Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 13-12-2011, n. 46026 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 luglio 2010, D.A. veniva condannato dal Tribunale di Belluno – Sezione staccata di Pieve di Cadore, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 800,00 di ammenda quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per TRE mesi. Il prevenuto, nella notte del (OMISSIS), era stato sottoposto a normale controllo da una pattuglia della Polizia Municipale di Cortina d’Ampezzo,mentre era alla guida del veicolo marca Subaru, tg. (OMISSIS). Lo stesso manifestava alterazioni psicofisiche denotanti inequivocamente uno stato di ebbrezza alcoolica, quali: alito vinoso, difficoltà di espressione verbale, incedere barcollante. Invitato a sottoporsi al controllo del tasso alcoolemico, l’imputato non era riuscito, nonostante quattro tentativi, ad azionare l’etilometro, a cagione dell’insufficienza respiratoria.

In presenza dei descritti elementi sintomatici dello stato di ebbrezza il Giudice di prime cure ne aveva affermato la responsabilità per la violazione più lieve dell’art. 186 C.d.S., punita all’epoca del fatto, con la sola pena dell’ammenda.

Ricorre personalmente per cassazione l’imputato invocando l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.

Benchè il Primo Giudice non abbia espressamente proceduto a qualificare la violazione contestata all’imputato in conformità all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), in assenza del test spirometrico ed in presenza di meri elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, in tal senso depone comunque l’applicazione della sola pena dell’ammenda, prevista dalla normativa in vigore all’epoca del fatto per la violazione meno grave.

Peraltro a seguito della ulteriore modifica legislativa del testo dell’art. 186 C.d.S., di recente introdotta dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, detta violazione più lieve risulta attualmente depenalizzata. Ne discende che l’imputato ex art. 2 cod. pen., comma 4, deve esser assolto perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

Nel caso di specie deve trovare applicazione il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen., comma e art. 2 cod. pen., comma 4.

La violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a): ipotesi meno grave del reato di "guida sotto l’influenza dell’alcool" – ritenuta in concreto dal Giudice di prime cure in nome del principio del favor rei in difetto di accertamento del tasso di alcolemia e come peraltro si desume dall’applicazione della sola pena dell’ammenda – configura attualmente, nel testo dello stesso art. 186 C.d.S., comma 2, novellato dalla della L. 29 luglio 2010 n. 120, art. 33 un mero illecito amministrativo punito con la sola pena pecuniaria.

Trattandosi quindi di un fatto non preveduto dalla legge come reato, l’impugnata sentenza non può che esser cassata senza rinvio previa assoluzione dell’imputato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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