T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 7

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 16.2.2010, tempestivamente depositato, il sig. G.D.F. ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Minturno in merito all’istanza dallo stesso avanzata ed avente ad oggetto "rilascio del permesso di costruire relativamente alla realizzazione di fabbricato destinato ad attività produttiva nell’ambito dell’agglomerato industriale di Penitro".

Essendosi formato su detta domanda il silenzio, il ricorrente lo ha impugnato deducendo motivi di eccesso di potere sotto vari profili e violazione di legge.

Assume il deducente che il silenzio prestato dall’Amministrazione sulla predetta istanza sarebbe illegittimo, dovendo l’Amministrazione comunale concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.

Il Comune di Minturno si è costituito in giudizio all’odierna camera di consiglio, chiedendo la reiezione del ricorso e producendo nota portante "preavviso di diniego" relativamente alla istanza in questione.

Alla Camera di Consiglio del 2.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso in esame, proposto avverso detto silenzio, è fondato e va accolto, essendo l’Amministrazione comunale tenuta a pronunciarsi sulla domanda di rilascio del permesso di costruire avanzata dall’ interessato in data 16 maggio 2007, prot. 9923 e reiterata da successive istanze (27.7.2007, 19.9.2007, 16.3.2010 e 25.3.2010).

Per giurisprudenza consolidata il silenzio serbato integra la violazione di un preciso dovere giuridico sanzionabile in sede giurisdizionale con l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di esitare con provvedimento esplicito la richiesta del privato, atteso che il rifiuto di provvedere, senza alcuna giustificazione, si risolve in una indubbia limitazione del diritto di difesa del cittadino.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la L. 7.8.1990, n. 241 impone all’Amministrazione l’obbligo di fornire un riscontro esplicito e motivato, riguardo ad ogni istanza proposta dal cittadino; e che, nella specie, il Comune è, invece, rimasto praticamente inerte in violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo.

D’altro canto, per giurisprudenza consolidata:…"nel caso di ricorso giurisdizionale contro il silenzio mantenuto dall’Amministrazione comunale sull’istanza di concessione edilizia, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio (da cui discende l’obbligo di esprimersi tempestivamente sulla richiesta) e non anche estendersi all’accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere la concessione, in quanto asseritamente fondata su una piena conformità delle opere rispetto alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente, atteso che detto accertamento richiede una valutazione che va in primo luogo rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti di ordine tecnico" (T.A.R. Campania – Napoli, n. 4698 del 26 ottobre 2001; T.A.R Campania Sez. II Napoli, 12/11/04 n. 16775; 5/8/04 n. 11099).

Il ricorso va, dunque, accolto.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in difetto di presentazione di nota spese, in complessivi Euro 700,00, oltre ad oneri di legge, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il silenzio rifiuto.

Condanna il Comune di Minturno a corrispondere alla parte ricorrente la complessiva somma di Euro 700,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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