Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2011) 14-12-2011, n. 46309

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 28/4/2011, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile l’istanza di V.S., rivolta alla ricusazione della dr.ssa P. I., Giudice presso il Tribunale di Taranto, Sez. Distaccata di Grottaglie, osservando che l’assunta parzialità attribuita al giudice non aveva alcun fondamento e che le circostanze di fatto prospettate non configuravano alcuna delle ipotesi di ricusazione di cui all’art. 37 cod. proc. pen..

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’interessato deducendo che sussistono i presupposti di cui all’art. 37, sub c) e d), avendo il giudice dato consigli al Perito ed essendosi dimostrato ostile nei suoi confronti.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Le censure sollevate dal ricorrente, infatti, sono generiche e meramente assertive. In ogni caso esse non integrano, neanche da un punto di vista meramente descrittivo le circostanze di fatto di cui all’art. 37, sub c) e d). Infatti la circostanza dedotta che il giudice abbia dato degli "ordini" al Perito incaricato di effettuare perizia psichiatrica nei confronti del prevenuto, oltre che palesemente incredibile, non integra l’ipotesi del parere sull’oggetto del procedimento manifestato al di fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Nè il ricorrente ha saputo indicare delle ragioni specifiche della presunta grave inimicizia del giudice nei suoi confronti.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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