Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-07-2012, n. 11311

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Svolgimento del processo

Con ricorso del 6.3.1989 i coniugi M.A. e M. S. adirono il Pretore di Maglie nei confronti di T. G., denunciandone la nuova opera, realizzata senza osservare le distanze previste dalle norme regolamentari di quel Comune, rispetto al confine ed al fabbricato degli istanti, e chiedendone il conseguente arretramento. Nella resistenza del convenuto, istruita con consulenza tecnica di ufficio ed una relazione informativa dell’ufficio tecnico comunale (sostanzialmente escludente la fondatezza della doglianza), la causa fu decisa nel merito, rigettandosi la domanda con sentenza del 12.3.97. A seguito dell’appello della M. e di Ma.Co. e A., quali eredi (unitamente alla predetta) di Ma.

S. (nelle more defunto), cui aveva resistito l’appellato, il Tribunale di Lecce, dopo aver disposto ed espletato una nuova consulenza tecnica, con sentenza del 30.6-14.7.05, in accoglimento del gravame e totale riforma della decisione impugnata, accertato e dichiarato che il T. aveva realizzato il proprio edificio alle distanze, di mt. 3,96 dal confine e di mt. 7,24 da quello degli appellanti, ritenute inferiori a quelle prescritte dalle norme locali integrative del codice civile, lo condannò al relativo arretramento a quelle, rispettivamente, di mt. 5 e mt. 10, oltre al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle delle consulenze tecniche.

Tale decisione si basava sugli accertamenti e pareri, risultati sostanzialmente conformi, di entrambi i c.t.u., che, diversamente da quanto prospettato nella relazione dell’ufficio tecnico comunale recepita dal pretore, avevano ritenuto che nel caso di specie, tenuto conto delle rispettive definizioni regolamentari e della concreta situazione dei luoghi, nel corso del giudizio verificata anche mediante ispezione (che non risultava invece compiuta anche dall’u.t.c.), dovessero trovare applicazione le disposizioni regolamentari disciplinanti i "distacchi" tra edifici e non anche quelle relative agli "spazi interni".

Ricorre per cassazione con unico motivo il T.; resiste con controricorso la M.; non hanno svolto attività difensiva in questa sede i Ma..
Motivi della decisione

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sia perchè notificato mediante consegna di unica copia al comune procuratore e difensore degli intimati, sia per assenza del mandato difensivo sullo stesso, contenente un mero e generico richiamo a quello che sarebbe stato apposto in calce alla copia notificata della sentenza impugnata.

L’eccezione è fondata sotto il secondo ed assorbente profilo, alla luce della costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, S.U. nn. 1412/05, 13537/06 e, successivamente, sez. 2A n. 18132/97, sez. 3A nn. 14749/07, 23816/10, 929/12), secondo cui la procura speciale al difensore per il giudizio in cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c., stante il tassativo disposto di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3 dnon può essere rilasciata su atti processuali diversi dal ricorso e controricorso, con riferimento soltanto ai quali la legge attribuisce l’eccezionale potere certificativo al difensore, al di fuori dei quali, per la validità del mandato rappresentativo è necessaria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Nella specie, pertanto, essendo stato il giudizio di legittimità instaurato senza un valido mandato rappresentativo, non può che dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Le spese, infine, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, in favore della controricorrente, nella misura di complessivi Euro 3.200, 00, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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