Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 13-12-2011, n. 46023 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 29 giugno 2010, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 10 novembre 2009 dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio in esito a giudizio abbreviato, riduceva la pena inflitta a R.S.. ad UN anno, mesi QUATTRO di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa – già riconosciute all’imputato dal Primo Giudice le attenuanti generiche e la speciale attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 – confermando quindi la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato sub C di acquisto a fini si spaccio, in concorso con S.A.F., di gr. cinque di cocaina: fatto commesso in (OMISSIS).

La Corte distrettuale ha escluso potesse ravvisarsi la fattispecie non punibile del cd. uso di gruppo, una volta ammesso dal R. in sede di interrogatorio reso dinanzi al GIP ex art. 294 cod. proc. pen., dopo esser stato tratto in arresto in flagranza, di aver acquistato lo stupefacente previo concerto con lo S. al fine di consumarlo insieme in occasione del compleanno del correo.

Hanno invero osservato i Giudici d’appello che mancava la prova "rigorosa" che la droga fosse stata acquistata con il danaro di tutti i partecipanti al gruppo ed allo scopo di destinarla all’uso esclusivo dei medesimi, non omettendo peraltro di sottolineare che, in base ad un recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, alla stregua della novellata formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, sfugge alla sanzione penale solo colui che sia trovato in possesso di un quantitativo minimo di stupefacente che appaia destinato ad un uso esclusivamente personale.

Ed ha altresì escluso il riconoscimento della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, non integrando rilevante aiuto alle forze di polizia l’aver indicato l’appartamento ove era stata acquistata la cocaina, giacchè la P.G., avendo pedinato l’imputato, aveva già individuato il luogo ove si era recato per l’acquisto della droga, di cui subito dopo era stato trovato in possesso.

Ricorre per cassazione il R. per tramite del difensore, articolando tre motivi.

Con la prima censura denunzia la difesa vizi motivazionali e di errata applicazione della legge penale.

La Corte d’appello di Milano avrebbe erroneamente e contraddittoriamente escluso la ricorrenza della scriminante non codificata del cd. uso di gruppo, nella condotta dell’imputato che si era limitato ad acquistare il modesto quantitativo di stupefacente da destinare all’uso di gruppo in occasione del compleanno del correo S. che cadeva il giorno successivo al fatto, non essendo richiesto che i due avessero prestabilito una somma di danaro comune da investire nell’acquisto di una dose ciascuno. Detto acquisto costituisce fatto penalmente irrilevante, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche successivamente alla novella introdotta con L. n. 49 del 2006. Nei medesimi vizi sarebbe incorsa la Corte d’appello di Milano, secondo il difensore che, con il secondo motivo di ricorso, lamenta il mancato riconoscimento all’imputato della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. Ad avviso del ricorrente, la collaborazione dell’imputato non avrebbe potuto ritenersi se non decisiva e rilevante, essendo pacifico, come precisato nella informativa di reato redatta dai Carabinieri il 4 ottobre 2010, che solo grazie alle dichiarazioni del prevenuto era stato possibile procedere all’arresto degli spacciatori ed al sequestro dello stupefacente.

Con il terzo motivo, denunzia vizi motivazionali e di violazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena che la Corte distrettuale, pur essendosi espressa in termini favorevoli quanto alla posizione personale ed alla condotta processuale del prevenuto, aveva tuttavia determinato la pena base in misura pari al triplo del minimo edittale di UN anno di reclusione. Conclusivamente insta il ricorrente per l’annullamento dell’impugnata sentenza in tutto od in parte.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve,per quanto di ragione, esser respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Quanto alla prima censura, osserva il Collegio che la Corte distrettuale con argomentazioni logiche, corrette e conformi a quell’orientamento interpretativo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, dopo la novella introdotta dalla L. n. 46 del 2006 (cfr. Sez. 3 n. 7971 /2011; Sez. 2 n. 23574/2009) che il Collegio condivide, ha escluso la ricorrenza, nella concreta fattispecie, del cd. uso di gruppo quale causa di non punibilità della condotta ascritta all’imputato al capo C della rubrica. Come già ricordato in parte narrativa, hanno rimarcato i Giudici d’appello che mancava la prova "rigorosa" del preventivo mandato ad acquistare la cocaina conferito da tutti coloro che l’avrebbero consumata "in gruppo" a ciò premessa la determinazione della quota di danaro con cui ciascuno avrebbe partecipato all’acquisto, benchè poi materialmente eseguito dal solo R. sì da potersi configurare ab initio la codetenzione – benchè solo animo – dell’intero quantitativo destinato appunto all’uso di gruppo; ciò in ossequio a quanto statuito con sentenza n. 7939/ 2009 della Sezione 4 in conformità all’insegnamento delle S.U. di questa Corte (cfr. S.U. n. 4/1997).

Del tutto ineccepibilmente ha peraltro argomentato la Corte distrettuale che tale prova non poteva dirsi di certo integrata dalle sole dichiarazioni del R., dettate da un ovvio quanto manifesto intento difensivo a fronte del contenuto, non perfettamente collimante con la tesi sostenuta dal ricorrente (se non con questa in contrasto) della conversazione telefonica intercettata tra il R. e lo S. alle ore (OMISSIS) in cui quest’ultimo invitava in termini "decisi" il coimputato a recarsi ad acquistare lo stupefacente, alla cui acquisizione lo stesso interlocutore era inequivoca mente interessato. Neppure favorevoli all’assunto difensivo dell’imputato potevano ritenersi le ulteriori dichiarazioni rese dallo S. nell’interrogatorio di garanzia dell’11 novembre 2008, allorchè ebbe a qualificare il R. come proprio "fornitore".

Il quantitativo sequestrato al R., come del pari ineccepibilmente rilevato dai Giudici d’appello, era ex se idoneo al soddisfacimento delle esigenze di più di due consumatori essendo quindi assai verosimile che parte della stessa sostanza stupefacente sarebbe stata ceduta, anche gratuitamente a terzi nel corso della festa di compleanno dello S..

Del pari infondata va giudicata la seconda doglianza. Anche per motivare il diniego della speciale attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, i Giudici d’appello hanno seguito un iter argomentativo logico, congruo ed in linea con la consolidata e prevalente interpretazione della norma fornita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis: Sez. 4 n. 46435/2008), come testè riferito. Difetta, nel caso di specie, la sussistenza di un’attività collaborativa di "particolare rilevanza" ai fini della neutralizzazione dell’attività criminosa per essersi il R. unicamente limitato a rivelare ai Carabinieri il luogo ove aveva perfezionato l’acquisto dello stupefacente. Quanto al terzo motivo di ricorso, va sottolineato che comunque la Corte d’appello, in sintonia con il positivo riconoscimento del "buon comportamento processuale" dell’imputato, ha proceduto alla riduzione della pena base sì da giungere poi alla conseguente riduzione della pena finale. E’ quindi da escludere ogni censura di illogicità della motivazione per la mancata riduzione al minimo edittale della pena base, attesi i margini di discrezionalità riconosciuti al giudice del merito dall’art. 133 cod. pen..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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