Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2011) 14-12-2011, n. 46290

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Messina, con sentenza in data 24/6/2010, dichiarava P.V.C. colpevole di rapina aggravata, lesioni volontarie in danno di S.G. e M.N. e dei brig.ri dei Carabinieri C.G. e D.P., danneggiamene di autovettura, resistenza a pubblico ufficiale e lo condannava, con la continuazione e la riduzione per il rito, alla pena di anni due, mesi nove di reclusione e Euro 1000 di multa. La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 26 gennaio 2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dell’imputato, concessa l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, in relazione al delitto di rapina aggravata, rideterminava la pena in anni due, mesi quattro di reclusione e Euro 600 di multa, confermando, nel resto, la sentenza. Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina aggravata non integrando la condotta posta in essere dal ricorrente gli estremi di tale reato, dovendosi escludere anche il profitto, tale non potendosi ritenere l’impossessamento delle chiavi dell’autovettura dello S., dovendosi, comunque, tuttalpiù, ipotizzare il reato di rapina tentata e non consumata;

b) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento ai reati di lesioni personali, avendo provocato alle persone offese semplici escoriazioni, arrossamento o dolori che non incidono sulla normale funzionalità dell’organismo e non possono qualificarsi quale malattia;

c) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al reato di danneggiamento, non potendosi configurare tale reato allorchè, come nel caso di specie, il danno sia talmente esiguo da risultare irrilevante;

d) difetto di motivazione con riferimento alla determinazione della pena irrogata ritenuta eccessiva;

e) difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

1) La decisione impugnata trova sostegno in un solido apparato argomentativo, giuridicamente corretto e immune da palesi vizi logici. Il ricorrente ripropone dei medesimi censure già sottoposte all’attenzione della Corte di merito che le ha disattese con motivazione coerente e logica. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di rapina aggravata in forza della querela sporta da S.G. da cui emerge che l’imputato ha costretto da parte offesa a scendere con la forza dall’autovettura, strappandogli la camicia, impossessandosi delle chiavi della macchina contenute nel portaoggetti, aggredendolo,quindi con calci e pugni per farlo desistere dal riprendersi le chiavi dell’auto. Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purchè questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Sez. 2, Sentenza n. 12800 del 06/03/2009 Ud. (dep. 23/03/2009) Rv. 243953) Va, anche, riconosciuta la sussistenza dell’elemento psicologico del reato nella fattispecie di rapina, consistente nella sottrazione delle chiavi dell’autovettura della vittima al fine di poterne trarre, anche successivamente, una qualche utilità quale merce di scambio. Correttamente, inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto la condotta del prevenuto configurare il reato consumato in quanto le chiavi dell’auto sono uscite dalla sfera di vigilanza e custodia della vittima e sono entrate nella disponibilità dell’agente.

2) Con riferimento al secondo motivo relativo alla dedotta insussistenza della malattia ai fini della configurazione del reato di lesioni volontarie, va rilevato che S.G., colpito con calci e pugni dal ricorrente ha subito una lombalgia da trauma distorsivo del tronco con limitazione funzionale e dolore alla regione mandibolare destra, M.G. contusioni escoriate allo zigomo sinistro, M.N. un arrossamento della guancia sinistra con lieve dolenzia, il Brig. C.G. un dolore alla regione anteriore destra e sinistra da trauma contusivo, il brig. D.P., dolore al quarto dito della mano destra da trauma distorsivo e dolore alla gamba destra da trauma contusivo.

Il criterio distintivo tra il reato di percosse e quello di lesioni personali va ravvisato nel fatto che, nella prima ipotesi, dalla condotta posta in essere dall’agente deriva al soggetto passivo soltanto una sensazione fisica di dolore, mentre nella seconda ipotesi deriva una malattia, ossia una alterazione patologica, sia pure di lievissima entità, dell’organismo. Anche le percosse, gli ematomi e qualsiasi alterazione traumatica di natura contusiva, configurano una malattia, ai fini dell’accertamento del reato di lesioni, qualora non comportino solo una sensazione fisica di dolore, ma provochino anche una sia pur limitata alterazione funzionale dell’organismo, così come accertato, nel caso di specie, dalla Corte territoriale con vantazione coerente logica, non soggetta al sindacato di legittimità. 3) Anche il terzo motivo va disatteso.

Il giudice di merito, a seguito della ricostruzione dei fatti, ha accertato che il danno prodotto alle autovetture (danneggiamento del frontalino, dei fari e della carrozzeria) non è risultato talmente esiguo da non comportare quella modificazione strutturale della cosa che integra l’elemento oggettivo della fattispecie contestata (Sez. 2, Sentenza n. 36302 del 27/06/2003 Ud. (dep. 22/09/2003) Rv.

226700).

Quindi, al fine di escludere la sussistenza del reato di danneggiamento non basta che il danno sia di modesta entità ma occorre che esso risulti talmente esiguo da non integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, circostanze escluse nella fattispecie dalla Corte territoriale.

4) Inoltre, la Corte territoriale – con motivazione esauriente logica e non contraddittoria – ha spiegato perchè il ricorrente, con riferimento alla personalità del prevenuto (quale emerge dal certificato dei carichi pendenti ed alle modalità della complessiva condotta accertata,) non è meritevole delle attenuanti generiche.

Giudizio negativo sulla personalità, che porta la Corte a negare la concessione delle attenuanti generiche e a ritenere congrua la pena inflitta in primo grado.

Questa suprema Corte ha, d’altronde, più volte affermato che ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691).

Lo stesso discorso vale, naturalmente, per l’individuazione, da parte del Giudice, della pena da irrogare. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, infatti, nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. (Sez 4, sentenza nr. 41702 del 20/09/2004 Ud – dep. 26/10/2004-Rv. 230278).

Nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale ha ridotto la pena nella misura di anni due, mesi quattro di reclusione, da considerarsi mite con riferimento alla condotta e al numero non esiguo di reati commessi. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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