Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-12-2011) 14-12-2011, n. 46311

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza del 16 novembre 2010, la Corte di appello di Torino, dopo aver sottolineato la coincidenza solo parziale dei fatti per i quali P.I.R. era stato condannato alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione con sentenza della Corte di assise di appello di Torino divenuta irrevocabile il 5 aprile 2011, rispetto ai fatti giudicati in Bulgaria e oggetto di M.A.E. esecutivo del 26 luglio 2010, ha disposto il rinvio della consegna del predetto alla autorità bulgara fino alla integrale espiazione della condanna – per la quale trovasi attualmente detenuto in espiazione pena – irrogata in Italia.

Propone ricorso per cassazione personalmente il condannato, il quale sottolinea che nella specie sussisterebbero i presupposti per la consegna, a norma degli artt. 7 e 8, lett. c), della L. n. 69 del 2005, posto che i fatti oggetto delle due condanne sarebbero identici, come emergerebbe dal fatto che il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino, con sentenza del 14 ottobre 2010, avrebbe dichiarato il ne bis in idem nei confronti dei coimputati, affermando la identità dei reati commessi dai medesimi in Italia e in Bulgaria.

Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. Anche a voler prescindere, infatti, dalla circostanza che la decisione richiamata dal ricorrente è solo labialmente enunciata, non essendo stata prodotta copia del provvedimento citato, va rilevato, per un verso, che la posizione presa in esame in detto provvedimento è, per quanto asserisce lo stesso ricorrente, quella dei coimputati, le cui responsabilità e le cui condotte – proprio agli effetti del bis in idem – non sono dunque necessariamente sovrapponibili a quella ascritta all’odierno ricorrente; ma sotto altro, e più assorbente profilo, occorre considerare che la ordinanza impugnata riproduce testualmente i passaggi della sentenza di condanna irrevocabile dalla quale emerge che i giudici del merito hanno motivatamente escluso (con forza di giudicato sul punto) la sussistenza del bis in idem nei confronti del ricorrente. Cosicchè, nella vicenda in esame, l’esecuzione del giudicato nazionale prevale sulla consegna per titolo esecutivo estero, dovendo comunque la Corte di appello rifiutare la consegna, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), avendo riguardato il M.A.E. reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio. D’altra parte, e per stare alla stessa prospettiva del ricorrente, ove il bis in idem sussistesse, lo stesso – tenuto conto dell’intervenuto giudicato nazionale -precluderebbe, e non imporrebbe, la consegna.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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