Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 13-12-2011, n. 46028

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12 luglio 2010, M.P. veniva condannato dal Tribunale di Nuoro, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 2.400,00 di ammenda – applicato l’aumento di un terzo per effetto della recidiva – quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) (ipotesi più lieve rispetto al reato contestatogli ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b)) con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per SEI mesi. Il prevenuto, il giorno 25 ottobre 2007, dopo aver effettuato una manovra pericolosa alla guida dell’autovettura tg. (OMISSIS), all’uscita da una curva sulla SS n. (OMISSIS), veniva inseguito e poi raggiunto da una pattuglia della Polizia Stradale in transito. Lo stesso manifestava alterazioni psicofisiche denotanti inequivocamente uno stato di ebbrezza alcoolica, quali: alito vinoso, linguaggio scoordinato, malferma stazione eretta. Sottoposto, con il suo consenso, al controllo del tasso alcoolemico, veniva accertato, al primo esperimento con l’etilometro, un tasso alcoolemico pari ad 1,40 gr. /l. Si era invece rifiutato di eseguire la seconda prova.

In presenza dei descritti elementi sintomatici dello stato di ebbrezza ma in mancanza dell’esecuzione del secondo test tramite etilometro, il Tribunale,non giudicando sussistente la prova sicura di una concentrazione ematica di alcool superiore al limite di 0,8 gr. /l., aveva affermato la responsabilità dell’imputato, in applicazione del principio del favor rei, per la violazione più lieve prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), punita all’epoca del fatto, con la sola pena dell’ammenda, ritenendo ed applicando l’aggravante della recidiva reiterata, specifica nel quinquennio, come attestato dal certificato penale. Aveva altresì respinto l’istanza di ammissione all’oblazione, subordinata ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, in difetto degli atti formali integranti i presupposti di ammissibilità di una siffatta istanza.

Ricorre personalmente per cassazione l’imputato invocando l’annullamento dell’impugnata sentenza.

Con le proposte censure lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. c), avendo il Tribunale, in primo luogo, illegittimamente richiamato ed applicato in motivazione, quale aggravante, l’art. 99 cod. pen., comma 4, in difetto della relativa contestazione ad iniziativa del P.M. ed avendo, in secondo luogo, rigettato l’istanza di ammissione all’oblazione, tempestivamente e preventivamente dedotta, in violazione dell’art. 141 disp. att. cod. proc. pen., comma 4 bis, che prevede la rimessione in termine dell’imputato in caso di modifica dell’originaria contestazione, ai fini dell’esperibilità dell’oblazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

Nel caso di specie deve trovare applicazione il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 1 e art. 2 cod. pen., comma 4.

La violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a): ipotesi meno grave del reato di "guida sotto l’influenza dell’alcool" – ritenuta in concreto dal Giudice di prime cure in nome del principio del favor con statuizione divenuta irretrattabile, fermo il divieto della reformatio in pejus in presenza di impugnazione del solo imputato – configura attualmente, nel testo dello stesso art. 186 C.d.S., comma 2, novellato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, un mero illecito amministrativo punito con la sola pena pecuniaria.

Trattandosi quindi di un fatto non preveduto dalla legge come reato, l’impugnata sentenza non può che esser cassata senza rinvio previa assoluzione dell’imputato restando ovviamente assorbite in detta statuizione le altre censure dedotte dal ricorrente.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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