenti nei flussi informativi, gia’ oggi acquisiti in
modo univoco sulla base del codice fiscale dell’assistito, con la
trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di
statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo
biunivoco, in modo da tutelare l’identita’ dell’assistito nel
procedimento di elaborazione dei dati. I dati cosi’ anonimizzati sono
utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della
qualita’ e dell’efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo
degli archivi informatici dell’assistenza ospedaliera, specialistica,
farmaceutica.

Titolo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 36

Sperimentazione

1. Al fine di verificare l’effettiva rispondenza del nuovo assetto
contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive
della finanza pubblica e per individuare eventuali criticita’ del
sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una piu’
efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 e’ avviata
una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari,
riguardante l’attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con
particolare riguardo all’adozione del bilancio di previsione
finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione
per missioni e programmi di cui all’articolo 33.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro
delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la
semplificazione normativa d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti le modalita’ della sperimentazione, i principi contabili
applicati di cui all’articolo 3, il livello minimo di articolazione
del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato
di ciascun comparto di cui all’articolo 4, la codifica della
transazione elementare di cui all’articolo 6, gli schemi di bilancio
di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei
Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi
enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato
semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le
modalita’ di attuazione della classificazione per missioni e
programmi di cui all’articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e
integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle
amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della
tenuta della contabilita’ finanziaria sulla base di una
configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la
quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate,
che danno luogo a entrate e spese per l’ente di riferimento sono
registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio
nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di
attivita’ di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in piu’ esercizi finanziari, la necessita’ di predisporre,
sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l’effettuazione
della complessiva spesa dell’investimento. Ai fini della
sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di
previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro,
i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di
cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono
essere sperimentati sistemi di contabilita’ e schemi di bilancio
semplificati. La tenuta della contabilita’ delle amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione e’ disciplinata dalle disposizioni di
cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonche’ dalle
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del
primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione
e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell’economia e delle
finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.
Nella relazione relativa all’ultimo semestre della sperimentazione il
Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima
sperimentazione, anche ai fini dell’attuazione del comma 4.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 e’ trasmesso alle
Camere, ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione
parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere
finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto puo’ comunque essere adottato.
4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell’interno e con il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, d’intesa con la Conferenza
unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella
sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione
geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non
interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino
all’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la
vigente disciplina contabile.
5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i
decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 5
maggio 2009 n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio
della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell’allegato 1 e
possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono
definiti i principi contabili applicati di cui all’articolo 3, il
livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune
e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui
all’articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui
all’articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12,
i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le
metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema
di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai
programmi del bilancio, le modalita’ di attuazione della
classificazione per missioni e programmi di cui all’ articolo 17,
nonche’ della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di
cui all’articolo 16.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza
pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano
alla sperimentazione.

Titolo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 37

Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano

1. La decorrenza e le modalita’ di applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche’ nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime
Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformita’
con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dall’entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 36, comma 5,
non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al
completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al
presente decreto e ai decreti legislativi di cui all’articolo 36,
comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 38

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e
le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall’anno
successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del
presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. All’attuazione del presente decreto si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 giugno 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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