Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2011) 14-12-2011, n. 46291

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 10/5/2011, dichiarava R.G. colpevole del reato di incauto acquisto di un ciclomotore Piaggio e la condannava, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena di Euro 500 di ammenda. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata deducendo i seguenti motivi:

a) violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato la prescrizione del reato;

b) contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di incauto acquisto, mancando ogni riferimento al prezzo pagato, chiedendo anche la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa per una condanna assai lieve, potendo essere ostativa alla successiva concessione del beneficio in altro procedimento che deve essere ancora definito a carico della stessa imputata.
Motivi della decisione

1) Va, preliminarmente, osservato che il reato di incauto acquisto, analogamente al reato di ricettazione, ha carattere istantaneo.

Pertanto, per individuare il momento consumativo, bisogna risalire a quello in cui è stato commesso il fatto tipico descritto dalla norma, cioè nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa,e non in quello in cui tale fatto venne accertato in relazione all’eventuale effetto permanente del reato. Ai fini della individuazione del "dies a quo" occorre far riferimento, in mancanza di ulteriori elementi, alle stesse dichiarazioni del conducente del ciclomotore, il minore S.M. che ha dichiarato che il periodo d’acquisto del predetto mezzo da parte della madre, risaliva l’inverno di due anni prima ("non ricordo bene la data, comunque era iniziata la scuola ed era tempo d’inverno").

Tali dichiarazioni non sono contrastanti con l’epoca del furto del ciclomotore, avvenuto il 19.12.2006 e, anche in mancanza di atti interruttivi, la prescrizione (di anni quattro + anni uno per l’interruzione) matura, a decorrere dalla data del furto, il 19.12.2011.

Va, conseguentemente, disatteso il primo motivo di ricorso. 2) Anche le ulteriori censure sono manifestamente infondate trattandosi di rilievi attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Il Tribunale di Palermo, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia come la stessa R. aveva dichiarato di avere versato al venditore la somma di Euro 400,00 quale prezzo di acquisto del motorino e di avere ricevuto dallo stesso l’originale del certificato di idoneità tecnica del mezzo, affermando di non avere potuto identificare il cedente in mancanza di atto di vendita.

Gli argomenti proposti dalla ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

3) Con riferimento alla mancata revoca della sospensione condizionale della pena, va rilevato che la concessione del predetto beneficio, ai sensi dell’art. 163 c.p.p., costituisce esercizio di un potere attribuito dalle legge esclusivamente al giudice in vista della finalità rieducativa della pena, con la conseguenza che non sono ipotizzabili nè la necessità di istanza da parte dell’imputato nè il potere della parte di rinunciare al beneficio. Tale disciplina manifestamente non viola il principio costituzionale di uguaglianza nè il diritto di difesa, atteso che non può assumere alcuna giuridica rilevanza l’interesse dell’imputato a riservare la sospensione condizionale ad eventuali future condanne, trattandosi di prospettazione che si pone in chiara contraddizione con la prognosi di non reiterazione di fatti penalmente illeciti imposta dall’art. 164 cod. pen., comma 1, per la concessione del beneficio. (Sez. 1, Sentenza n. 10791 del 24/06/1999 Ud. (dep. 22/09/1999) Rv. 214207) L’unico limite ipotizzabile consiste nella precisazione che la concessione medesima non può risolversi in un pregiudizio per l’imputato, che involga interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, compromettendo posizioni garantite con la previsione del beneficio, ma pur sempre con la precisazione che la mera opportunità di riservare il beneficio a futura condanne eventualmente più gravi non può assumere quella rilevanza giuridica richiesta per considerare la concessione come pregiudizievole.(Sez. 3, Sentenza n. 12279 del 25/09/2000 Ud. (dep. 29/11/2000) Rv. 217991;

cfr anche Sez. 5, Sentenza n. 15791 del 06/03/2003 Ud. (dep. 04/04/2003) Rv. 224192).

Nella fattispecie non vi è prova che il beneficio sia idoneo a produrre in concreto una lesione della sfera giuridica dell’impugnante, essendo irrilevante che attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e, come già evidenziato, di ordine pratico (Sez. 6, Sentenza n. 6074 del 20/11/2003 Ud. (dep. 16/02/2004) Rv. 227946).

Quindi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciuto dall’art. 163 cod. pen., il giudice può, anche di ufficio, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, facendo prevalere, sul contrario interesse dell’imputato, l’utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione (Sez. 1, Sentenza n. 44602 del 11/11/2008 Ud. (dep. 01/12/2008)Rv.

241912).

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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