T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Il ricorrente – premesso di avere partecipato al concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale – impugna il verbale della commissione per gli accertamenti sanitari con il quale è stato dichiarato non idoneo per "Note di insicurezza" con attribuzione del "coefficiente 2 all’apparato somatofunzionale PS".

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a) difetto di motivazione;

b) violazione delle procedure medicolegali:

il candidato è stato sottoposto, in data 21 luglio 2010, al giudizio del solo colonnello medico e non della commissione ovvero ad un semplice colloquio di fronte al presidente della commissione senza la presenza degli altri componenti (violazione del D.M. 5/12/2005 e dell’art. 10 del bando di concorso);

risulta effettuato solo il test psicologico, senza invito a nessuna forma di colloquio diagnostico;

il colloquio si risolveva in brevissimo tempo;

solo il giorno dopo gli veniva consegnato l’ingiusto provvedimento (violazione dell’art. 10, punto 7 del bando di concorso);

c)il giudizio è in contrasto con il servizio reso dal ricorrente presso le Forze Armate.

Si è costituita l’amministrazione a mezzo Avvocatura di Stato.

Con ordinanza n. 1362/2010 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’Avvocatura di Stato ha depositato memoria difensiva.

Ha replicato la difesa attorea mediante produzione di memoria e documenti.

L’amministrazione ha adempiuto all’incombente istruttorio mediante deposito di documentazione in data 1 dicembre 2010.

Il difensore del ricorrente ha visionato gli atti chiedendo la spedizione in decisione della causa.

Il ricorso è infondato.

Il verbale di visita psichiatrica reca sufficienti e congruenti elementi motivazionali in grado di rendere edotto e comprensibile l’iter valutativo che ha portato al divisato giudizio.

La motivazione s’appalesa, altresì, immune da vizi di macroscopica illogicità valutativa e manifesta incoerenza ponendosi in non implausibile continuità argomentativa con le risultanze degli item critici e le risposte fornite dal candidato.

Non compete a questa autorità giudiziaria, né a fortiori è possibile farlo in sede di ricorso, sindacare nel merito la valutazione che il colonnello medico ha tratto dall’esame dei test sottoposti al ricorrente e dal successivo colloquio, una volta escluso, perché rimasto indimostrato e privo di censure, che sia stato violato il protocollo metodologico ovvero revocata in dubbio la sua attendibilità tecnica.

La circostanza che le risposte viziate e/o negative siano state di numero assertivamente basso non ha alcuna rilevanza. Ed invero, la congruenza delle risposte va posta in relazione al protocollo metodologico e deve tenere conto del profilo sanitario richiesto al candidato per l’assolvimento dei compiti che connotano lo status di carabiniere effettivo. Ebbene, obbiettiva la presenza di numerose (in senso assoluto e non relativo) risposte negative, non implausibile appare il giudizio di relazione tra fatto (risultanze della visita psichiatrica), norma (direttiva tecnica) e potere esercitato (giudizio di non idoneità).

Infondate, pertanto, sono le censure di difetto di motivazione ed eccesso di potere. Addirittura inammissibili quelle dedotte con il primo dei motivi aggiunti nella parte in cui vengono sviluppate doglianze specifiche avverso l’interpretazione delle risultanze del test MMPI trattandosi, invero, di assunti generici non esponendo il ricorrente alcun argomento diretto a spiegare le ragioni del rilievo attribuito alle risposte in relazione al protocollo metodologico di riferimento; il ricorrente si limita ad insinuare un sospetto di illogicità valutativa disancorato, però, dal rispettivo e pertinente paradigma.

Ad ogni modo, e comunque, neppure vaghe e generiche appaiono le domande formulate al ricorrente ove non contestato, con specifiche censure volte a confutarne l’attendibilità tecnica, il protocollo metodologico seguito – peraltro per tutti i candidati e senza distinzione alcuna – dall’intimata amministrazione.

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 10 del bando di concorso perché:

l’amministrazione non lo ha sottoposto a tutti gli accertamenti specialistici e di laboratorio previsti dalla clausola di bando, compreso il colloquio con lo psicologo;

solo il giorno dopo l’amministrazione gli ha consegnato l’impugnato provvedimento.

Le censure sono infondate.

L’art. 10, comma 6 del bando di concorso stabilisce che "La commissione, prima di eseguire la visita medico collegiale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti: omissis…" (tra questi, la visita psichiatrica).

Il successivo comma 7 dispone che "La commissione comunicherà seduta stante per iscritto, al concorrente, l’esito della vista medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: – inidoneo con indicazione del profilo sanitario…".

Il comma 8^ prevede, infine, che "Saranno giudicati inidonei i concorrenti affetti da "imperfezioni ed infermità che siano causa di non idoneità al servizio militare secondo normativa vigente o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5".

Il precedente comma 5 così dispone: "Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1…".

Nel caso di specie, al ricorrente è stato riscontrato, all’esito della batteria testologica e della visita psichiatrica, un coefficiente 2, non in linea con il profilo sanitario richiesto per il reclutamento.

Il Collegio non ravvede nell’operato dell’amministrazione profili di illegittimità procedimentale. La commissione ha comunicato al ricorrente l’esito della visita medica sottoponendogli il verbale della visita psichiatrica ed il suo esito.

In disparte quanto sopra, degradano a mere irregolarità, del tutto irrilevanti, le dedotte censure di violazione della forma del provvedimento e formali del procedimento.

Ed invero, una volta appurata – mediante il programmato accertamento sanitario propedeutico alla successiva visita medica collegiale – l’impossidenza del requisito previsto dal comma 5 dell’art. 10 del bando di concorso, l’esito del giudizio finale (cfr. art. 21 octies, c. II, primo periodo, L. n. 24171990) altro non poteva essere che quello licenziato dall’amministrazione.

Ove anche non si condividessero le cennate considerazioni, resta il fatto che la commissione per gli accertamenti sanitari ha fatto proprie le risultanze della visita psichiatrica, condividendone il contenuto e sottoponendone gli esiti al candidato.

Il Collegio, dunque, non ravvede sussistenti nel giudizio impugnato i rubricati vizi.

Neppure esso coglie la censurata contraddittorietà con il curriculum di servizio (leva militare, volontario nell’E.I.) attesa l’incomparabilità tra il comportamento funzionale all’adempimento di obblighi e doveri di servizio (coperto da un giudizio storico, cui può seguire, se del caso, una sanzione disciplinare) ed i requisiti che un candidato deve mostrare di possedere per assolvere ad un ruolo molto più impegnativo, delicato e diverso quale quello di carabiniere effettivo in ferma quadriennale.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso è destituito di giuridico fondamento e, perciò, meritevole di reiezione mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giustizia che liquida in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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