Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 04-07-2012, n. 11138 Accessione invertita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato a P.N., il Comune di San Calogero (VV) – premesso che: "con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 1998" il predetto aveva chiesto la condanna di esso ente "al pagamento dei danni" subiti per "l’accessione invertita" di un suo fondo (di cui "era stata disposta l’occupazione temporanea d’urgenza", eseguita il 26 maggio 1987) verificatasi perchè le "opere realizzate" avevano "determinato l’irreversibile trasformazione" dello stesso e non era stato "eseguito alcun regolare procedimento espropriativo" -, in forza di quattro motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 302/2010 (depositata il 30 marzo 2010) con cui la Corte di Appello di Catanzaro aveva respinto il suo gravame avverso la decisione del Tribunale di Vibo Valentia che lo aveva condannato "al pagamento in favore dell’attore della somma" (a) "di Euro 3.122,86 a titolo di risarcimento del danno conseguente alla irreversibile trasformazione del bene" e (b) "di Euro 2,479,00 a titolo di indennità per l’occupazione legittima, oltre accessori".

Il P., benchè ritualmente intimato, non svolgeva attività difensiva.

Il Comune depositava memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

p. 1. La sentenza impugnata.

Il giudice a quo ha respinto il gravame del Comune osservando:

– "nell’ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi ovvero sia… giuridicamente inesistente… non ricorre il fenomeno della cd. occupazione acquisitiva" ("solo in virtù del quale… la proprietà del suolo… finisce comunque per accedere alla proprietà dell’opera realizzata dal momento in cui il suolo ha subito detta trasformazione o, qualora questa sia intervenuta nel corso dell’occupazione legittima, dallo scadere del relativo termine") perchè "si configura… una mera occupazione-detenzione illegittima dell’immobile privato, inquadrabile nella responsabilità ex art. 2043 c.c…. che impedisce… la decorrenza del termine prescrizionale dell’azione di risarcimento del danno fino al momento in cui il privato stesso con la proposizione di detta azione scelga di abbandonare l’immobile danneggiato all’amministrazione occupante e di ottenere in cambio l’integrale risarcimento del danno per la perdita definitiva del bene… (Cass…. 2001 n. 15710)";

– "pur in presenza di strumenti urbanistici vigenti all’epoca dell’occupazione irreversibile del terreno, non viene meno… la possibilità del ricorso all’ulteriore criterio dell’apprezzamento delle possibilità effettive e concrete di edificazione del suolo, in funzione complementare ed integrativa rispetto a quello della edificabilità legale,… segnatamente agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell’area irreversibilmente trasformata su cui commisurare l’ammontare dell’entità del ristoro economico dovuto al privato a fronte della perdita del bene subita", per cui "in maniera del tutto esatta…

risulta essere stata desunta nell’ambito dell’elaborato di CTU…

l’attitudine edificatoria dell’area…, quale positivamente individuata… sulla base delle obiettive e concrete caratteristiche del fondo rilevate, quale… l’insistenza in zona prossima al centro abitato e contraddistinta da condizioni di semi urbanizzazione…

cosi da potere essere qualificata… come area di fatto a destinazione edificatoria".

p. 2. Il ricorso del comune.

L’ente – esposto aver: (a) eccepito (in primo grado) (a1) "la prescrizione del diritto…, rilevando che detto terreno era destinato da tempo immemorabile all’uso pubblico" nonchè (a2) contestato "la sussistenza di danni" e "la quantificazione"; (b) opposto (con l’appello) "i seguenti motivi": b1) "prescrizione del diritto… al risarcimento del danno errore di sussunzione"; (b2) "natura del terreno, edificabilità di fatto; violazione o falsa applicazione di norme di diritto; erronea determinazione del preteso danno" – impugna la decisione per quattro motivi:

– con il primo, denunzia "difetto di giurisdizione" del giudice ordinario allegando quella del TAR in base all’art. 53, n. 3, del "TU espropriazioni";

– nel secondo motivo, il ricorrente denunzia "violazione art. 2947 c.c." e "falsa applicazione art. 2043 c.c." affermando che "il dies a quo di decorrenza della prescrizione" ("di cinque anni") "è dato dal momento della trasformazione irreversibile del fondo per la costruzione dell’opera pubblica" "nel caso… l’opera pubblica viene in esistenza nel 1988") perchè tale "trasformazione.. ha effetti estintivi istantanei anche se permanenti";

– con il terzo motivo, l’ente denunzia "insufficienza e contraddittorietà della motivazione riguardo" alla "fissazione del dies a quo della prescrizione" assumendo che "in presenza dell’istituto dell’accessione invertita… il privato ha solo cinque anni di tempo decorrenti dal momento in cui si verifica la…

irreversibilità del fondo, nel caso… avvenuta nel 1998, per chiedere il risarcimento del danno";

– in quarto luogo l’ente, richiamato l’"indirizzo" di questa Corte sulla norma "Cass. un…. 2001 n. 172"), denunzia "violazione e falsa applicazione L. n. 359 del 1992, art. 5 bis secondo i criteri previsti dall’art. 7 bis introdotto con L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65" ("inedificabilità del terreno") sostenendo che "il riferimento al criterio dell’edificabilità di fatto" viola la prima norma perchè lo stesso "rileva solo in via suppletiva (in carenza di strumenti urbanistici) ovvero in via complementare e integrativa agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell’area espropriata, incidente sul calcolo dell’indennizzo (Cass…. 2002 n. 9075)";…..

– col quinto (ultimo) motivo il Comune denunzia "insufficiente e contraddittoria motivazione" sui punto della "esclusione della edificabilità" per essere il "terreno destinato a sede viabile" nonchè "falsa applicazione L. n. 359 del 1992, art. 5 bis" affermando che la sentenza impugnata "non considera" (a) che "il terreno di cui trattasi è solo una minima parte di un più esteso fondo agricolo" e (b) che "l’esproprio è finalizzato alla costruzione di una strada" per cui "va esclusa" ("Cass., 1, 4 giugno 2010 n. 13615") "la qualificazione di area edificabile".

p. 3. Le ragioni della decisione.

Solo il quarto motivo di ricorso risulta fondato; tutti gli altri motivi, invece, vanno respinti.

A. Il "difetto di giurisdizione" denunziato con il primo motivo è inammissibile: "può dirsi ormai consolidato", infatti, "l’orientamento" di queste sezioni unite (cfr.: 22 febbraio 2012 n. 2574; 1 febbraio 2012 n. 1417; 19 gennaio 2012 n. 736; ord. 13 giugno 2011 n. 12905; ord. 28 gennaio 2011 n. 2067; 1 dicembre 2009 n. 25263; 9 ottobre 2008 n. 24883, ex permultis) secondo il quale "quando il giudice di primo grado abbia", come nel caso (accogliendo la domanda di condanna), "pronunciato nel merito" ("affermando" così, "anche implicitamente", "la propria giurisdizione"), "la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata" ("trattandosi di parte vittoriosa"): "diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione".

Nel caso il Comune, peraltro soccombente in primo grado, non ha neppure dedotto di avere eccepito, in appello, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

B. L’infondatezza dei successivi due motivi di ricorso (da scrutinare congiuntamente per la loro inerenza alla medesima questione) discende dal principio secondo cui Corte europea diritti dell’uomo, 5^, 22 giugno 2006 n. 213, "arret Ucci c. Italie" (richiesta n. 213 del 2004), definitivo il 22 settembre 2006 l’indennità per l’"espropriazione indiretta… deve essere reclamata dall’interessato entro il termine prescrizionale di cinque anni, decorrente dalla data in cui il giudice giudica la trasformazione del terreno irreversibile": in tale decisione la Corte di Strasburgo – rilevato (punto 79) che: "l’expropriation indirecte permet à l’administration d’occuper un terrain et de le transformer irreversiblement, de telle sorte qùil soit considerè comme acquis au patrimoine public, sans qùen parallele un acte formel declarant le transfert de proprietè ne soit adoptè"; "en l’absence d’un ade formalisant l’expropriation et intervenant au plus tard au moment ou le proprietaire a perdu tonte disponibilitè du bien, l’element qui permettra de transferer au patrimoine public le bien occupè et d’atteindre une securitè juridique est le constat d’illegalitè de la pari du juge, valant declaration de transfert de proprietè"; "il incombe à l’interesse – qui continue d’etre formellement proprietaire – de solliciter du juge competent une decision constatant, le cas echeant, l’illegalitè assortie de la realisation d’un ouvrage d’interet public, conditions necessaires pour qùil soit declarè retroactivement prive de son bien" -, notato (prima parte del punto 81) che (come innanzi detto il lingua italiana) "l’expropriation indircele permei en outre à l’administration d’occuper un terrain et de le transformer sans pour autant verser d’indemnitè en meme temps", ha affermato (seconda parte dello stesso punto 81) che "l’indemnitè doit etre reclamee par l’interesse et cela dans un delai de prescription de cinq ans, commencant à compier de la date à laquelle le juge estinte que la transformation irreversible du terrain a eu lieu".

C. L’anticipato fondamento del quarto motivo discende dall’erroneità della tesi del giudice di appello laddove questo, nella determinazione delle indennità dovute, ha considerato giuridicamente rilevante l’"attitudine edificatoria" (desunta dalla sua "insistenza… in zona prossima al centro abitato e contraddistinta da condizioni di semi urbanizzazione") dell’area occupata e non la sua concreta ed effettiva destinazione quale prevista dagli "strumenti urbanistici" (che lo stesso giudice ha affermato essere "vigenti all’epoca dell’occupazione irreversibile del terreno").

Sul punto, in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria, va ribadito (Cass., 1, 4 giugno 2010 n. 13615) che la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis:

(1) "ha introdotto una rigida dicotomia, che non lascia spazi per un "tertium genus", tra "aree edificabili ed aree agricole cui ha equiparato quelle non classificabili come edificabili, associandola ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, che può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell’area in considerazione";

(2) "ha qualificato edificabile un’area solo se, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento della vicenda ablativo… dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale";

(3) "più non consente di far riferimento ad una pretesa edificabilità di fatto divergente dalla previsione degli strumenti urbanistici o da vincoli imposti dalla legge, in quanto ha inteso richiedere che l’edificabilità di fatto si armonizzi con quella legale, onde il carattere edificatorio del fondo espropriato deve essere escluso, senza che le eventuali possibilità effettive di edificazione, o, comunque, di sfruttamento economico del fondo in via alternativa, vengano minimamente in considerazione quante volte non sussistano le possibilità legali di edificazione";

(4) "ha ritenuto che non può essere classificata come edificabile un’area allorquando per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona in cui è ubicata risulta concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature sportive ecc), che non ne tollera la realizzazione ad iniziativa privata neppure attraverso strumenti di convenzionamento (Cass. 21396/2009; 21095/2009;

24585/2006; 2812/2006; 11322/2005)".

"Il parametro della cd. edificabilità di fatto", infatti, come chiarito ancor di recente (Cass., 1, 14 febbraio 2012 n. 2062), "è utilizzabile da solo in mancanza di disciplina urbanistica", quindi unicamente "in via suppletiva".

D. L’ultima doglianza – rilevata la ontologica diversità della deduzione che la sorregge ("esproprio… finalizzato alla costruzione di una strada") rispetto alla eventuale "classificazione a viabilità" dell’area espropriata ("classificazione" che, come precisato nella già citata decisione n. 13615 del 2010, "apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia, con la conseguenza che le aree interessate devono essere qualificate come non edificabili") – è inammissibile perchè nuova: della questione posta con la stessa ("va esclusa… la qualificazione di area edificabile" perchè "l’esproprio è finalizzato alla costruzione di una strada"), infatti, non vi è traccia nella sentenza impugnata (anche il Comune dice che questa "non la considera") nè in ordine alla stessa il ricorrente ha, innanzi tutto, indicato (in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) il luogo ed il tempo processuali di proposizione della stessa nonchè il suo contenuto testuale e, di poi, denunziato la derivata nullità della sentenza (ex art. 132 c.p.c.) per violazione del principio posto dall’art. 112 c.p.c. attesa la conseguente omessa pronuncia su quel punto:

"l’omessa pronunzia, quale vizio della sentenza", infatti (Cass., 2, 18 maggio 2011 n. 10921, che richiama "Cass. 22.11.06 n. 24856, 14.2.06 n. 3190, 19.5.06 n. 11844, 27.01.06 n. 1755, magia 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n. 11260, 10.4.00 n. 4496, 6.11.99 n. 12366"), "dev’essere… fatta valere…

esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5";

– "perchè, poi, possa utilmente dedursi il detto vizio, è necessario" (Cass. n. 10921 del 2011, testè citata, nella quale si ricordano "Cass. 19.3.07 n. 6361, 28.7.05 n. 15781 SS.UU., 23.9.02 n. 13833, 11.1.02 n. 317, 10.5.01 n. 6502"), "da un lato", "che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo del giudizio di secondo grado nel quale l’una o l’altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della proposizione nel giudizio a quo ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi": "ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., ciò che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica".

p. 4. Provvedimenti conclusivi.

Il fondamento del quarto motivo impone di cassare la sentenza impugnata sul punto: la causa, siccome bisognevole degli opportuni aderenti accertamenti fattuali, deve essere rinviata a sezione diversa della medesima Corte di appello affinchè, accertata la effettiva destinazione urbanistica dell’area in questione, provveda a conseguenzialmente determinare il valore delle indennità dovute al P. nonchè a regolare tra le parti anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre ed il quinto motivo di ricorso; accoglie il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *