Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 13-12-2011, n. 46027 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 giugno 2010, la Corte d’appello di Brescia parzialmente riformando la sentenza emessa in data 19 novembre 2008 dal Tribunale di Bergamo in punto alla quantificazione del danno morale patito dalla parte civile – confermava l’affermazione della penale responsabilità di F.I. in ordine ai delitti di cui ai capi n. 1 (art. 589 cod. pen., commi 1 e 2 commesso ai danni di C.V.) e n. 3 (art. 189 C.d.S., commi 6 e 7), commessi in (OMISSIS).

I fatti, accertati in esito all’espletata istruttoria, possono così sintetizzarsi.

Il giorno 3 giugno 2007, ad ore 4,15 circa, C.V. percorreva l’autostrada A/4 in direzione di Milano, a bordo della propria Fiat Punto tg. (OMISSIS). All’altezza della progressiva chilometrica 57 + 958 veniva tamponato da tergo dall’autovettura Audi A/4 tg. (OMISSIS) DV, condotta da F.I.. A seguito dell’urto, la Fiat Punto veniva sospinta in avanti per 63 metri, andando a collidere con il new jersey spartitraffico. Proseguiva poi in strisciamento contro detto manufatto, per altri 95,50 metri, fino ad arrestarsi, in posizione di momentanea quiete, sulla corsia di sorpasso. All’incidente aveva assistitola circa trecento/quattrocento metri di distanza, M.D. che, alla guida della propria autovettura Mercedes targata (OMISSIS), percorreva la stessa corsia autostradale. Arrestato il proprio veicolo nella corsia di emergenza, azionati i lampeggianti di emergenza,indossato il giubbetto di sicurezza e chiamati i soccorsi, il M. era riuscito a raggiungere la persona offesa che era rimasta intrappolata nell’abitacolo della Fiat Punto. In tale frangente, questa veniva violentemente e nuovamente tamponata da altra autovettura Opel Astra tg. (OMISSIS) condotta da E.C.. Le due vetture, nell’occorso, si dirigevano verso destra fuoriuscendo anche dalla corsia di emergenza ed arrestandosi nello spazio erboso latistante. Il C., a seguito di tale ulteriore collisione, decedeva all’interno dell’abitacolo della propria autovettura. Al F. si imputava (unitamente all’ E.: imputato non ricorrente) la concausazione dell’evento sia per generica imprudenza e negligenza nella condotta di guida sia per la violazione specifica dell’art. 141 C.d.S., avendo omesso di regolare la velocità della propria automobile in presenza di intenso traffico, in ora notturna e con il fondo stradale bagnato dalla pioggia caduta fino a poco prima dell’incidente, in misura tale da poter evitare il tamponamento dell’automobile che lo precedeva. Seguiva l’affermazione della colpevolezza del F. anche in ordine alle ulteriori fattispecie contestate ex art. 189 C.d.S., giacchè il prevenuto, pur essendosi reso conto della collisione provocata, si era, ciononostante, allontanato dal luogo del sinistro, presentandosi solo alle ore 14,30 (ovvero dieci ore dopo i fatti) alla Polizia Stradale ed aveva altresì omesso di prestare assistenza.

Ricorre per cassazione il F., tramite il difensore, deducendo tre distinti motivi.

Con la prima doglianza, lamenta la difesa l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, in punto alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato – che aveva provocato a C.V., lesioni personali non quantificabili – e quella del coimputato E. che aveva invece, con azione indipendente, ma esclusivamente efficiente dell’evento determinato la morte del predetto che era alla guida della vettura tamponata.

Con la seconda censura, si duole il difensore dell’omessa motivazione in ordine alla precisa individuazione della condotta di guida imprudente, ascritta al F. che comunque, come dimostrato dalla perizia cinematica, pur procedendo a velocità adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, si era trovato dinanzi in posizione anomala il veicolo poi tamponato che occupava, a velocità ridotta, la corsia di sorpasso. Sicchè l’addebito, in astratto formulato ex post, di comportamento genericamente imprudente non avrebbe potuto giustificare l’affermazione della penale responsabilità del F..

Con il terzo motivo di ricorso denunzia il difensore il vizio di manifesta illogicità della motivazione e di erronea applicazione dell’art. 189 C.d.S.. La Corte distrettuale avrebbe errato ritenendo di desumere dalla condotta del F. la sussistenza delle violazioni dell’art. 189 C.d.S., quando invece dalla stessa solo astrattamente era conseguito un intento omissivo. Il prevenuto si era allontanato dal luogo del sinistro solamente per mettersi in sicurezza, ma mantenendosi nell’area limitrofa al sinistro,rendendo comunque possibile la propria identificazione. Sia in caso di omissione dell’obbligo di fermarsi che di omissione di soccorso, il fatto risulta punibile a titolo di dolo, restando penalmente irrilevante il fatto commesso per la mancata conoscenza della situazione verificatasi in concreto. In via conclusiva richiede il ricorrente l’annullamento della impugnata sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto con il conseguente onere, a carico dell’imputato, del pagamento delle spese processuali nonchè di quelle sostenute dalla parte civile, C.C., come liquidate in dispositivo.

Quanto alla prima doglianza, rileva il Collegio che la Corte distrettuale, diversamente dalle infondate obiezioni peraltro già dedotte dal ricorrente in atto d’appello ed in questa sede riproposte, ha fatto corretta ed ineccepibile applicazione delle normativa in materia di nesso di causalità, escludendo che il tamponamento finale dell’autovettura condotta dalla vittima C., dovuto al coimputato E. abbia rappresentato causa sopravvenuta dotata di esclusiva efficienza nella determinazione dell’evento mortale sì da far "degradare" a mera occasione la precedente, analoga condotta del F.. E’ invero incontestabile che il tamponamento ulteriore cagionato dall’ E. non è qualificabile come fattore causale che abbia alterato il normale sviluppo del processo causale sì da interrompere il rapporto causalità materiale fondato sul principio di equivalenza delle cause. Il F., tamponando la vettura condotta dalla vittima e sospingendola per tale ragione nella corsia di sorpasso (sì da ostruirla) aveva in precedenza posto in essere una condizione originaria di rischio elevatissimo (ed assolutamente prevedibile) in rapporto al verificarsi di un ulteriore urto per effetto del sopraggiungere di ulteriori veicoli che, a velocità verosimilmente elevata, percorrevano la stessa corsia di sorpasso nella medesima direzione delle altre due autovetture. L’incidenza concausale della condotta dell’ E. è sicuramente desumibile dal fatto che, ove il F. non avesse posto in atto la antecedente situazione di pericolo, l’ulteriore tamponamento della vettura della vittima non avrebbe potuto ex se determinare l’evento.

L’infondatezza del secondo motivo di ricorso emerge dal contenuto esaustivo e puntuale delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito (così reciprocamente integrantesi) laddove si sottolinea, in termini congrui e coerenti, che il F. si era reso responsabile del tamponamento dell’automobile guidata dal C., versando il colpa generica ed in colpa specifica, attesa la contestata violazione dell’art. 140 C.d.S.. L’imputato, come peraltro dallo stesso ammesso, non osservando una condotta di guida tale da evitare situazioni di pericolo in rapporto – in particolare – all’intenso traffico ed alla differente velocità alla quale, nella corsia centrale, procedeva il veicolo condotto dalla vittima, rispetto a quella del proprio veicolo ( 90 Km/orari rispetto a 130 km/orari, come accertato dalla perizia cinematica ) non era stato in grado di evitare il tamponamento a seguito di " un rallentamento improvviso ".

Conclusioni di identico significato vanno formulate in ordine al terzo motivo di ricorso. La Corte distrettuale ha dato conto con congrua motivazione, ribadendo le statuizioni del Giudice di prime cure logicamente ancorate alle incontestabili risultanze di fatto, delle ragioni poste a base dell’affermazione della penale responsabilità del F. anche in ordine ai delitti previsti dall’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, ad onta dell’alternativa ed inverosimile versione dei fatti dal solo imputato resa e dettata da evidenti quanto comprensibili difensive. Era invero emerso che, dopo il tamponamento dell’automobile condotta dal C., l’imputato si era volontariamente allontanato dal luogo del sinistro, avendo perfetta consapevolezza che il veicolo tamponato non era la Mercedes dalla quale era disceso M.D., che si trovava ferma sulla corsia di emergenza e che – soprattutto – risultava indenne dalle conseguenze di un patito tamponamento. Con tale condotta l’imputato ha impedito la propria identificazione sul luogo dell’incidente che aveva cagionato. Nè – logicamente – il F. aveva provveduto a prestare assistenza a coloro che, trovandosi sulla vettura tamponata, avevano riportato lesioni, come la comune esperienza avrebbe indotto chiunque a presumere. Pacifica quindi era la responsabilità dell’imputato anche in ordine al delitto di omessa assistenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione e liquidate in Euro 2,500,00, oltre accessori come per legge, in favore di C.C..

Vista la scrittura che a dispositivo di udienza del 7 giugno 2011 indica come C. il cognome della parte civile invece più compiutamente da scrivere come C.. In tale più adeguata scritturazione deve intendersi come da scrittura in atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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